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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Michael Brown contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 maggio 2005

(Causa T-208/05)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 maggio 2005 il sig. Michael Brown, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione adottata dall'APN il 10 febbraio 2005 (notificata con nota di accompagnamento del 14 febbraio 2005 e ricevuta il 25 febbraio 2005), con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente il 16 settembre 2004 contro la decisione 22 giugno 2004 del presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PB/04, che aveva negato al ricorrente la partecipazione a tale concorso;

-    laddove necessario, annullare anche la detta decisione 22 giugno 2004 del presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/PB/04, così come la conferma della medesima in data 19 luglio 2004;

-    condannare l'istituzione convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La candidatura del ricorrente, agente ausiliario presso la Commissione, al concorso interno COM/PB/04 per passaggio di categoria è stata respinta per il fatto che il predetto non aveva la qualità di agente temporaneo o di funzionario alla data limite prevista per la presentazione delle candidature.

Il ricorrente deduce due motivi, relativi:

-    da un lato, ad una violazione degli artt. 27 e 29, n. 1, dello Statuto, nonché ad un errore manifesto di valutazione, per il fatto che le decisioni impugnate ed il bando di concorso avrebbero come effetto di escludere candidati che potrebbero vantare speciali competenze ed una notevole esperienza professionale in seno alla Commissione a vantaggio di candidati eventualmente meno competenti e in possesso di una minore anzianità effettiva presso i servizi della Commissione, e,

-    dall'altro, ad una violazione del principio di non discriminazione, per il fatto che gli agenti statutari che abbiano svolto la parte essenziale dellla loro carriera presso la Commissione con la qualifica di agenti ausiliari verrebbero ammessi al concorso in virtù della semplice circostanza che essi erano agenti temporanei alla data limite prevista per la presentazione delle candidature, quando invece il ricorrente, che rivestiva da lungo tempo la qualifica di agente temporaneo, si è visto escluso per il solo fatto che era agente ausiliario alla data suddetta.

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