Language of document : ECLI:EU:T:2015:353

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

3 giugno 2015 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo GIOVANNI GALLI – Marchio comunitario denominativo anteriore GIOVANNI – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Carattere distintivo di un nome e di un cognome»

Nella causa T‑559/13,

Giovanni Cosmetics, Inc., con sede a Rancho Dominguez, California, (Stati Uniti), rappresentata da J. van den Berg e M. Meddens-Bakker, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da M. Rajh, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Vasconcelos & Gonçalves, SA, con sede a Lisbona (Portogallo),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 agosto 2013 (procedimento R 1189/2012‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giovanni Cosmetics, Inc. e la Vasconcelos & Gonçalves, SA,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2014,

in seguito all’udienza del 12 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        respingere la domanda di registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti contro i quali è diretta l’opposizione;

–        condannare l’UAMI alle spese.

14      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

[omissis]

 Sulla comparazione dei segni

[omissis]

 Sul grado di carattere distintivo e il peso relativo degli elementi che compongono il marchio richiesto

[omissis]

–       Sugli elementi denominativi del marchio richiesto

[omissis]

44      La commissione di ricorso ha altresì ritenuto che, secondo la giurisprudenza, i cognomi fossero generalmente considerati maggiormente distintivi rispetto ai nomi.

45      Occorre tuttavia osservare che, finora, la giurisprudenza non ha sancito un siffatto principio per tutto il territorio dell’Unione.

46      Per quanto riguarda le due sentenze citate dalla commissione di ricorso al punto 33 della decisione impugnata, occorre osservare che la sentenza del 1° marzo 2005, Fusco/UAMI - Fusco International (ENZO FUSCO) (T‑185/03, Racc., EU:T:2005:73) riguardava unicamente la percezione del pubblico italiano (punto 54 di detta sentenza) e che la sentenza del 13 luglio 2005, Murúa Entrena/UAMI - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T‑40/03, Racc., EU:T:2005:285) riguardava unicamente la percezione del pubblico spagnolo (punti 40, 64, 65 e 69 di detta sentenza).

47      Per quanto concerne la giurisprudenza citata dall’UAMI nel controricorso, occorre rilevare quanto segue. Nella sentenza del 20 febbraio 2013, Caventa/UAMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG) (T‑631/11, EU:T:2013:85, punto 48) il Tribunale ha ricordato che «la percezione di segni composti dal nome e dal cognome di una persona, reale o fittizia, può variare nei diversi paesi dell’Unione» e che «non si può escludere che, in taluni Stati membri, i consumatori ricordino il cognome piuttosto che il nome quando si trovano di fronte a marchi costituiti dalla combinazione di un nome e di un cognome». Il Tribunale ha, quindi, fissato un principio valido solo in «taluni» Stati membri e non per tutto il territorio dell’Unione.

48      Inoltre, nella sentenza del 28 giugno 2012, Basile e I Marchi Italiani/UAMI – Osra (B. Antonio Basile 1952) (T‑134/09, EU:T:2012:328, punto 44), il Tribunale si è limitato a rilevare che «il consumatore italiano attribuisce, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi di cui trattasi». Nell’ordinanza del 6 giugno 2013, I Marchi Italiani/UAMI (C‑381/12 P, EU:C:2013:371, punti da 70 a 73), richiamata dall’UAMI nel controricorso, la Corte si è limitata a rilevare che il motivo della richiedente, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, riguardava questioni di fatto di norma non soggette al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

49      Per quanto riguarda l’ordinanza del 16 maggio 2013, Arav/H.Eich e UAMI (C‑379/12 P, EU:C:2013:317), la Corte si è limitata a rilevare, al punto 44 di detta ordinanza, che «pur potendo certamente accadere che in una parte dell’[Unione] il cognome abbia, in generale, un carattere maggiormente distintivo rispetto al nome, occorre tuttavia prendere in considerazione gli elementi propri del caso di specie e, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune, perché essa può influire su detto carattere distintivo». La Corte ha quindi fissato un principio valido solo «in una parte dell’[Unione]».

50      Altre sentenze, quali quelle del 14 aprile 2011, TTNB/UAMI – March Juan (Tila March) (T‑433/09, EU:T:2011:184, punti 7, 12 e 30); del 27 settembre 2012, El Corte Inglés/UAMI – Pucci International (PUCCI) (T‑39/10, EU:T:2012:502, punti 53 e 54), e dell’8 marzo 2013, Mayer Naman/UAMI – Daniel e Mayer (David Mayer) (T‑498/10, EU:T:2013:117, punti 7 e 111), riguardano unicamente la percezione del pubblico spagnolo o italiano.

51      La commissione di ricorso ha dunque errato nel ritenere, al punto 33 della decisione impugnata, che, «secondo la giurisprudenza», i cognomi fossero maggiormente distintivi rispetto ai nomi. Occorre altresì rilevare che né la commissione di ricorso né l’UAMI, nel controricorso e nella risposta alle domande poste a tale riguardo dal Tribunale in sede di udienza, hanno apportato elementi concreti riguardanti la percezione del pubblico in tutti gli Stati membri che consentano di generalizzare la regola secondo cui un cognome è, in linea di principio, maggiormente distintivo rispetto ad un nome, regola che nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale è stata accettata solo per una parte dell’Unione.

52      In assenza di elementi concreti forniti dall’UAMI sulla percezione del pubblico in tutta l’Unione, non è opportuno estendere a tutto il territorio dell’Unione l’ambito di applicazione della giurisprudenza secondo la quale, in taluni Strati membri, un cognome possiede di norma un carattere distintivo più elevato rispetto ad un nome.

53      Atteso che, almeno per una parte dell’Unione, non è dimostrato che un cognome possieda, in linea di principio, un carattere distintivo maggiormente elevato rispetto ad un nome e che la circostanza che la maggior parte del pubblico che si trova al di fuori dell’Italia non percepirà i nomi Giovanni o Galli come diffusi né come rari, non sussiste alcun fondamento per attribuire un carattere distintivo più elevato all’elemento «galli» del marchio richiesto rispetto all’elemento «giovanni» nella percezione della totalità del pubblico di riferimento. La commissione di ricorso ha, pertanto, errato nell’attribuire, per la totalità del pubblico di riferimento, un carattere distintivo maggiormente elevato all’elemento «galli» rispetto all’elemento «giovanni».

54      È certamente vero che una parte del pubblico di riferimento attribuirà un carattere distintivo maggiormente elevato all’elemento «galli» del marchio richiesto rispetto all’elemento «giovanni», ossia la parte di tale pubblico che sa che l’elemento «giovanni» è un nome italiano diffuso e che l’elemento «galli» di tale marchio è un cognome italiano raro, o che attribuisce generalmente un carattere distintivo più elevato ad un cognome piuttosto che ad un nome. Tuttavia, occorre rilevare che, per l’altra parte del pubblico di riferimento, il carattere distintivo intrinseco degli elementi «giovanni» e «galli» è identico e corrisponde ad un carattere distintivo medio.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Giovanni Cosmetics, Inc. è condannata alle spese.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.