Language of document : ECLI:EU:T:2008:482

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

12 novembre 2008 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello di Capri – Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T‑210/05,

Nalocebar – Consultores e Serviços, Ldª, con sede in São Pedro (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti G. Pasquarella e R. Pasquarella,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. Capostagno, successivamente dal sig. O. Montalto, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Limiñana y Botella, SL, con sede in Monforte del Cid (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 marzo 2005 (procedimento R 646/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Nalocebar – Consultores e Serviços, Ldª,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2005,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 dicembre 2005,

in seguito alla trattazione orale del 17 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 12 luglio 2000 il Big Ben Establishment presentava una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2        Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto qui di seguito che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore blu, giallo, verde, bianco, azzurro, grigio, oro, nero e rosso:

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3        I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono alle classi 30, 32 e 33 quali definite dall’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, alla descrizione seguente:

–        classe 30: «prodotti di pasticceria, confetteria, caramelle, cioccolato, cioccolatini e gelati a base di limone o farciti con crema al limone»;

–        classe 32: «sciroppi ed altre bibite a base di limone appartenenti alla classe 32»;

–        classe 33: «liquore a base di limone».

4        Tale domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 3 dicembre 2001, n. 103.

5        Il 27 febbraio 2002 l’opponente, la Limiñana y Botella SL, presentava opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto. L’opposizione era fondata sulla registrazione spagnola n. 2 020 372, richiesta il 27 marzo 1996, del marchio denominativo LIMONCHELO, riferentesi a prodotti della classe 33 («vini, spiriti e liquori»).

6        L’opposizione era diretta contro una parte dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, precisamente contro i prodotti delle classi 32 e 33. Essa si fondava su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore.

7        Gli impedimenti dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94.

8        Con decisione 15 giugno 2004 la divisione d’opposizione accoglieva l’opposizione sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ritenendo sussistere un rischio di confusione sul territorio spagnolo in ragione dell’identità ovvero della somiglianza dei prodotti considerati e della somiglianza visiva e fonetica fra i marchi in conflitto.

9        Il 27 luglio 2004 il Big Ben Establishment presentava ricorso all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione d’opposizione.

10      Con decisione 18 marzo 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso respingeva il ricorso. Tenuto conto della somiglianza fra i marchi in conflitto e della coincidenza dei prodotti in causa, essa riteneva sussistere un rischio che i consumatori spagnoli confondessero o associassero la loro origine commerciale.

11      La domanda di marchio Limoncello di Capri è stata trasferita alla ricorrente, la Nalocebar – Consultores e Serviços, Ldª; il trasferimento veniva annotato nel registro dei marchi comunitari il 16 giugno 2005.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

14      L’UAMI fa valere che l’allegato f) al ricorso è un documento nuovo in quanto mai portato al suo esame.

15      L’allegato f) al ricorso consiste in estratti di siti Internet, stampati successivamente all’introduzione del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI. Neanche l’allegato g) al ricorso, costituito da una copia del certificato di registrazione di un marchio figurativo «Limoncello di Capri» negli Stati Uniti, in data 29 giugno 2004, è stato prodotto dinanzi all’UAMI, come la ricorrente ha confermato in udienza.

16      Ne consegue che tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Difatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Tali documenti devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v. sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T‑346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II‑4891, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

 Nel merito

17      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

18      La ricorrente fa valere che non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto. La commissione di ricorso non avrebbe valutato correttamente il carattere distintivo effettivo dei termini «limoncello» e «limonchelo». Il primo sarebbe il nome comune di un certo tipo di liquore al limone, mentre il secondo non sarebbe che la semplice traduzione del termine «limoncello» in spagnolo. La commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto, per di più, dell’importanza degli altri elementi denominativi e figurativi del marchio richiesto.

19      L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha constatato a buon diritto un rischio di confusione.

20      In limine occorre ricordare che la validità di un marchio nazionale, nella fattispecie quello dell’opponente, non può essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI − Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335, punto 55, e 13 dicembre 2007, causa T‑134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Racc. pag. II‑5213, punto 36]. Così, il marchio LIMONCHELO deve essere considerato valido in Spagna ai fini della presente causa.

21      Ai termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del medesimo regolamento, si intendono per «marchi anteriori» i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

22      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro.

23      Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza fra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33 e giurisprudenza ivi citata].

24      Ai fini di questa valutazione globale si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26, e del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑186/02, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II‑1887, punto 38].

25      Nella fattispecie, il marchio sul quale era fondata l’opposizione è un marchio nazionale registrato in Spagna. Il territorio rilevante per l’analisi del rischio di confusione è dunque quello spagnolo.

26      Dato che i prodotti in questione sono di largo consumo, il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori medi spagnoli normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.

27      È pacifico che i prodotti cui si riferiscono i marchi in conflitto sono in parte identici e in parte simili. La divisione d’opposizione ha ritenuto, infatti, che i liquori designati dal marchio anteriore comprendessero i liquori a base di limone e pertanto che questi prodotti della classe 33 fossero identici. Quanto agli sciroppi e alle altre bibite a base di limone comprese nella classe 32, la divisione d’opposizione ha considerato che fossero analoghi a vino, spiriti e liquori, cosa che la ricorrente non ha contestato e che la commissione di ricorso ha confermato. Così, non occorre soffermarsi ancora sulla somiglianza fra i prodotti in questione.

 Sul raffronto tra i segni in conflitto

28      È giurisprudenza costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01, Phillips Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

29      La ricorrente ritiene che i segni in conflitto non siano simili, mentre l’UAMI conclude per la loro somiglianza.

30      I segni in conflitto sono i seguenti:

Marchio anteriore

Marchio richiesto

LIMONCHELO

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31      Il marchio anteriore è costituito da un unico elemento, l’elemento denominativo LIMONCHELO. Trattandosi dell’unico elemento di detto marchio, è irrilevante ai fini del raffronto tra i segni in causa l’argomento della ricorrente secondo cui tale termine sarebbe divenuto corrente nella lingua spagnola.

32      Il marchio richiesto, invece, è descritto come costituito da una superficie quadrettata a losanghe sulla quale sono rappresentati limoni. Al centro del logo figura l’elemento denominativo «limoncello di Capri». Nella parte sottostante, compare uno stemma di fantasia al centro del quale è raffigurata una fetta di limone. Completano il marchio l’elemento denominativo «tradizionale liquore di limoni» ed altri elementi denominativi non percepibili chiaramente.

33      La commissione di ricorso ha ritenuto che il termine «limoncello» fosse l’elemento dominante del marchio richiesto e che, pertanto, i segni in conflitto fossero visivamente e foneticamente quasi identici; la ricorrente, invece, fa in sostanza valere che, siccome non possiede alcun carattere distintivo, designando semplicemente liquori a base di limone, il termine «limoncello» non può costituire l’elemento dominante di detto marchio ai fini del raffronto dei segni in conflitto.

34      Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l’impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenze della Corte 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4259, punti 41 e 42, e 20 settembre 2007, causa C‑193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punti 42 e 43).

35      Si deve rilevare anzitutto che il termine «capri» occupa visivamente un posto quasi altrettanto importante nel marchio richiesto che il termine «limoncello». Quanto agli altri elementi denominativi del marchio richiesto, occorre osservare che quelli contenuti nella parte inferiore del marchio sono trascurabili nell’impressione complessiva prodotta dallo stesso, in quanto le dimensioni dei caratteri dell’elemento denominativo «tradizionale liquore di limoni» sono decisamente inferiori a quelle dei termini «limoncello» e «capri» e non attirano minimamente l’attenzione del pubblico di riferimento. Allo stesso modo, gli altri elementi denominativi del marchio richiesto sono appena percettibili. Gli elementi figurativi del marchio richiesto, posizionati vuoi nella sua parte superiore vuoi in quella inferiore, sono secondari nell’impressione complessiva prodotta dal marchio medesimo. Tali elementi non attirano l’attenzione dei consumatori medi dei prodotti in questione, che sono regolarmente confrontati con immagini di limoni applicate sui liquori a base di limone e con stemmi apposti sulle bibite in genere.

36      Occorre ricordare, inoltre, che i consumatori dei prodotti di cui trattasi sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 luglio 2005, causa T‑40/03, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II‑2831, punto 56, e 12 marzo 2008, causa T‑332/04, Sebirán/UAMI – El Coto de Rioja (Coto d’Arcis), non pubblicata nella Raccolta, punto 38].

37      Non solo: per quanto concerne in particolare i termini «capri» e «limoncello», dobbiamo osservare che, sebbene anch’esso centrale, il termine «capri» è scritto con caratteri leggermente più piccoli del termine «limoncello» che, essendo il primo a figurare nel marchio richiesto, attira maggiormente l’attenzione del consumatore. Il termine «capri» è perciò secondario nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto. In effetti, tenuto conto del suo posto centrale, dei suoi caratteri bianchi su fondo blu, che ben lo fanno risaltare, e delle sue dimensioni in rapporto a tutti gli altri elementi denominativi del marchio richiesto, si deve constatare che è il termine «limoncello» quello che il pubblico di riferimento memorizzerà.

38      Alla luce di quanto precede si deve considerare che il termine «limoncello» è idoneo a dominare l’impressione complessiva prodotta nella mente del pubblico di riferimento dal marchio richiesto.

39      Non può inficiare questa conclusione l’argomento della ricorrente secondo cui il termine «limoncello» non ha carattere distintivo perché è descrittivo, usuale e generico. Sorvolando invero sulla questione se il termine «limoncello» sia o meno descrittivo, usuale e generico per il pubblico di riferimento, occorre ricordare che, in ogni caso, un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non è detto che non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di essere memorizzato [sentenze del Tribunale 13 giugno 2006, causa T‑153/03, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag. II‑1677, punto 32, e PAGESJAUNES.COM, cit., punto 54; v. anche, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T‑115/02, AVEX/UAMI – Ahlers (a), Racc. pag. II‑2907, punto 20].

40      Non occorre pertanto pronunciarsi, in questa fase della valutazione, sull’eventuale debolezza del carattere distintivo del termine «limoncello», poiché è evidente, alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti punti 35-38, che è proprio questo termine l’elemento in grado di imporsi alla percezione del pubblico di riferimento e di essere memorizzato (v., in tal senso, sentenza PAGESJAUNES.COM, cit., punto 55).

41      Così, per quanto riguarda la comparazione visiva dei segni in conflitto, considerati ciascuno nel suo complesso, dobbiamo osservare che tra loro sussiste una certa somiglianza. I termini «limoncello» e «limonchelo» sono, infatti, visivamente quasi identici, come riconosce la stessa ricorrente, talché si deve concludere che il marchio anteriore è incluso in quello richiesto. Da parte loro, le differenze costituite dall’aggiunta del termine «capri» e dagli altri elementi denominativi o figurativi, che sono trascurabili o tutt’al più secondari, com’è già stato constatato al punto 35, non sono tanto significative da escludere la somiglianza creata dal termine «limoncello», il quale costituisce la prima parola del marchio richiesto e attira per ciò stesso maggiormente l’attenzione del consumatore.

42      In merito alla comparazione fonetica si deve rilevare che la ricorrente medesima ammette che i termini «limoncello» e «limonchelo» sono foneticamente simili. Essa non dà atto di alcuna differenza di pronuncia fra di loro. Le due prime sillabe, «li» e «mon», si pronunciano in maniera identica e le due sillabe «cello» e «chelo», pur se scritte diversamente, si pronunciano in maniera simile. Il pubblico spagnolo sembra, infatti, pronunciare il termine «limoncello» all’italiana, vale a dire lo pronuncia come il termine «limonchelo» in spagnolo. Anche se differiscono per numero di parole, i marchi in conflitto sono foneticamente simili, perché il marchio anteriore è compreso completamente in quello richiesto. Non solo. L’elemento comune ai due marchi in causa costituisce il primo termine del marchio richiesto ed è quindi il primo ad essere pronunciato. L’aggiunta del termine a parte «capri» o di altri elementi denominativi non rimette in discussione tale somiglianza, perché può benissimo accadere che, negli ordinativi a voce, il consumatore interessato pronunci unicamente questa prima parola. È notorio che il liquore a base di limone è ordinato spesso a voce, consumandolo come digestivo alla fine di un pasto. Il termine «limoncello» costituisce dunque l’elemento dominante del marchio richiesto a livello fonetico. Ne discende che sussiste una somiglianza fonetica importante fra i segni di cui trattasi.

43      Veniamo alla comparazione concettuale dei segni in conflitto. Non è escluso che, per il pubblico di riferimento, i termini «limoncello» o «limonchelo» possano fare allusione a un liquore a base di limone. L’espressione «di capri», da parte sua, è verosimilmente ritenuta da tale pubblico designare la provenienza geografica del prodotto, appunto «di Capri». Quanto all’elemento denominativo «tradizionale liquore di limoni» del marchio richiesto, esso si limita ad indicare che si tratta di un tradizionale liquore al limone. Pur se scritta in italiano, è del tutto verisimile che tale espressione, che corrisponde in spagnolo a «tradicional licor de limón», possa essere compresa anche dal pubblico spagnolo. Ne consegue che, per il pubblico spagnolo, il significato concettuale del marchio richiesto è «liquore a base di limone, proveniente da Capri, liquore tradizionale al limone». L’unica differenza concettuale rispetto al marchio anteriore consiste, così, nella precisazione che il liquore proviene da Capri e che si tratta di un tradizionale liquore al limone. Ora, nulla esclude che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore provengano anch’essi da Capri, per quanto il termine costitutivo di tale marchio sia scritto secondo le regole di ortografia spagnola. Va peraltro rammentato che può sussistere un rischio di confusione anche qualora le bevande di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punti 29 e 30, e ordinanza della Corte 24 aprile 2007, causa C‑131/06 P, Castellblanch/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 46). Ne discende che fra i segni in conflitto sussiste altresì una somiglianza concettuale.

44      Tutto ciò considerato, si deve concludere che sussiste una certa somiglianza fra i marchi in causa. La commissione di ricorso non aveva dunque ragione di constatare, al punto 24 della decisione impugnata, che i marchi sono quasi identici sotto i profili visivo e fonetico. Nondimeno questo solo errore non è sufficiente a far annullare la decisione impugnata, se la commissione di ricorso ha concluso a buon diritto che sussisteva un rischio di confusione.

45      A questo punto occorre verificare complessivamente se tra i segni in conflitto sussista un rischio di confusione.

 Sul rischio di confusione

46      Si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, cit., punto 17).

47      La posizione della commissione di ricorso quanto all’esistenza di un rischio di confusione è esposta, al punto 25 della decisione impugnata, nei seguenti termini:

«Tenuto conto della somiglianza tra i marchi e della coincidenza tra i prodotti ch’essi designano, compresi nelle classi 32 e 33, c’è il rischio che i consumatori spagnoli confondano o associno la loro origine commerciale (...)».

48      La ricorrente sostiene che, siccome il termine «limonchelo», in quanto traduzione spagnola del termine «limoncello», è divenuto usuale nello spagnolo parlato in Spagna per designare i prodotti in questione, il marchio anteriore non può beneficiare di alcuna tutela.

49      Ebbene, la commissione di ricorso non ha affatto esaminato il carattere distintivo del marchio anteriore LIMONCHELO. Quanto al marchio richiesto e al termine «limoncello», essa ha ritenuto che il carattere distintivo limitato non fosse stato dimostrato. A suo giudizio, la ricorrente non avrebbe comprovato le affermazioni nel senso che il termine «limoncello» sia noto come nome comune di un certo tipo di liquore in Spagna. Pur riconoscendo che i documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi all’UAMI provassero l’uso generico di tale termine in Italia, la commissione di ricorso ha considerato che nulla era stato dimostrato quanto al mercato spagnolo. In realtà, contrariamente a tale affermazione della commissione di ricorso, la ricorrente aveva fornito copia delle ricerche condotte tramite un sito Internet riguardo al termine «limoncello», compreso un elenco di siti spagnoli che utilizzano tale vocabolo.

50      Ad ogni buon conto, e senza bisogno di esaminare i vari argomenti della ricorrente e la forza probatoria dei documenti relativi all’asserita debolezza del carattere distintivo dei termini «limoncello» o «limonchelo», è sufficiente constatare che un tale errore non è rilevante nella fattispecie giacché, quand’anche la commissione di ricorso abbia sbagliato a non riconoscere a tali parole un carattere distintivo tenue, l’errore non sarebbe tale da comportare necessariamente l’annullamento della decisione impugnata.

51      Occorre ricordare, infatti, che il riconoscimento di un tenue carattere distintivo del marchio anteriore non impedisce di constatare all’occorrenza un rischio di confusione. Se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punto 24), esso è in fondo uno soltanto degli elementi che intervengono in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore dal debole carattere distintivo può esistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di una somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi considerati [sentenza PAGESJAUNES.COM, cit., punto 70; v., nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punto 61].

52      La tesi sostenuta dalla ricorrente a tale proposito avrebbe altresì la conseguenza di vanificare il fattore somiglianza dei marchi in favore di quello costituito dal carattere distintivo del marchio nazionale anteriore, al quale sarebbe riconosciuta troppa importanza. Ne conseguirebbe che, in caso di marchio nazionale anteriore dotato solamente di un ridotto carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo se esso fosse riprodotto integralmente nel marchio per il quale si richiede la registrazione, qualunque sia il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi (ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C‑235/05 P, L’Oréal/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 45). Un tale risultato non sarebbe tuttavia conforme alla natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono tenute ad intraprendere ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C‑171/06 P, T.I.M.E. ART/Devinlec e UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 41, e sentenza PAGESJAUNES.COM, cit., punto 71).

53      Risulta da quanto precede, in particolare dal fatto che il pubblico di riferimento memorizza solo un’immagine imperfetta dei marchi in causa, ragion per cui il loro elemento comune, il termine «limoncello» o «limonchelo», li rende in certa misura simili, nonché dall’interdipendenza dei diversi fattori da prendere in considerazione, essendo i prodotti di cui trattasi identici o simili, che nella fattispecie sussiste un rischio di confusione.

54      Ciò considerato, occorre constatare che la commissione di ricorso ha concluso a buon diritto per l’esistenza di un rischio di confusione.

55      Di conseguenza il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Nalocebar – Consultores e Serviços, Ldª è condannata alle spese.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 novembre 2008.

 

Firme             

 

* Lingua processuale: l’italiano.