Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 novembre 2021 –
Advansa Manufacturing e a. / Commissione
(causa T‑741/20)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 – Settori ammissibili – Esclusione del settore della produzione di fibre sintetiche e artificiali – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e che comportano una limitazione dei settori ammissibili – Ricorso proposto da imprese rientranti in un settore non ammissibile – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, 4° comma TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 317/04)
(v. punti 26, 28-44, 47-50)
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) | | L’ Advansa Manufacturing GmbH e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) | | L’Autorità di vigilanza EFTA si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento. |