Language of document : ECLI:EU:T:2012:348





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 luglio 2012 –
Jackson International / UAMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

(causa T‑60/10)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo ROYAL SHAKESPEARE – Marchio comunitario denominativo anteriore RSC‑ROYAL SHAKESPEARE COMPANY – Motivi relativi di nullità – Marchio notorio – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Rischio di associazione – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 17‑21, 25‑27)

2.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Marchi denominativi ROYAL SHAKESPEARE e RSC‑ROYAL SHAKESPEARE COMPANY [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)] (v. punti 28‑30, 34‑37, 45‑46, 58‑64, 69‑71)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nella Comunità – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 33, 44)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri – Rilevanza (v. punto 42)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 49‑50)

6.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 54)

7.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 55-57)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2009 (procedimento R 317/2009‑1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la The Royal Shakespeare Company e la Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG è condannata alle spese.