Language of document : ECLI:EU:T:2012:310





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 giugno 2012 —
Ungheria / Commissione

(causa T‑37/11)

«Ricorso di annullamento — Strumento temporaneo destinato a finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere (strumento Schengen) — Contributo in favore dell’Ungheria per il periodo 2004‑2006 — Recupero di una parte dell’importo versato — Atto impugnabile — Irricevibilità»

1.                     Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Riferimento, nell’atto introduttivo, a un atto preliminare a quello impugnato — Riferimento che non esclude la possibilità di individuare l’oggetto della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punti 25-27)

2.                     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti destinati a produrre effetti giuridici — Nozione — Strumento temporaneo destinato a finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere (strumento Schengen) — Nota di addebito della Commissione che recupera somme spese in modo ingiustificato, a seguito del rapporto finale della Commissione relativo alla liquidazione dei conti dello strumento Schengen riguardante gli aiuti versati all’Ungheria durante il periodo 2004‑2006 — Nota di addebito che costituisce solamente atto esecutivo di una decisione precedente, non essendo l’obbligo di rimborso ancora sorto al momento dell’emissione della nota di debito, bensì al momento dell’adozione del rapporto finale — Atto impugnabile — Insussistenza — Irricevibilità (Atto di adesione del 2003, art. 35) (v. punti 33-34, 40-42, 60)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della nota di addebito n. 3241011280 emessa dalla Commissione il 28 ottobre 2010 a seguito dell’invio all’Ungheria del rapporto finale relativo alla liquidazione dei conti dello strumento Schengen riguardante gli aiuti versati all’Ungheria durante il periodo 2004-2006.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.