Language of document :

Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 - Evonik Degussa e AlzChem Hart / Commissione

(Causa T-391/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) e AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Steinle, O. Andresen e I. Hermeneit)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def. (caso COMP/39.396 - Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas), per quanto riguarda le ricorrenti;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti a norma dell'art. 2, lett. g), e h) della detta decisione;

in subordine, nell'eventualità in cui si dovesse respingere la richiesta n. 1, modificare l'art. 2, lett. g) e h), della decisione, nel senso di ritenere la SKW Stahl-Metallurgie GmbH responsabile congiuntamente e solidalmente dell'intero importo dell'ammenda fissata a carico delle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., caso COMP/39.396 - Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas. Nella decisione impugnata è stata imposta alle ricorrenti e ad altre imprese un'ammenda per la violazione dell'art. 81 CE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. Le ricorrenti, a parere della Commissione, hanno partecipato nel SEE, tranne che in Spagna, in Portogallo, in Irlanda e nel Regno Unito, ad un'unica e continua infrazione nel settore del carburo di calcio e del magnesio, in materia di contingentamento dei mercati, di intese sulle quote, di ripartizione dei clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate sui prezzi, sui clienti e sul volume delle vendite.

A sostegno del ricorso le ricorrenti, in primo luogo, deducono di non aver violato l'art. 81 CE. A tale riguardo esse affermano, in particolare, che non possono essere ritenute responsabili di un'infrazione commessa dalla loro precedente controllata SKW Stahl-Metallurgie GmbH, non avendo esse o i loro danti causa formato con quest'ultima alcuna entità economica. Le ricorrenti avrebbero piuttosto dimostrato che i loro danti causa non hanno esercitato alcuna influenza determinante sulla SKW Stahl-Metallurgie GmbH. La convenuta avrebbe quindi parimenti violato il principio della responsabilità personale, della presunzione di innocenza, il principio di colpevolezza e la necessità del requisito della colpa.

Inoltre, le ricorrenti contestano anche l'ammenda loro inflittale. A tale riguardo, esse affermano che la decisione impugnata viola l'art. 23, n. 3, del regolamento (CE), n. 1/2003 1 e gli orientamenti per il calcolo delle ammende 2, nonché la comunicazione sul trattamento favorevole 3, il principio di parità di trattamento e il principio di proporzionalità.

Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione, in sede di accertamento della responsabilità solidale e congiunta della SKW Stahl-Metallurgie GmbH, abbia violato il proprio obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

3 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).