Language of document :

Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 - Last Minute Network / UAMI - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

(Cause riunite T-114/07 e T-115/07)1

("Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario figurativo LAST MINUTE TOUR - Marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM - Impedimento relativo alla registrazione - Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore - Regime dell'azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) - Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Last Minute Network Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Brownlow, solicitor, e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Last Minute Tour SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti D. Caneva e G. Locurto)

Oggetto

Due ricorsi proposti contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 febbraio 2007 (procedimenti R 256/2006 2 e R 291/2006 2), relative a procedimenti di nullità tra la Last Minute Network Ltd e la Last Minute Tour SpA

Dispositivo

1)    Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimenti R 256/2006 2 e R 291/2006 2) sono annullate.

2)    Non vi è luogo a statuire sul secondo capo della domanda della Last Minute Network Ltd.

3)    L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Last Minute Network.

4)    La Last Minute Tour SpA sopporterà le proprie spese.

____________

1 - GU C 129 del 9.6.2007.