Language of document : ECLI:EU:T:2015:353

Causa T‑559/13

(pubblicazione per estratto)

Giovanni Cosmetics, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo GIOVANNI GALLI – Marchio comunitario denominativo anteriore GIOVANNI – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Carattere distintivo di un nome e di un cognome»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 3 giugno 2015

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo di un nome e di un cognome – Marchio figurativo GIOVANNI GALLI e marchio denominativo GIOVANNI

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

In assenza di elementi concreti sulla percezione del pubblico in tutta l’Unione, non è opportuno estendere a tutto il territorio dell’Unione l’ambito di applicazione della giurisprudenza secondo la quale, in taluni Strati membri, un cognome possiede di norma un carattere distintivo più elevato rispetto ad un nome.

Atteso che, almeno per una parte dell’Unione, non è dimostrato che un cognome possieda, in linea di principio, un carattere distintivo maggiormente elevato rispetto ad un nome e che la circostanza che la maggior parte del pubblico che si trova al di fuori dell’Italia non percepirà i nomi Giovanni o Galli come diffusi né come rari, non sussiste alcun fondamento per attribuire un carattere distintivo più elevato all’elemento «galli» del marchio richiesto rispetto all’elemento «giovanni» nella percezione della totalità del pubblico di riferimento. La commissione di ricorso ha, pertanto, errato nell’attribuire, per la totalità del pubblico di riferimento, un carattere distintivo maggiormente elevato all’elemento «galli» rispetto all’elemento «giovanni».

È certamente vero che una parte del pubblico di riferimento attribuirà un carattere distintivo maggiormente elevato all’elemento «galli» del marchio richiesto rispetto all’elemento «giovanni», ossia la parte di tale pubblico che sa che l’elemento «giovanni» è un nome italiano diffuso e che l’elemento «galli» di tale marchio è un cognome italiano raro, o che attribuisce generalmente un carattere distintivo più elevato ad un cognome piuttosto che ad un nome. Tuttavia, occorre rilevare che, per l’altra parte del pubblico di riferimento, il carattere distintivo intrinseco degli elementi «giovanni» e «galli» è identico e corrisponde ad un carattere distintivo medio.

(v. punti 52‑54)