Language of document : ECLI:EU:T:2013:163

Causa T‑671/11

IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH

contro

Commissione europea

«Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico – Rimborso degli importi recuperati – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della precedente decisione diretta al recupero del contributo – Interessi compensativi – Interessi moratori – Calcolo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013

1.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso degli importi recuperati – Annullamento di una decisione della Commissione volta alla revoca di un contributo finanziario – Decisione adottata dalla Commissione in seguito a tale annullamento – Base giuridica

2.      Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Calcolo indipendentemente dalla natura compensativa o moratoria degli interessi – Obiettivo di evitare un arricchimento senza causa a favore dell’Unione

3.      Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Interessi compensativi – Interessi moratori – Distinzione – Base di calcolo degli interessi moratori – Importo principale del credito, maggiorato degli interessi compensativi maturati

1.      Quando la Commissione riconosce, con una decisione, di essere debitrice nei confronti del ricorrente di un determinato importo, ivi compresi gli interessi compensativi, la circostanza che il Tribunale abbia constatato, in una sentenza precedente che annulla una precedente decisione della Commissione, la presenza di irregolarità commesse dal ricorrente in occasione di un contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico, non può mettere in discussione l’esistenza del credito principale né il fatto che, sotto tale profilo, la Commissione sia debitrice di interessi che devono essere calcolati conformemente alle norme rilevanti. Infatti, anche se il Tribunale ha convalidato gli accertamenti fattuali della Commissione relativi a tali irregolarità che giustificavano, in linea di principio, l’annullamento del suddetto contributo, esso si è limitato ad annullare la decisione precedente della Commissione a causa del mancato rispetto del termine di prescrizione, cosicché non ne deriva alcun obbligo per la stessa di rimborsare al ricorrente il suddetto contributo. Pertanto, la decisione successiva della Commissione con la quale la medesima riconosce nondimeno l’importo totale che deve essere versato al ricorrente, inclusi gli interessi compensativi nonché il metodo di calcolo degli stessi, costituisce l’unica base giuridica del credito principale.

(v. punti 33, 34)

2.      L’obbligo della Commissione di pagare un credito in seguito a una sentenza che annulla una sua decisione si riferisce non solo all’importo principale del credito, ma anche gli interessi prodotti da tale importo. Al riguardo, indipendentemente dalla loro precisa denominazione, quali interessi compensativi o moratori, i medesimi devono sempre essere calcolati sulla base del tasso di interesse della Banca Centrale Europea per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 2 punti. Si tratta di una maggiorazione forfettaria applicabile a tutte le ipotesi, senza che vi sia necessità di constatare in concreto se essa sia giustificata o meno rispetto alla svalutazione monetaria, durante il periodo considerato, nello Stato membro in cui ha sede il creditore. Infatti, il mancato pagamento di siffatti interessi potrebbe condurre ad un arricchimento senza causa da parte dell’Unione. La maggiorazione forfettaria del tasso di interesse di 2 punti è sorta al fine di evitare un siffatto arricchimento senza causa in tutti i casi possibili.

(v. punti 36‑38)

3.      Quando è tenuta a compensare o a rimborsare un creditore, la Commissione ha l’obbligo incondizionato di aggiungere interessi moratori all’importo principale. Nel caso in cui la Commissione, in seguito a una sentenza del Tribunale che annulla una sua decisione precedente, abbia riconosciuto in una decisione adottata dalla stessa di essere tenuta a rimborsare l’importo principale dovuto e sussista un comune accordo delle parti su tale punto, gli interessi moratori sono dovuti a decorrere dalla pronuncia della sentenza del Tribunale. Tale soluzione è valida indipendentemente dal fatto che la decisione, nella quale la Commissione ha riconosciuto il credito, costituisca l’unica base giuridica del suddetto credito principale.

La Commissione è altresì tenuta a calcolare gli interessi moratori sulla base dell’importo principale dovuto, maggiorato degli interessi compensativi maturati anteriormente. Anche se, infatti, in linea di principio, non è consentita la capitalizzazione degli interessi compensativi maturati anteriormente né degli interessi moratori maturati successivamente alla pronuncia di una sentenza che riconosce l’esistenza di un credito, incombe tuttavia alla Commissione stabilire gli interessi moratori decorrenti fino al pagamento completo sulla base dell’importo principale del credito, maggiorato degli interessi compensativi maturati anteriormente Tale approccio distingue gli interessi compensativi di tipo pre‑contenzioso dagli interessi moratori di tipo post‑contenzioso, dovendo questi ultimi tener conto dell’intera perdita finanziaria accumulata anche a causa della svalutazione monetaria.

(v. punti 41, 42)