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Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 - 1. garantovaná / Commissione

(Causa T-392/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, A. Sutton e G. Forwood, Barristers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, caso COMP/F/39.396 - Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas, nella parte riguardante la ricorrente;

in via subordinata, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente di cui all'art. 2 della decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, caso COMP/F/39.396 - Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C (2009) 5791 def., che ha accertato l'esistenza di un'intesa nei settori del carburo di calcio e del magnesio, con conseguente violazione dell'art. 81 CE per la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile in solido insieme con la società Novácke chemické závody a.s. ("NCHZ").

Il ricorso si articola su due motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione, nell'imputarle la condotta della NCHZ, è incorsa in errori di fatto e di diritto, sia invertendo illegittimamente l'onere della prova in capo ad essa, sia omettendo di adempiere l'onere della prova stesso. La ricorrente conclude che la Commissione ha applicato erroneamente alla ricorrente la presunzione a carico delle società madri che detengono interamente società controllate, ove la ricorrente era un azionista di maggioranza in una società implicata direttamente in una violazione del diritto della concorrenza. In ogni caso, la ricorrente sostiene che la Commissione non abbia dimostrato che essa esercitasse realmente ed effettivamente un'influenza determinante sulla NCHZ durante il periodo della violazione.

In secondo luogo, e in subordine, qualora la Corte confermi l'attribuzione della responsabilità alla ricorrente, quest'ultima chiede una riduzione dell'ammenda impostale, solidalmente e unitamente alla NCHZ, in considerazione della competenza illimitata della Corte in base all'art. 229 CE, nel combinato disposto con l'art. 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 1, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente applicato il limite del 10% del fatturato di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. Secondo la ricorrente, la Commissione ha manifestamente commesso un errore utilizzando il 2007 invece del 2008 come anno di riferimento per calcolare il limite del 10% del fatturato.

Inoltre, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione di discostarsi dalla norma generale contenuta nell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, integra una violazione di forme sostanziali, poiché la Commissione, prima di procedere in tal senso, avrebbe dovuto rispettare il diritto al contraddittorio della ricorrente.

Quest'ultima afferma inoltre che la decisione contestata è viziata dalla mancata motivazione da parte della Commissione della scelta di discostarsi dalla norma generale che considera l'esercizio sociale precedente ai fini del calcolo del limite del 10% del fatturato.

Con riguardo all'imputo dell'ammenda, la ricorrente afferma che essa è sproporzionata in relazione al legittimo obiettivo perseguito, segnatamente, di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. Secondo la ricorrente, l'imputo dell'ammenda ridurrà il numero di concorrenti e rafforzerà il potere sul mercato della società principale, la Akzo Nobel, in contrasto così con l'obiettivo sancito dall'art. 3 CE.

Infine, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in errore nel non prendere in considerazione i propri Orientamenti 2 riguardo alla capacità della ricorrente di pagare l'ammenda. Quest'ultima, in particolare, afferma che il rigetto delle sue osservazioni sull'incapacità contributiva è viziato, in quanto esso non è sufficientemente motivato ed è manifestamente irragionevole, poiché la Commissione avrebbe omesso di considerare la prova oggettiva fornitale in base alla quale l'imposizione dell'ammenda avrebbe irrimediabilmente pregiudicato la redditività economica della ricorrente e privato i suoi attivi di qualsiasi valore.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).