Language of document : ECLI:EU:T:2011:63





Ordinanza del Presidente del Tribunale 2 marzo 2011 – 1. garantovaná / Commissione

(causa T‑392/09 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Danno pecuniario – Circostanze eccezionali – Urgenza – Ponderazione degli interessi – Sospensione parziale e condizionale»

1.                     Procedura – Intervento – Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione del procedimento sommario – Istanza d'intervento presentata dagli azionisti di una società che ha proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione – Diritto autonomo d'intervento di ciascun azionista senza che occorre dimostrare un interesse specifico in merito all'oggetto della lite – Insussistenza – Rischio di appesantire lo svolgimento del procedimento sommario – Rigetto della domanda (Statuto della Corte di giustizia, art. 40) (v. punti 11-12, 14-16, 18)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione degli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 20-22)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione di una decisione che infligge un’ammenda a un’impresa per infrazione elle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Nozione – Omessa presa in considerazione da parte della Commissione della capacità contributiva di un’impresa in un particolare contesto socioeconomico – Situazione che richiede un esame approfondito eccedente l'ambito del procedimento sommario – Inclusione nella nozione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 26-28)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Rischio di fallimento – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da elementi di prova dettagliati che diano un quadro fedele e globale della situazione finanziaria della richiedente – Osservanza al momento della presentazione della domanda (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 37-39, 46‑48)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova – Rifiuto delle banche di fornire una garanzia bancaria – Ammissibilità come prova dell'obiettiva impossibilità di ottenere tale strumento finanziario (Art. 278 TFUE) (v. punti 40-42, 53, 56, 61-66)

6.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Considerazione della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene l’impresa – Vincoli societari, finanziari e personali insufficienti a dimostrare l'appartenenza (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 73-74, 79-82)

7.                     Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente – Inammissibilità (Art. 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 86-87)

8.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Cessazione dell’attività economica della richiedente a seguito dell’esecuzione della decisione impugnata – Interessi finanziari e interesse pubblico dell’Unione meglio tutelabili in caso di concessione dei provvedimenti provvisori – Prevalenza degli interessi della richiedente – Condizioni che consentono di preservare la piena efficacia della decisione impugnata (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 101-120)

9.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Modifica o revoca – Presupposto – Mutamento di circostanze (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 108) (v. punto 121)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas).

Dispositivo

1)

L'istanza d'intervento dei sigg. Jaroslav Červenka, Milan Hošek, RomanMurar, Adrián Vološin, Milan Kasanický e Peter Fratič è respinta.

2)

È sospeso l’obbligo per la richiedente, la 1. garantovaná a.s., di costituire a favore della Commissione europea una garanzia bancaria per evitare il recupero immediato dell’ammenda inflittale dall’art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), fino alla realizzazione del primo dei seguenti due eventi:

–        la scadenza dei prestiti a lungo termine l’11 luglio 2012;

–        la pronuncia della sentenza che pone termine al procedimento principale;

e a condizione che::

–        a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la richiedente non possa cedere, né direttamente né indirettamente, le sue quote nella controllata G1Investment Ltd senza previa autorizzazione della Commissione;

–        entro un mese dalla notifica della presente ordinanza, la richiedente presenti per iscritto al presidente del Tribunale l’accordo secondo cui la sua controllata G1 Investment e la controllata di quest’ultima, la Bounty Commodities Ltd, non possono trasferire i loro attivi ad un terzo senza previa autorizzazione della Commissione;

–        a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la ricorrente paghi alla Commissione la somma di EUR 2,1 milioni;

–        entro un mese dalla notifica della presente ordinanza e, successivamente, ogni tre mesi fino alla pronuncia della decisione nella causa principale, o ad ogni singolo evento che potrebbe incidere sulla sua capacità futura di versare l’ammenda inflitta, la ricorrente presenti per iscritto alla Commissione una relazione sull’evoluzione dei suoi attivi e, in particolare, dei suoi investimenti a lungo termine.

3)

Le spese sono riservate.