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Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 - Deutsche Rockwool Mineralwoll / UAMI - Redrock Construction (REDROCK)

(Causa T-548/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: avv. J. Krenzel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Redrock Construction s.r.o. (Praga, Repubblica ceca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 ottobre 2012, nel procedimento R 1596/2011-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo in bianco e nero "REDROCK", per, tra gli altri, prodotti e servizi delle classi 1, 2, 17, 19 e 37 - registrazione di marchio comunitario n. 3866365

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità si fondava sui motivi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009. La richiedente la dichiarazione di nullità ha dedotto i seguenti diritti anteriori: marchio denominativo "Rock" registrato in Germania con il n. 30229274, per prodotti e servizi nelle classi 1, 6, 7, 8, 17, 19, 37 e 42; marchi denominativi "KEPROCK", "FLEXIROCK", "FORMROCK", "FLOORROCK", "TERMAROCK", "KLIMAROCK", "SPEEDROCK", "DUROCK", "SPLITROCK", "PLANAROCK", "TOPROCK", "KLEMMROCK", "FIXROCK", "SONOROCK PLUS", "VARIROCK", "SONOROCK" e "MASTERROCK", per prodotti e servizi delle classi 17, 19 e 37, registrati in Germania con i numeri 30312115, 2078534, 2078535, 2079579, 39502727, 39517348, 39543868, 39551027, 39605619, 39644214, 39707589, 39737546, 39920622, 30166175, 30166176, 30166177, 30212141.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità della registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

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