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Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 – ZZ / Comitato economico e sociale europeo

(Causa F-21/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione recante soppressione, per il ricorrente, del beneficio dell’indennità di dislocazione e con la quale si stabilisce il recupero retroattivo di tale indennità.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: la «APN») del CESE del 9 giugno 2011, recante soppressione, per il ricorrente, del beneficio dell’indennità di dislocazione con efficacia a partire dal 1° luglio 2010 e con la quale si stabilisce il recupero dell’indennità di dislocazione percepita a partire da tale data;

se necessario, annullare la decisione implicita dell’APN del CESE recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente in data 9 settembre 2011 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare il CESE a rimborsare al ricorrente l’indennità di dislocazione recuperata a partire dal 1° luglio 2010 e a pagare l’indennità di dislocazione non più versata a partire dal 9 giugno 2011, importi maggiorati degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti.

condannare il CESE alle spese.