Language of document : ECLI:EU:T:2017:806





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017 –
Pilla / Commissione e EACEA

(causa T784/16)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Provvedimenti provvisori – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata successivamente alla presentazione di un ricorso – Programma “Europa creativa (2014‑2020)” – Invito a presentare proposte per il sostegno ad un’azione preparatoria – Decisione di rigetto della candidatura per inosservanza di un requisito di ammissibilità – Sovvenzioni accessibili unicamente alle persone giuridiche – Inosservanza dei requisiti di forma – Non imputabilità degli atti all’EACEA – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]

(v. punti 34-36)

2.      Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione

(v. punto 37)

3.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Domanda diretta a ottenere un’ingiunzione di adottare provvedimenti specifici – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 48)

4.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso diretto contro l’autore dell’atto impugnato – Domanda di annullamento di un atto della Commissione proposta contro un organo dell’Unione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 54, § 2, e 84, § 2, e n. 1295/2013, art. 13; regolamento del Consiglio n. 58/2003, art. 6)

(v. punti 54, 58, 60, 63, 68)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Necessità di una decisione esplicita dell’autorità delegante

(v. punto 64)

6.      Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno non imputabile all’istituzione o all’organo convenuto – Irricevibilità

(Art. 268 TFUE)

(v. punto 70)

7.      Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Domanda di provvedimenti provvisori – Domanda presentata nello stesso atto del ricorso principale – Irricevibilità

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 5)

(v. punti 75, 76)

8.      Commissione – Competenze – Esecuzione del bilancio dell’Unione – Concessione delle sovvenzioni – Definizione di norme sui requisiti di ammissibilità dei richiedenti – Potere discrezionale della Commissione

(regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 54, § 2, e 131, § 2)

(v. punto 97)

9.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

(v. punti 110, 111)

Oggetto

In primo luogo, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 2 settembre 2016, recante rigetto della candidatura presentata dal ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte «EAC/S05/2016 – Sostegno a un’azione preparatoria per istituire un premio del Festival dell’Unione europea e un marchio del Festival dell’Unione europea nel settore della cultura – EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe)» del 26 aprile 2016; in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere che il Tribunale, in via principale, accerti e dichiari l’ammissibilità della candidatura del ricorrente o, in subordine, annulli la «selezione medesima»; in terzo luogo, domanda volta ad ottenere la sospensione della procedura di selezione e, in quarto luogo, domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE volta a risarcire il danno asseritamente subìto dal ricorrente a causa del rigetto della sua candidatura.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella misura in cui è diretto contro l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, nella misura in cui è diretto contro la Commissione europea.

3)

La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4)

Il sig. Rinaldo Pilla è condannato alle spese.