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Impugnazione proposta il 24 aprile 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 febbraio 2009, causa F-38/08, Liotti / Commissione

(causa T-167/09 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti B. Eggers e K. Hermann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Amerigo Liotti (Senningerberg, Lussemburgo)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 febbraio 2009 nella causa F-38/08, Liotti /Commissione;

condannare il ricorrente alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nonché alle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la Commissione delle Comunità europee chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 17 febbraio 2009, emanata nella causa F-38/08, Liotti/Commissione, con la quale il TFP ha annullato il rapporto di evoluzione della carriera (REC) del sig. Liotti per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce tre motivi, relativi a:

una violazione del diritto comunitario, poiché l'art. 8, n. 7, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto dei funzionati delle Comunità europee (DGE) non prevedrebbe l'obbligo, per un vidimatore o per un direttore generale, di esaminare l'applicazione delle norme relative alla valutazione in tutti progetti di REC per un grado determinato;

irregolarità procedurali dinanzi al TFP a danno degli interessi della Commissione, in quanto il TFP, nel sollevare d'ufficio, in udienza, esigenze di concertazione e di verifica della coerenza previste all'art. 8, n. 7, delle DGE, avrebbe violato il diritto della difesa della Commissione, avendola privata della possibilità di fornire elementi probatori di fatto tali da dimostrare la mancata violazione dell'art. 8, n. 7, delle DGE nella definizione del REC controverso;

un errore di diritto, dal momento che il TFP avrebbe qualificato la violazione delle disposizioni dell'art. 8, n. 3, delle DGE come violazione di una forma sostanziale e/o come un'irregolarità sostanziale determinante l'annullamento del REC impugnato dinanzi al TFP.

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