Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017 –
Pilla / Commissione e EACEA
(causa T‑784/16)
«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Provvedimenti provvisori – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata successivamente alla presentazione di un ricorso – Programma “Europa creativa (2014‑2020)” – Invito a presentare proposte per il sostegno ad un’azione preparatoria – Decisione di rigetto della candidatura per inosservanza di un requisito di ammissibilità – Sovvenzioni accessibili unicamente alle persone giuridiche – Inosservanza dei requisiti di forma – Non imputabilità degli atti all’EACEA – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]
(v. punti 34-36)
2. Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione
(v. punto 37)
3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Domanda diretta a ottenere un’ingiunzione di adottare provvedimenti specifici – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 48)
4. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso diretto contro l’autore dell’atto impugnato – Domanda di annullamento di un atto della Commissione proposta contro un organo dell’Unione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 54, § 2, e 84, § 2, e n. 1295/2013, art. 13; regolamento del Consiglio n. 58/2003, art. 6)
(v. punti 54, 58, 60, 63, 68)
5. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Necessità di una decisione esplicita dell’autorità delegante
(v. punto 64)
6. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno non imputabile all’istituzione o all’organo convenuto – Irricevibilità
(Art. 268 TFUE)
(v. punto 70)
7. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Domanda di provvedimenti provvisori – Domanda presentata nello stesso atto del ricorso principale – Irricevibilità
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 5)
(v. punti 75, 76)
8. Commissione – Competenze – Esecuzione del bilancio dell’Unione – Concessione delle sovvenzioni – Definizione di norme sui requisiti di ammissibilità dei richiedenti – Potere discrezionale della Commissione
(regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 54, § 2, e 131, § 2)
(v. punto 97)
9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, secondo comma, TFUE)
(v. punti 110, 111)
Oggetto
| In primo luogo, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 2 settembre 2016, recante rigetto della candidatura presentata dal ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte «EAC/S05/2016 – Sostegno a un’azione preparatoria per istituire un premio del Festival dell’Unione europea e un marchio del Festival dell’Unione europea nel settore della cultura – EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe)» del 26 aprile 2016; in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere che il Tribunale, in via principale, accerti e dichiari l’ammissibilità della candidatura del ricorrente o, in subordine, annulli la «selezione medesima»; in terzo luogo, domanda volta ad ottenere la sospensione della procedura di selezione e, in quarto luogo, domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE volta a risarcire il danno asseritamente subìto dal ricorrente a causa del rigetto della sua candidatura. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella misura in cui è diretto contro l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). |
2) | | Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, nella misura in cui è diretto contro la Commissione europea. |
3) | | La domanda di gratuito patrocinio è respinta. |
4) | | Il sig. Rinaldo Pilla è condannato alle spese. |