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Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014 – Evonik Degussa e AlzChem/Commissione

(Causa T-391/09)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Cooperazione durante il procedimento amministrativo – Circostanze aggravanti – Recidiva – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Durata dell’infrazione – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania); e AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Germania) (rappresentanti: C. Steinle, O. Andresen e I. Bodenstein, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. von Lingen e A. Antoniadis, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nella parte relativa alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riforma di detta decisione, diretta, da un lato, ad annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti o a ridurre il suo importo e, dall’altro, a porre a carico della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG l’intero importo dell’ammenda, in solido con le ricorrenti.

Dispositivo

L’articolo 2, lettere g) e h), della decisione C (2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 − Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), è annullato nella parte relativa alla Evonik Degussa GmbH e alla AlzChem AG, precisandosi tuttavia che tale annullamento non inficia l’effetto liberatorio di qualunque pagamento da parte dell’una o dell’altra di queste due società, a titolo dell’ammenda loro inflitta in solido per l’infrazione accertata dell’articolo 1, lettera f), di detta decisione, nei confronti della SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG, e dell’ammenda inflitta a quest’ultima all’articolo 2, lettera g), della medesima decisione.

Per l’infrazione constatata nei confronti della Evonik Degussa e della AlzChem dell’articolo 1, lettera f), della decisione C (2009) 5791 def., sono inflitte le seguenti ammende:

–    alla Evonik Degussa e alla AlzChem in solido: EUR 2,49 milioni, precisandosi che la Evonik Degussa e la AlzChem hanno pagato tale ammenda per un importo pari alle somme versate dalla SKW Stahl Technik a titolo dell’ammenda inflittale all’articolo 2, lettere f) e g), della stessa decisione;

–    alla Evonik Degussa, l’unica responsabile per il pagamento di tale ammenda, EUR 1,24 milioni.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Evonik Degussa e la AlzChem sopporteranno i due terzi delle proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Evonik Degussa e dalla AlzChem.

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1 GU C 297 del 5.12.2009.