Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 30 novembre 2011 – Hartmann / UAMI (Complete)
(causa T‑123/10)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Complete – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Motivazione – Prodotti che costituiscono un gruppo omogeneo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a distinguere le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 25, 29, 36)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1) (v. punti 15‑18)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 20 gennaio 2010 (procedimento R 601/2009‑4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Complete come marchio comunitario. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 gennaio 2010 (R 601/2009‑4) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Paul Hartmann AG, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |