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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 12 gennaio 2024 – M1.R., M2.R. contro AAA sp. z o.o.

(Causa C-20/24, Cymdek 1 )

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: M1.R., M2.R.

Resistente: AAA sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 1 , la carta d’imbarco di un passeggero possa costituire un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico.

Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, i passeggeri in possesso di una carta d’imbarco per il volo in questione debbano essere considerati, qualora non venga dimostrata alcuna particolare circostanza anomala, quali passeggeri che dispongono di una prenotazione confermata sul volo in questione.

Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, incomba al passeggero l’onere di fornire la prova del pagamento del volo o se invece spetti al vettore dimostrare, se del caso, per sottrarsi alla propria responsabilità, che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o ad una tariffa ridotta.

Se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che quando un passeggero ha acquistato un viaggio «tutto compreso» presso un operatore turistico e quest’ultimo ha pagato la tariffa per il volo al vettore, il volo deve essere considerato effettuato a titolo oneroso.

5.    Se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un terzo acquisti per conto dei passeggeri un viaggio «tutto compreso», nell’ambito del quale l’operatore turistico paga al vettore aereo di voli charter una remunerazione di mercato, non si configura un’ipotesi di «passeggeri che viaggiano ad una tariffa ridotta», indipendentemente da accordi intercorsi tra il terzo ed i passeggeri relativamente alla ripartizione delle spese.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU. 2004, L 46, pag 1.