Language of document : ECLI:EU:T:2024:247

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 aprile 2024 (*)

«Ritrovati vegetali – Concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di patate Melrose – Mancato pagamento entro i termini della tassa annuale – Annullamento della privativa – Richiesta di restitutio in integrum – Condizioni di notifica delle decisioni e delle comunicazioni dell’UCVV»

Nella causa T‑2/23,

Romagnoli Fratelli SpA, con sede in Bologna (Italia), rappresentata da E. Truffo e A. Iurato, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. García-Moncó Fuente e Á. Martínez López, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, I. Nõmm (relatore) e G. Steinfatt, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Romagnoli Fratelli SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 7 novembre 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 10 dicembre 2009 la ricorrente ha presentato all’UCVV una domanda di privativa comunitaria per un ritrovato vegetale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1). Tale domanda è stata registrata con il numero 2009/2240.

3        Il ritrovato vegetale per il quale è stata chiesta la privativa comunitaria è la varietà di patate Melrose, appartenente alla specie Solanum tuberosum L. 

4        Con decisione dell’UCVV del 20 febbraio 2012 è stata concessa la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi.

5        Il 27 ottobre 2021 l’UCVV ha emesso e inviato alla ricorrente, nello spazio personale di quest’ultima, denominato «MyPVR», una nota di addebito relativa al pagamento della tassa annuale per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali in questione.

6        Poiché la nota di addebito non è stata pagata entro il termine impartito, il 10 gennaio 2022 è stato inviato alla ricorrente un sollecito formale, conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, tramite lo spazio personale MyPVR. Nell’ambito di detto sollecito l’UCVV ha invitato la ricorrente a versare l’importo dovuto a titolo della tassa annuale entro il termine di un mese, al fine di evitare l’annullamento della privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento.

7        Il 16 febbraio 2022, dal momento che i documenti relativi alla tassa annuale non erano stati scaricati dalla ricorrente dallo spazio personale MyPVR, l’UCVV ha inviato a quest’ultima un ulteriore sollecito per posta elettronica, senza tuttavia prorogare il termine di pagamento.

8        Il 21 marzo 2022, poiché la tassa annuale non era stata versata entro il termine impartito, l’UCVV ha annullato la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi. La decisione relativa a tale annullamento è stata notificata alla ricorrente il 22 marzo 2022.

9        Il 6 maggio 2022 la ricorrente ha depositato una richiesta di restitutio in integrum, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, in merito al termine di pagamento della tassa annuale summenzionata.

10      Il 6 maggio 2022 la ricorrente ha proceduto al pagamento della tassa annuale fino ad allora non versata.

11      Con la decisione impugnata, l’UCVV non ha accolto la domanda di restitutio in integrum della ricorrente. La domanda in parola è stata respinta con la motivazione che, da un lato, essa non soddisfaceva le condizioni previste all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 e, dall’altro, la ricorrente non aveva dimostrato di aver fatto fronte a circostanze imprevedibili e di aver preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze affinché le condizioni previste all’articolo 80, paragrafo 1, di detto regolamento risultassero soddisfatte.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UCVV alle spese.

13      L’UCVV chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità

14      L’UCVV chiede che il ricorso sia respinto in toto in quanto irricevibile, dal momento che non esiste alcun fondamento giuridico per il presente ricorso né nell’ambito del regolamento n. 2100/94 né nell’ambito del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento n. 2100/94 riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU 2009, L 251, pag. 3). Inoltre, tenuto conto dell’assenza di base giuridica nell’ambito di tali regolamenti, esso contesta altresì l’applicabilità dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

15      La ricorrente contesta gli argomenti dell’UCVV.

16      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione.

17      Ai termini dell’articolo 263, quinto comma, TFUE, gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

18      Secondo costante giurisprudenza, si deve ritenere che possano costituire oggetto di un ricorso di annullamento tutte le disposizioni o misure adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, a prescindere dalla loro forma, volte a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di una persona fisica o giuridica, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima (v. sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione, C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

19      Al riguardo è sufficiente rilevare che, in primo luogo, la ricorrente è la destinataria della decisione impugnata e, in secondo luogo, mediante tale decisione l’UCVV ha esposto senza ambiguità la sua posizione finale in merito alla richiesta di restitutio in integrum di cui trattasi, producendo così effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente.

20      L’UCVV sostiene tuttavia che l’articolo 263, quinto comma, TFUE legittima la sua capacità di statuire sulle richieste di restitutio in integrum senza che vi sia possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV o dinanzi al Tribunale, atteso che un ricorso siffatto non è previsto né dal regolamento n. 2100/94 né dal regolamento n. 874/2009, che costituiscono le «condizioni e modalità specifiche» a norma del quinto comma dell’articolo citato. Esso rileva pertanto che la decisione impugnata non può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

21      A tal riguardo si deve rammentare che, come risulta dall’articolo 2 TUE, l’Unione si fonda, in particolare, sui valori dell’uguaglianza e dello Stato di diritto. Orbene, l’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione è inerente all’esistenza di un siffatto Stato di diritto (v. sentenza del 25 giugno 2020, SATCEN/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

22      L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte di giustizia dell’Unione europea il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale effettiva spettante ai singoli in forza di tale diritto, mentre la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva di detto diritto (v. sentenza del 25 giugno 2020, SATCEN/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

23      Inoltre, a norma dell’articolo 256, paragrafo 1, prima frase, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272 TFUE, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 del medesimo trattato e di quelli che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea riserva alla Corte.

24      In tal senso, il sistema giurisdizionale dell’Unione è costituito da un insieme completo di rimedi giuridici e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (v. sentenza del 25 giugno 2020, SATCEN/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

25      Pertanto, se è vero che le «condizioni e modalità specifiche» menzionate all’articolo 263, quinto comma, TFUE, consentono certamente la fissazione, da parte di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, di condizioni e modalità interne, precedenti a un ricorso giurisdizionale, che disciplinano, segnatamente, il funzionamento di un meccanismo di autosorveglianza o lo svolgimento di un procedimento di composizione amichevole, tali condizioni e modalità non possono essere interpretate nel senso che autorizzano un’istituzione dell’Unione a sottrarre controversie che comportano l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione alla competenza del giudice dell’Unione (v. sentenza del 25 giugno 2020, SATCEN/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

26      Inoltre, dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 discende che, in mancanza di disposizioni procedurali nel citato regolamento o in disposizioni adottate in virtù del regolamento medesimo, l’UCVV prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri.

27      A tal riguardo, è giocoforza constatare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE, che prevede la possibilità di un ricorso contro atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, traduce precisamente un siffatto «principi[o] generalmente ammess[o] in materia negli Stati membri» previsto all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Pertanto, sebbene il regolamento n. 2100/94 non preveda esplicitamente un mezzo di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, né direttamente dinanzi al Tribunale, per le decisioni adottate dall’UCVV a seguito di una richiesta di restitutio in integrum depositata ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, esiste nondimeno un rimedio giuridico in forza dell’articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento e dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

28      In ogni caso, occorre constatare che l’attribuzione all’UCVV di una competenza esclusiva per l’interpretazione e l’applicazione del regolamento n. 2100/94 e, in particolare, dell’articolo 80 di detto regolamento è contraria alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 21 a 25 (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, SATCEN/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 64).

29      Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’UCVV.

 Nel merito

30      Il ricorso è fondato, in sostanza, su due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 65 del regolamento n. 874/2009.

 Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

31      Occorre constatare che dal fascicolo dell’UCVV risulta che i documenti 1, da 8 a 12, da 14 a 16 e da 23 a 25, allegati al ricorso, non sono stati prodotti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’UCVV.

32      A tale proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui l’istituzione poteva disporre nel momento in cui ha adottato l’atto stesso. Nessuno può quindi avvalersi dinanzi al giudice dell’Unione di elementi di fatto che non sono stati dedotti nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza dell’8 marzo 2023, Novasol/ECHA, T‑70/22, non pubblicata, EU:T:2023:106, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

33      Pertanto, poiché gli allegati menzionati al precedente punto 31 sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, essi non possono essere presi in considerazione ai fini del controllo di legittimità della decisione impugnata e devono, pertanto, essere respinti.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94

34      Nell’ambito del primo motivo la ricorrente solleva, in sostanza, due censure, relative, la prima, alla forza maggiore o alle circostanze imprevedibili cagionate dalla pandemia di COVID-19, che giustificano l’inosservanza del termine di pagamento della tassa annuale fissato dall’UCVV e, la seconda, all’erronea interpretazione, da parte dell’UCVV, degli elementi probatori da essa prodotti.

35      L’UCVV contesta gli argomenti della ricorrente.

36      A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all’UCVV che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell’ufficio stesso è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l’impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù del regolamento citato, la perdita di un diritto o rimedio giuridico.

37      Dall’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 si evince che la restitutio in integrum è subordinata a due condizioni cumulative: la prima è che la persona di cui trattasi abbia preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze e, la seconda, che l’impedimento di detta persona abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto o quella di un rimedio giuridico [v., per analogia, sentenza del 15 settembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T‑271/09, non pubblicata, EU:T:2011:478, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

38      Inoltre, il rispetto dei termini è di ordine pubblico e la restitutio in integrum è atta a pregiudicare la certezza del diritto. Di conseguenza, le condizioni di applicazione della restitutio in integrum devono essere interpretate restrittivamente [v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 9 dicembre 2022, AMO Development/EUIPO (Strumenti medici), T‑311/22, non pubblicata, EU:T:2022:822, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

39      Nella fattispecie, nell’ambito del primo motivo la ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione svolta dall’UCVV in ordine alla prima condizione menzionata al precedente punto 37, laddove quest’ultimo ha concluso che essa non aveva provato che, da un lato, si trovava di fronte a circostanze imprevedibili e, dall’altro, aveva preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze.

40      In primo luogo, la ricorrente afferma che siffatte circostanze imprevedibili sono state dimostrate, da un lato, a causa dell’inaspettata situazione di pandemia di COVID-19 che ha determinato l’assenza della sua unica dipendente incaricata della corrispondenza con l’UCVV e, dall’altro, a causa del cyberattacco da essa subito.

41      Quanto all’asserito cyberattacco subito dalla ricorrente, è giocoforza constatare che né tale argomento né gli elementi di prova che lo suffragano sono stati prodotti dinanzi all’UCVV al momento della richiesta di restitutio in integrum. Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 32, tale argomento deve essere respinto.

42      Per quanto riguarda le circostanze imprevedibili derivanti dalla pandemia di COVID-19 e che hanno determinato l’assenza della sua sola impiegata che sarebbe stata incaricata della corrispondenza con l’UCVV, la ricorrente ha prodotto un unico elemento di prova, ossia un certificato datato 7 giugno 2022 della Confcommercio Ascom Bologna che dichiarava che, nel periodo compreso tra l’ottobre 2021 e l’aprile 2022, il suo personale d’ufficio era stato assente per 600 ore per malattia correlata al COVID-19. Inoltre, nel suo messaggio di posta elettronica del 7 giugno 2022 indirizzato all’UCVV, la ricorrente ha precisato che la citata dipendente era stata assente due volte nel corso dei cinque mesi precedenti a causa del COVID-19.

43      A tal riguardo, occorre constatare che il certificato del 7 giugno 2022 della Confcommercio Ascom Bologna, che attesta il numero totale di ore di lavoro non effettuate dall’intero personale della ricorrente, non precisa né il numero di ore o di giorni né il periodo in cui l’unica impiegata che sarebbe stata incaricata della corrispondenza con l’UCVV sarebbe stata assente e quindi incapace di svolgere le mansioni affidatele, relative alla corrispondenza con l’UCVV. Si deve pertanto rilevare che la ricorrente non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che tale dipendente era stata assente e di essersi quindi trovata di fronte a circostanze specifiche, a causa dalla pandemia di COVID-19, che le avevano impedito di rispettare il termine di pagamento della tassa annuale.

44      In secondo luogo, la ricorrente deduce che, tenuto conto delle sue dimensioni medie, essa non disponeva di mezzi finanziari per assumere personale supplementare al fine di sostituire il personale in congedo di malattia.

45      Al riguardo occorre constatare che, nella sua domanda di restitutio in integrum, la ricorrente non ha fornito altri elementi di prova oltre al certificato del 7 giugno 2022 della Confcommercio Ascom Bologna, menzionato al precedente punto 42. Pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento di prova al riguardo, il semplice rilievo relativo all’insufficienza di mezzi finanziari per assumere personale supplementare non può bastare, di per sé, a dimostrare che la ricorrente ha fatto fronte a circostanze imprevedibili e che ha preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze stesse per rispettare il termine di pagamento della tassa annuale fissato dall’UCVV.

46      Si deve inoltre constatare che la ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali non erano state poste in essere altre possibili soluzioni per ovviare all’assenza della sua dipendente che sarebbe stata incaricata della corrispondenza con l’UCVV. Ad esempio, anche qualora l’assenza di tale dipendente fosse stata dimostrata, il che non avviene nel caso di specie, la ricorrente non ha affatto spiegato né suffragato con elementi di prova le ragioni che le hanno impedito di trasmettere le mansioni della dipendente stessa e gli identificativi che le consentivano di accedere allo spazio personale MyPVR a un altro membro del suo personale per un periodo di circa cinque mesi.

47      Inoltre, il 16 febbraio 2022, l’UCVV ha inviato alla ricorrente un ulteriore messaggio di posta elettronica, invitandola a consultare il suo spazio personale MyPVR e comunicando la sua disponibilità a fornire qualsiasi informazione supplementare relativa all’accesso a MyPVR. Orbene, anche supponendo che la ricorrente abbia avuto problemi nell’accedere a MyPVR, si deve osservare che essa non ha reagito a tale messaggio né ha chiesto aiuto a tal proposito. La ricorrente non è quindi riuscita a dimostrare di aver preso tutte le precauzioni richieste ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

48      Pertanto, dopo aver preso in considerazione gli elementi di fatto che gli sono stati forniti al momento della richiesta di restitutio in integrum, l’UCVV ha giustamente concluso che la ricorrente non aveva dimostrato di aver fatto fronte a circostanze particolari né di aver preso tutte le precauzioni richieste in ragione di tali circostanze.

49      Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 65 del regolamento n. 874/2009

50      Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene, in primo luogo, di non aver ricevuto il sollecito inviato dall’UCVV il 10 gennaio 2022, riguardante la tassa annuale non pagata, e contesta a quest’ultimo la violazione dell’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, per non aver fornito la prova della notifica effettiva e della ricezione di tale sollecito. In secondo luogo essa contesta, in generale, il fatto che lo spazio personale MyPVR sia considerato un mezzo ufficiale di notifica di documenti o di decisioni ai sensi del regolamento n. 2100/94 e del regolamento n. 874/2009 e, di conseguenza, mette in discussione l’applicabilità delle condizioni generali relative all’utilizzo dei sistemi elettronici di comunicazione provenienti dall’UCVV e a destinazione di quest’ultimo (in prosieguo: le «condizioni generali di MyPVR»), come definite nella decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV.

51      L’UCVV contesta gli argomenti della ricorrente.

52      In primo luogo, occorre esaminare se lo spazio personale MyPVR possa essere considerato come un mezzo ufficiale di notifica di documenti o di decisioni ai sensi dei regolamenti nn. 2100/94 e 874/2009. Nel caso di specie, poiché la nota di addebito del 27 ottobre 2021 e il sollecito del 10 gennaio 2022 sono stati notificati tramite lo spazio personale MyPVR, si deve esaminare la validità di tale spazio personale quale mezzo ufficiale di notifica per i due documenti citati.

53      A norma dell’articolo 79 del regolamento 2100/94, l’UCVV notifica d’ufficio tutte le decisioni e citazioni nonché le comunicazioni che implicano un termine di decorrenza o la cui notifica è contemplata da altre disposizioni del regolamento stesso o da disposizioni adottate in virtù del regolamento in parola o ancora prescritte dal presidente dell’UCVV. Le notifiche possono essere fatte per il tramite dei competenti uffici delle varietà degli Stati membri.

54      Occorre rilevare che, nel caso di specie, poiché la nota di addebito del 27 ottobre 2021 e il sollecito del 10 gennaio 2022 hanno entrambi stabilito un termine che la ricorrente era tenuta a rispettare, occorre considerarli come «comunicazioni che implicano un termine di decorrenza» ai sensi dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94.

55      A norma dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, i documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94 sono notificati per via elettronica con modalità determinate dal presidente dell’UCVV o per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

56      Dal tenore letterale dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 si evince che, da un lato, le comunicazioni e le notifiche dell’UCVV che implicano un termine di decorrenza, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94, possono essere notificate per via elettronica e, dall’altro, le modalità di detta notifica per via elettronica sono determinate dal presidente dell’UCVV.

57      A norma dell’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, il 20 dicembre 2016 il presidente dell’UCVV ha adottato una decisione relativa alle comunicazioni elettroniche provenienti dall’UCVV e a destinazione di quest’ultimo.

58      L’articolo 3, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV dispone che l’UCVV metterà a disposizione una piattaforma di comunicazione elettronica, sul suo sito Internet «www.cpvo.europa.eu», che consentirà agli utilizzatori di ricevere, visualizzare, stampare e registrare tutti i documenti e tutte le notifiche disponibili per via elettronica trasmessi dall’UCVV, nonché la risposta alle notifiche e alle domande relative al fascicolo e altri documenti. Questo spazio di comunicazione elettronica («Spazio personale») è un sistema ristretto e sarà denominato «MyPVR».

59      L’articolo 3, quarto comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV prevede che, una volta terminato il suo sviluppo, MyPVR proporrà la possibilità di ricevere per via elettronica tutte le comunicazioni provenienti dall’UCVV. Se l’utilizzatore sceglie questa opzione, l’UCVV invierà tutte le notifiche in formato elettronico attraverso detto spazio personale, salvo in caso di impossibilità tecnica.

60      Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, non appena l’utilizzatore attiva l’opzione che consente di comunicare con l’UCVV per via elettronica, tutte le notifiche ufficiali dell’UCVV disponibili in formato elettronico gli sono trasmesse tramite MyPVR. I documenti contenenti atti per i quali l’articolo 79 del regolamento n. 2100/94 prevede una notifica d’ufficio saranno notificati tramite MyPVR.

61      Ai sensi dell’articolo 6 della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, le condizioni generali di utilizzo riportate sul sito Internet dell’UCVV relative alle comunicazioni elettroniche provenienti dall’UCVV e a destinazione di quest’ultimo, effettuate tramite MyPVR, preciseranno ulteriormente le attività elettroniche, le condizioni ad esse afferenti e le modalità tecniche cui sono subordinate le notifiche e/o le comunicazioni elettroniche provenienti dall’UCVV e a destinazione di quest’ultimo, nonché gli impegni per l’uso che gli utilizzatori sono tenuti ad assumere.

62      Si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dall’articolo 3, primo e quarto comma, e dall’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, menzionati ai precedenti punti da 58 a 60, risulta che tutte le comunicazioni e le notifiche, incluse quelle contemplate dall’articolo 79 del regolamento n. 2100/94, possono essere effettuate tramite lo spazio personale MyPVR, a condizione che l’utilizzatore abbia attivato l’opzione che consente all’UCVV di comunicare con il medesimo per via elettronica.

63      Inoltre, l’articolo 6 della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, menzionato al precedente punto 61, dispone che le condizioni generali di MyPVR preciseranno ulteriormente le attività elettroniche, le condizioni ad esse afferenti e le modalità tecniche cui sono subordinate le notifiche e/o le comunicazioni elettroniche provenienti dall’UCVV. Di conseguenza, neppure l’applicabilità di tali condizioni generali può essere messa in discussione.

64      In aggiunta, il punto 4, lettera b), della versione 3.0 delle condizioni generali MyPVR ribadisce che, qualora l’utente abbia optato per la comunicazione elettronica, l’UCVV notifica validamente al medesimo le decisioni, le comunicazioni e gli altri documenti per via elettronica tramite lo spazio personale, a meno che ciò non risulti impossibile per ragioni tecniche o nel caso in cui talune funzionalità di detto spazio siano in fase di sviluppo. In tali ipotesi, le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica o mediante qualsiasi altro valido mezzo di comunicazione potranno essere ammesse quale mezzo di notifica autorizzato.

65      Pertanto, la censura relativa all’illegittimità dello spazio personale MyPVR in quanto costitutivo di uno dei mezzi di notifica ufficiali non può essere accolta.

66      Tuttavia, dall’articolo 3, quarto comma, e dall’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, nonché dal punto 4, lettera b), della versione 3.0 delle condizioni generali di MyPVR risulta che l’uso di MyPVR quale mezzo di notifica ufficiale è subordinato alla condizione che l’utilizzatore abbia attivato l’opzione che consente all’UCVV di comunicare con lo stesso per via elettronica.

67      Si deve osservare, al riguardo, che è pacifico tra le parti che la ricorrente aveva optato per la comunicazione per via elettronica tramite MyPVR, ai sensi delle disposizioni menzionate al precedente punto 66. Dall’allegato C.2 del controricorso dell’UCVV del 19 settembre 2023 risulta inoltre che, il 12 febbraio 2021, la ricorrente aveva accettato la versione 3.0 delle condizioni generali di MyPVR, confermando così la sua decisione di optare per la comunicazione per via elettronica.

68      Secondo il punto 2 della versione 3.0 delle condizioni generali di MyPVR, gli utilizzatori si impegnano a fare uso dello spazio personale allo scopo, segnatamente, di ricevere notifiche e documenti trasmessi dall’UCVV. Le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica possono essere ammesse come mezzo di comunicazione autorizzato solo nei casi in cui la piattaforma risulti inadeguata. Inoltre, il secondo comma di tale punto dispone che, utilizzando lo spazio personale, l’utilizzatore si impegna a conformarsi agli obblighi di cui al primo comma del medesimo punto.

69      È indubbio pertanto che, utilizzando lo spazio personale e accettando le condizioni generali di MyPVR, la ricorrente ha accettato di ricevere comunicazioni e notifiche da parte dell’UCVV mediante lo spazio personale MyPVR.

70      Alla luce di quanto precede, occorre respingere la censura relativa all’illegittimità di MyPVR quale mezzo di notifica ufficiale per quanto riguarda la ricorrente.

71      In secondo luogo, quanto alla presunta violazione dell’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, non avendo l’UCVV fornito la prova della notifica effettiva e della ricezione del sollecito inviato il 10 gennaio 2022, occorre precisare che dal fascicolo dell’UCVV risulta che il sollecito è stato inviato tramite MyPVR. Pertanto, l’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, relativo alle notificazioni inviate per posta, non può trovare applicazione nel caso di specie. Al riguardo, occorre fare riferimento all’articolo 64 bis del regolamento n. 874/2009, relativo alle notificazioni per via elettronica o altri mezzi tecnici.

72      L’articolo 64 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 874/2009 dispone che la notificazione per via elettronica sia effettuata mediante invio di una copia digitale del documento da notificare. La notificazione si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal destinatario. Il presidente dell’UCVV determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica. A norma dell’articolo 64 bis, paragrafo 3, del regolamento stesso, il presidente dell’UCVV determina le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione.

73      Come già precisato ai precedenti punti da 67 a 69, si deve nuovamente rammentare che la ricorrente ha accettato di ricevere le comunicazioni e le notifiche dell’UCVV tramite MyPVR. A tale proposito occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, non appena l’utilizzatore abbia attivato l’opzione per comunicare con l’UCVV per via elettronica, tutte le notifiche ufficiali dell’UCVV disponibili in forma elettronica, ivi compresi i documenti contenenti atti per i quali è prevista la notificazione a norma dell’articolo 79 del regolamento n. 100/94, gli sono notificate tramite MyPVR. Pertanto, MyPVR dovrebbe essere considerato l’unico mezzo ufficiale di comunicazione delle notifiche ufficiali, ivi comprese quelle previste all’articolo 79 del regolamento n. 2100/94.

74      Di conseguenza, in forza dell’articolo 4, primo comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, l’UCVV ha notificato alla ricorrente tramite MyPVR, in primo luogo, il 27 ottobre 2021, una nota di addebito relativa al pagamento della tassa annuale, seguita, il 28 ottobre 2021, da un messaggio di posta elettronica automatico e, in secondo luogo, il 10 gennaio 2022, il sollecito di cui trattasi che la invitava a versare la tassa non pagata conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, seguito, in data 11 gennaio 2022, da un messaggio di posta elettronica automatico.

75      Per quanto riguarda la notifica effettiva del sollecito del 10 gennaio 2022, l’articolo 4, quarto comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV precisa che una decisione o qualsiasi altro documento si considerano notificati alla scadenza del settimo giorno successivo a quello in cui è stato inviato all’utilizzatore un messaggio di posta elettronica per avvisarlo che la copia digitale della decisione o del documento è stata caricata dall’UCVV nello spazio personale. Nel caso di specie, ne consegue che il sollecito del 10 gennaio 2022 dev’essere considerato come notificato il 18 gennaio 2022, ossia il settimo giorno successivo all’11 gennaio 2022, data dell’invio del messaggio di posta elettronica automatico che informava la ricorrente del caricamento del documento in parola nello spazio personale MyPVR.

76      Inoltre, a norma dell’articolo 4, quinto comma, della decisione del 20 dicembre 2016 del presidente dell’UCVV, se un utilizzatore non riesce a consultare una decisione o qualsiasi altro documento, egli è tenuto ad informarne senza indugio l’UCVV. È giocoforza constatare che, nel caso di specie, la ricorrente non ha informato l’UCVV di un qualsivoglia problema di accesso ai documenti di cui trattasi.

77      Di conseguenza, non si può contestare all’UCVV il fatto di non aver notificato il sollecito del 10 gennaio 2022. In assenza di prova contraria da parte della ricorrente, si reputa che il sollecito in questione sia stato ricevuto da quest’ultima il 18 gennaio 2022. Anche questa censura dev’essere pertanto respinta in quanto infondata.

78      Alla luce di quanto precede occorre respingere il secondo motivo e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

79      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

80      La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UCVV.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Romagnoli Fratelli SpA è condannata alle spese.

Schalin

Nõmm

Steinfatt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 aprile 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.