Language of document : ECLI:EU:T:2013:120





Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013 – North Drilling/Consiglio

(causa T‑552/12 R)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Ponderazione degli interessi»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 9-11, 30, 31)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Onere della prova – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria dell’impresa (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 15-18)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Misure inerenti al congelamento dei fondi o delle risorse economiche – Considerazione dell’obiettivo del congelamento e della necessità di assicurarne l’effetto utile (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2; regolamento del Consiglio n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413) (v. punti 21-25)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno risarcibile nell’ambito del ricorso principale – Insussistenza dell’irreparabilità (Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 26)

5.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione di congelare taluni beni nell’ambito della lotta al terrorismo – Competenza del giudice dell’Unione per annullare l’atto al più presto dopo la scadenza del termine d’impugnazione – Interesse del ricorrente non tutelabile da parte del giudice dei procedimenti sommari (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 107, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413) (v. punti 30, 33, 36, 37)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui il nome della richiedente è stato inserito nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tale regolamento riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.