Language of document : ECLI:EU:T:2015:506

Causa T‑47/10

(pubblicazione per estratto)

Akzo Nobel NV e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d’informazioni commerciali sensibili – Durata delle infrazioni – Prescrizione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diritti della difesa – Imputazione delle infrazioni – Infrazioni commesse dalle controllate, da una partnership sprovvista di personalità giuridica propria e da una controllata – Calcolo dell’importo delle ammende»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 luglio 2015 

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di ammende – Prescrizione maturata nei confronti della controllata – Irrilevanza ai fini della responsabilità della società controllante

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Conseguenze – Riduzione, da parte della Commissione, dell’importo delle ammende irrogate alle imprese coinvolte – Riduzione rifiutata alle imprese che hanno presentato ricorsi giurisdizionali avverso talune decisioni adottate nei loro confronti nell’ambito del procedimento amministrativo – Violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva – Violazione del principio di parità di trattamento

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

1.      Le controllate che hanno partecipato direttamente a infrazioni dell’articolo 81, paragrafo 1, CE possono legittimamente invocare la scadenza del termine di prescrizione nei loro confronti, previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, atteso che i primi atti della Commissione diretti all’accertamento o alla repressione delle infrazioni, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento, sono stati adottati dopo la scadenza, per tali controllate, del suddetto termine.

Tuttavia, la maturazione della prescrizione, prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, non ha come effetto di cancellare l’esistenza di un’infrazione, né d’impedire alla Commissione di constatare, in una decisione, la responsabilità per una tale infrazione, ma soltanto quello di sottrarre alla repressione volta all’irrogazione di sanzioni coloro che ne beneficiano. Inoltre, da un’interpretazione testuale, teleologica e contestuale dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 emerge che il beneficio della maturazione della prescrizione, ai sensi del paragrafo 1, va a vantaggio di, e può essere invocato da, ciascuna delle persone giuridiche separatamente considerate qualora esse siano esposte alle sanzioni della Commissione. Così, la sola circostanza, per le controllate di una società controllante di beneficiare del decorso del termine di prescrizione non ha come conseguenza di mettere in discussione la responsabilità di detta società controllante e di impedire sanzioni nei suoi confronti.

(v. punti 124‑126, 128)

2.      Concedendo a tutte le imprese che hanno partecipato a infrazioni all’articolo 81 CE una riduzione dell’importo delle ammende irrogate in ragione della durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo, ad eccezione alle imprese che hanno presentato ricorsi giurisdizionali avverso talune decisioni adottate nei loro confronti nell’ambito di tale procedimento amministrativo, la Commissione ha viziato con un’ingiustificata disparità di trattamento la propria decisione che constata violazioni delle norme in materia di concorrenza e che irroga delle ammende.

Infatti, indipendentemente dalla questione se altre imprese sarebbero dissuase dal far valere in giudizio i loro diritti mentre sono coinvolte in un’indagine della Commissione per violazione delle norme in materia di concorrenza, l’argomento della Commissione, secondo il quale tale diversità di trattamento è giustificata da una differenza di situazioni oggettivamente comparabili, in quanto, a differenza delle altre imprese, quelle interessate avevano proposto dei ricorsi giurisdizionali, si rivela incompatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva.

(v. punti 326, 328, 329)