Language of document :

Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 - Regno Unito/BCE

(Causa T-93/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: K. Beal, QC, e E. Jenkinson, agente)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2012, che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (decisione BCE/2012/31) (GU 2013 L 13, pag. 8);

annullare parzialmente l'indirizzo della Banca centrale europea del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (indirizzo BCE/2012/27) (GU 2013 L 30, pag. 1);

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente asserisce che la BCE difettava del tutto di competenza a pubblicare gli atti impugnati, oppure, in subordine, non poteva procedervi senza fare ricorso alla promulgazione di uno strumento legislativo, come un regolamento, adottato dal Consiglio o, altrimenti, dalla BCE stessa.

Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che gli atti impugnati impongono, de jure oppure de facto, un obbligo relativo allo stabilimento della sede ai sistemi di compensazione con controparte centrale ("CCP") che intendano intraprendere operazioni di compensazione o di regolamento in euro e i cui scambi giornalieri eccedano un certo volume. Inoltre, o in subordine, essi limitano ovvero ostacolano la tipologia e/o l'entità dei servizi o del capitale che possono essere forniti ai CCP situati in Stati membri non appartenenti all'area Euro. Gli atti impugnati violano tutti o alcuni tra gli articoli 48, 56 e/o 63 TFUE, in quanto:

i CCP stabiliti in Stati membri non appartenenti all'area Euro, come il Regno Unito, saranno tenuti a trasferire i loro centri amministrativi e di vigilanza negli Stati membri che sono parte dell'Eurosistema. Essi saranno inoltre tenuti a ricostituirsi come persone giuridiche riconosciute nel diritto interno di un altro Stato membro;

qualora tali CCP non istituiscano una nuova sede come richiesto, essi si vedranno precludere, integralmente o alle stesse condizioni dei CCP stabiliti in quei territori, l'accesso ai mercati finanziari negli Stati membri dell'Eurosistema;

tali CCP non aventi sede in detti Stati membri non avranno titolo per fruire, integralmente o alle stesse condizioni, delle strutture messe a disposizione dalla BCE o dalle Banche centrali nazionali (in prosieguo: le "BCN") dell'Eurosistema;

ne risulta che la capacità di tali CCP di offrire servizi di compensazione o di regolamento in euro a clienti nell'Unione verrà ristretta o anche integralmente vietata.

Con il terzo motivo, il ricorrente asserisce che gli atti impugnati violano gli articoli 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE e con l'articolo 13 TUE, in quanto:

essi richiedono effettivamente che tutte le operazioni di compensazione finanziaria in euro che eccedono un certo livello debbano essere svolte da CCP aventi sede in Stati membri dell'area Euro;

essi dispongono effettivamente che la BCE e/o l'area Euro e/o le BCN non forniscano riserve valutarie in euro a CCP aventi sede in Stati membri non appartenenti all'area Euro, se eccedono le soglie menzionate dalla decisione.

Con il quarto motivo, esso asserisce che imporre ai CCP stabiliti in uno Stato membro non appartenente all'area Euro di adottare una veste giuridica e una sede diverse costituisce una discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità. Tale obbligo violerebbe anche il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, in quanto i CCP aventi sede in Stati membri diversi sono soggetti a trattamento diverso senza obiettive giustificazioni.

Con il quinto motivo, esso afferma che gli atti impugnati violano disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201, pag. 1).

Con il sesto motivo esso sostiene che gli atti impugnati violano tutti o alcuni degli articoli II, XI, XVI e XVII dell'Accordo generale sul commercio di servizi (General Agreement on Trade and Services - GATS).

Con il settimo motivo, il Regno Unito asserisce, senza con ciò assumersi l'onere di dimostrare che non vi è una giustificazione di interesse pubblico per tali restrizioni (mentre incomberebbe alla BCE l'onere di dimostrare la necessità di una deroga, se intende farlo), che qualsiasi giustificazione di ordine pubblico presentata dalla BCE non soddisferebbe il requisito della proporzionalità, in quanto sarebbero disponibili mezzi meno restrittivi per garantire la vigilanza sulle istituzioni finanziarie aventi sede nell'ambito dell'Unione ma fuori dell'area Euro.

____________