Language of document : ECLI:EU:T:2016:4

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 gennaio 2016

Causa T‑94/13 P

Ioannis Ntouvas

contro

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agente contrattuale – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2010 – Rigetto del ricorso in primo grado – Termine di presentazione del controricorso – Proroga – Circostanze eccezionali – Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Regolarità dell’esercizio di valutazione»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 11 dicembre 2012, Ntouvas/ECDC (F‑107/11, Racc. FP, EU:F:2012:182).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Ioannis Ntouvas è condannato alle spese.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo volto a censurare la decisione del Tribunale della funzione pubblica di proroga del termine per la presentazione del controricorso – Ricevibilità

(Articolo 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, articolo 11, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Presentazione del controricorso – Termine – Proroga – Circostanze eccezionali – Potere discrezionale del presidente del Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, articolo 39, § 2)

1.      Nell’ambito di un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, i provvedimenti adottati da quest’ultimo nel corso del procedimento che potrebbero pregiudicare gli interessi della parte che li contesta possono essere sottoposti al sindacato operato dal Tribunale sulla regolarità del procedimento, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte. Pertanto, il Tribunale può pronunciarsi sulla proroga del termine per la presentazione del controricorso concessa dal Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 30 e 31)

Riferimento:

Tribunale: sentenza 13 dicembre 2012, Commissione/Strack, T‑197/11 P e T‑198/11 P, Racc. FP, EU:T:2012:690, punti 92 e 93

2.      L’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica prevede che, a seguito di richiesta motivata, il presidente di detto Tribunale, in presenza di circostanze eccezionali, può prorogare il termine per la presentazione del controricorso. Al riguardo, spetta al convenuto motivare la sua richiesta ai sensi di tale disposizione facendo valere gli argomenti da lui ritenuti pertinenti e suffragarli, se lo ritiene necessario, con elementi di prova, senza che questi ultimi costituiscano elementi necessari alla validità di tale richiesta.

Inoltre, in forza dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il presidente di quest’ultimo è competente a decidere sulla proroga del termine per la presentazione del controricorso, che esso può concedere in presenza di circostanze eccezionali. Alla luce della formulazione letterale e dell’economia di tale disposizione, si deve riconoscere a detto presidente un potere discrezionale molto ampio per quanto riguarda le circostanze fatte valere come eccezionali e l’opportunità di accordare una proroga del genere.

(v. punti 37 e 44-46)

Riferimento:

Tribunale: sentenza 13 dicembre 2012, Commissione/Strack, T‑197/11 P e T‑198/11 P, Racc. FP, EU:T:2012:690, punto 92