Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 - Italia / Commissione
(Aiuti di Stato - Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Obbligo di motivazione - Carattere selettivo - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, successivamente R. Adam ed infine I. Bruni, assistiti da P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa (GU 2006, L 94, pag. 42)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
____________1 - GU C 182 del 23.7.2005.