Language of document : ECLI:EU:T:2015:196

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

26 marzo 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Pesca – Conservazione delle risorse della pesca – Istituzione di un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione – Nozione di atto regolamentare – Nozione di atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nella causa T‑121/10,

Giovanni Conte, residente in Pomezia (Italia),

Casa del Pescatore Soc. coop. rl, con sede in Civitanova Marche (Italia),

Guidotti Giovanni & Figli Snc, con sede in Termoli (Italia),

Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl, con sede in Civitanova Marche,

Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim), con sede in Manfredonia (Italia),

rappresentati da P. Cavasola, G. Micucci e V. Cannizzaro, avvocati,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da A. Westerhof Löfflerová e A. Lo Monaco, successivamente da A. Westerhof Löfflerová e S. Barbagallo, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da K. Banks e D. Bianchi, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, p.1), e, segnatamente, degli articoli 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, dell’articolo 15, dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 58, paragrafi 1, 2, 3 e 5, dell’articolo 59, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’articolo 63, paragrafo 1, degli articoli 64 e 65, dell’articolo 66, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 67, paragrafo 1, dell’articolo 68, dell’articolo 73, paragrafo 8, dell’articolo 92, paragrafo 2, e dell’articolo 103 del medesimo regolamento,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Il 20 novembre 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2010, i ricorrenti, Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. Coop. rl, Guidotti Giovanni & figli Snc, Organizzazione di Produttori della Pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl e Consorzio Gestione Mercato Ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim), hanno proposto il presente ricorso diretto all’annullamento del regolamento impugnato e, segnatamente, di alcune delle sue disposizioni.

3        Giovanni Conte è un imprenditore individuale, proprietario e armatore di un motopesca di 12,25 metri di lunghezza, utilizzato per la pesca delle vongole mediante draga idraulica.

4        La Casa del Pescatore è una società cooperativa a responsabilità limitata che raggruppa 360 pescatori e armatori.

5        La Guidotti Giovanni e figli è una società proprietaria e armatrice di un motopesca di 27,05 metri di lunghezza, autorizzato alla pesca a strascico fino alle 40 miglia.

6        L’Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche è una società cooperativa a responsabilità limitata, che raggruppa 118 armatori e proprietari di motopescherecci per un totale di 73 imbarcazioni, di cui 35 sono utilizzate per l’attività di pesca a strascico nell’Adriatico e 38 per l’attività di pesca delle vongole mediante draga idraulica.

7        Il Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia è un’organizzazione di operatori dediti alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

8        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2010, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

9        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2010, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. I ricorrenti e il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale istanza di intervento nei termini impartiti.

10      Il 23 luglio 2010 i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

11      Con ordinanza del 6 settembre 2010 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Commissione.

12      Il 15 ottobre 2010 la Commissione ha depositato la sua memoria di intervento limitata alla ricevibilità. Il 6 dicembre 2010 i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni in merito a tale memoria.

13      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

14      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 25 gennaio 2013, il procedimento nella presente causa è stato sospeso in attesa della pronuncia della sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:625).

15      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Nona Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

16      Con lettera del 5 febbraio 2014 il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a un quesito relativo all’incidenza della sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 14 (EU:C:2013:625), sulla presente causa. Le parti hanno risposto a tale quesito entro il termine impartito.

17      Nel ricorso, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato e, segnatamente, gli articoli 9 e 10, l’articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, l’articolo 15, l’articolo 17, paragrafo 1, l’articolo 58, paragrafi 1, 2, 3 e 5, l’articolo 59, paragrafi 2 e 3, l’articolo 60, paragrafi 4 e 5, l’articolo 62, paragrafo 1, l’articolo 63, paragrafo 1, gli articoli 64 e 65, l’articolo 66, paragrafi 1 e 3, l’articolo 67, paragrafo 1, l’articolo 68, l’articolo 73, paragrafo 8, l’articolo 92, paragrafo 2, e l’articolo 103;

–        condannare il Consiglio alle spese.

18      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare i ricorrenti in solido alle spese.

19      Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere le eccezioni di irricevibilità formulate dal Consiglio e dalla Commissione e dichiarare ricevibile il ricorso;

–        annullare il regolamento impugnato e, segnatamente, gli articoli 9 e 10, l’articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, l’articolo 15, l’articolo 17, paragrafo 1, l’articolo 58, paragrafi 1, 2, 3 e 5, l’articolo 59, paragrafi 2 e 3, l’articolo 60, paragrafi 4 e 5, l’articolo 62, paragrafo 1, l’articolo 63, paragrafo 1, gli articoli 64 e 65, l’articolo 66, paragrafi 1 e 3, l’articolo 67, paragrafo 1, l’articolo 68, l’articolo 73, paragrafo 8, l’articolo 92, paragrafo 2, e l’articolo 103;

–        condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

 In diritto

20      Ai sensi dell’articolo 114, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nel caso di specie, il Tribunale reputa di essere sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e che non occorra avviare la fase orale del procedimento.

21      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma che il ricorso è irricevibile. Esso sostiene, in primo luogo, che alcuni dei ricorrenti non hanno interesse ad agire, in secondo luogo, che il regolamento impugnato non è un «atto regolamentare», in terzo luogo, che tale medesimo regolamento non incide direttamente sui ricorrenti, in quarto luogo, che esso non comporta misure di esecuzione e, infine, che esso non incide individualmente sui ricorrenti.

22      In via preliminare si deve osservare che il regolamento impugnato è stato adottato il 20 novembre 2009 sulla base del Trattato CE (articolo 37 CE), mentre il ricorso è stato presentato qualche mese dopo l’entrata in vigore del Trattato FUE avvenuta il 1° dicembre 2009, ossia l’11 marzo 2010.

23      A tale proposito occorre rammentare che, per quanto riguarda la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono i requisiti di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione europea, da una costante giurisprudenza risulta, da un lato, che, conformemente al brocardo tempus regit actum, la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme vigenti alla data in cui esso è stato proposto e, dall’altro, che i requisiti di ricevibilità del ricorso devono essere valutati riferendosi al momento in cui esso è proposto, ossia quello del deposito dell’atto introduttivo (v. ordinanze del 7 settembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, T‑532/08, Racc., EU:T:2010:353, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e Etimine e Etiproducts/Commissione, T‑539/08, Racc., EU:T:2010:354, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso, i requisiti per la sua ricevibilità erano disciplinati dall’articolo 263 TFUE. Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 23, la questione della ricevibilità del presente ricorso deve essere risolta sulla base di tale articolo.

25      È opportuno esaminare innanzitutto se il regolamento impugnato sia un «atto regolamentare» ai sensi delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE.

26      A termini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

27      L’articolo 263, quarto comma, TFUE consente dunque a una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro tre tipi di atti: gli atti adottati nei suoi confronti, gli atti di portata generale che la riguardano direttamente e individualmente, nonché gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Tuttavia, con riferimento a questo terzo tipo di atto, il Trattato FUE non fornisce una definizione della nozione di «atto regolamentare».

28      Dal momento che i ricorrenti non sono i destinatari del regolamento impugnato, occorre esaminare, in primo luogo, se l’atto di cui trattasi possa essere considerato un atto regolamentare che riguarda direttamente i ricorrenti e che non comporta alcuna misura d’esecuzione e, in secondo luogo, in subordine, se si tratti di un atto di portata generale che riguarda direttamente e individualmente i ricorrenti.

29      Relativamente alla nozione di «atto regolamentare», il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma che tale nozione di cui all’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE, si riferisce alla categoria degli atti non legislativi. Dato che il regolamento impugnato, ancorché adottato prima dell’entrata in vigore del Trattato FUE, avrebbe la natura di atto legislativo, esso potrebbe essere impugnato solo ai sensi della prima parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che ammetterebbe l’impugnazione diretta di atti legislativi da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica solo a condizione che tali atti la riguardino direttamente e individualmente.

30      I ricorrenti replicano che la nozione di «atto regolamentare» si riferisce agli atti di natura regolamentare, ossia agli atti dell’Unione aventi portata generale.

31      Secondo i ricorrenti, la prima parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE si riferisce agli atti di natura decisionale e l’ultima parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE si riferisce agli atti di natura regolamentare. I ricorrenti ritengono che, a differenza dei primi, che possono essere impugnati dai loro destinatari, gli atti di natura regolamentare possano essere impugnati da persone fisiche e giuridiche solo se «li riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d’esecuzione».

32      I ricorrenti ritengono che l’interpretazione letterale dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE confermi che tale disposizione rinvia inequivocabilmente alla nozione di atti di natura regolamentare, ossia la particolare categoria degli atti denominati regolamenti e caratterizzati dalla loro portata generale e dall’obbligatorietà dell’insieme dei loro elementi.

33      Nel caso di specie, occorre rilevare che la nozione di «atto regolamentare» è stata interpretata dal Tribunale nell’ordinanza del 6 settembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (T‑18/10, Racc., EU:T:2011:419).

34      Il Tribunale, dopo aver proceduto a un’interpretazione letterale, storica e teleologica dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE, ha dichiarato che la nozione di «atto regolamentare» doveva essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (ordinanza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 33, EU:T:2011:419, punto 56).

35      Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte nella sua sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, cit. supra al punto 14 (EU:C:2013:625, punto 61).

36      Ne consegue che l’interpretazione letterale dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE, fatta valere dai ricorrenti, secondo la quale tale disposizione rinvia alla nozione di atti di natura regolamentare, ossia la particolare categoria degli atti denominati regolamenti, così come esposta supra al punto 32, non può essere accolta.

37      Infatti, se è certamente vero che taluni regolamenti dell’Unione potrebbero essere considerati atti regolamentari ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE, è altrettanto vero che ciò vale soltanto per i regolamenti non qualificabili come atti legislativi dell’Unione, come emerge dalla giurisprudenza summenzionata.

38      Occorre quindi stabilire se, nel caso di specie, il regolamento impugnato sia un atto legislativo.

39      A tal riguardo, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ritiene che l’esame tanto della procedura che ha portato alla sua adozione quanto del suo impianto sistematico, della sua natura e della sua finalità consenta di concludere che il regolamento impugnato è un atto legislativo.

40      I ricorrenti replicano che la distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE può essere operata sulla base di un criterio formale e di un criterio funzionale e sistematico. Tali criteri porterebbero a concludere che il regolamento impugnato costituisce un atto generale privo di carattere legislativo.

41      Nel caso di specie, va rilevato che il regolamento impugnato è stato adottato sulla base della procedura di consultazione di cui all’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, CE, secondo il quale «su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare».

42      Si pone quindi la questione se il regolamento impugnato, adottato sulla base del Trattato CE, possa essere qualificato come atto legislativo. Sotto tale profilo, occorre osservare che la qualificazione di atto legislativo o di atto regolamentare ai sensi del Trattato FUE è basata sul criterio della procedura che ha portato alla sua adozione.

43      A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 289, paragrafo 2, TFUE, prevede che un atto adottato dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, costituisca un atto legislativo «nei casi specifici previsti dai trattati».

44      Orbene, alcuni articoli del Trattato FUE fanno espressamente riferimento a tale procedura legislativa speciale. Ne sono un esempio gli articoli 19 TFUE, 21 TFUE, 22 TFUE, 23 TFUE, 25 TFUE, 64 TFUE, 81 TFUE, 86 TFUE, 87 TFUE, 89 TFUE, 113 TFUE, 115 TFUE e 118 TFUE. Tuttavia, altre disposizioni del Trattato FUE prevedono che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, possa adottare taluni atti senza fare riferimento alla procedura legislativa speciale. Ne sono un esempio gli articoli 74 TFUE, 78 TFUE, 95 TFUE, 103 TFUE, 109 TFUE, 125 TFUE e 188 TFUE.

45      Ne consegue che, nella fattispecie, sebbene il regolamento impugnato sia stato adottato utilizzando una procedura che corrisponde alla procedura legislativa speciale prevista dall’articolo 289, paragrafo 2, TFUE, tale circostanza – in assenza di un riferimento alla procedura legislativa speciale che l’articolo 37 CE non contiene – non è di per sé sufficiente per poter concludere che si tratta di un atto legislativo.

46      Tuttavia, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, occorre prendere in considerazione altri elementi che consentano di concludere che il regolamento impugnato deve essere considerato un atto legislativo ai fini dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE.

47      A tal riguardo, in primo luogo, si deve considerare che, se è certamente vero che il regolamento impugnato non è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 289, paragrafo 1, TFUE, è altrettanto vero che, come sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato FUE all’articolo 37 CE, ora articolo 43 TFUE, dopo l’entrata in vigore del Trattato FUE tale medesimo regolamento sarebbe stato adottato secondo tale procedura legislativa.

48      Infatti, occorre rilevare che il regolamento impugnato è stato già modificato dal Consiglio e dal Parlamento sulla base della procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 289, paragrafo 1, TFUE.

49      Occorre menzionare, a tal riguardo, il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354, pag. 22).

50      In secondo luogo, si deve rilevare che la procedura di adozione del regolamento impugnato corrisponde perfettamente alla procedura legislativa speciale di cui all’articolo 289, paragrafo 2, TFUE. A tal riguardo, è certamente vero, come rilevato supra al punto 45, che l’articolo 37 CE non contiene alcun riferimento alla procedura legislativa speciale. Tuttavia, è evidente che, poiché le definizioni di procedura legislativa ordinaria e speciale sono state introdotte dal Trattato FUE, un siffatto riferimento non aveva alcuna ragion d’essere in una disposizione del Trattato CE.

51      In terzo luogo, la tesi dei ricorrenti secondo la quale il regolamento impugnato non può essere qualificato né come atto legislativo né come atto non legislativo, essendo stato adottato prima dell’entrata in vigore del Trattato FUE, non può essere accolta. Come giustamente sottolineato dalla Commissione, tale tesi condurrebbe al paradosso che nessun atto dell’Unione adottato dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento, prima dell’entrata in vigore del Trattato FUE, potrebbe essere considerato come un atto legislativo.

52      Infine, relativamente alla natura, all’impianto sistematico e alla finalità del regolamento impugnato, la cui importanza non può essere ignorata nel caso di specie, si deve constatare che esso è inteso, ai sensi del suo considerando 2, «ad istituire un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato conformemente al principio di proporzionalità, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca al fine di consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell’ambito di una strategia politica globale».

53      Inoltre, il regolamento impugnato, in base al suo considerando 4, ha l’obiettivo di consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente di controllo del rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi. A tal fine il regolamento impugnato abroga o modifica vari altri regolamenti in materia di politica comune della pesca.

54      Il regolamento impugnato contiene dunque gli elementi essenziali e le scelte politiche fondamentali nel settore del controllo del rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Inoltre, esso disciplina in modo generale e astratto una serie di situazioni di diritto o di fatto definite in maniera oggettiva in relazione alla sua finalità.

55      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre concludere che il regolamento impugnato deve essere considerato un atto legislativo e non un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE. Pertanto, quest’ultima disposizione non è applicabile al caso in esame.

56      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dei ricorrenti relativo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, occorre rilevare che tale articolo non ha ad oggetto di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, ed in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione, come si evince altresì dalle spiegazioni relative al suddetto articolo, le quali, conformemente agli articoli 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima (sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, punto 14 supra, EU:C:2013:625, punto 97).

57      Pertanto, i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione dei requisiti previsti espressamente dal suddetto Trattato (sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, punto 14 supra, EU:C:2013:625, punto 98).

58      Inoltre, occorre ricordare che la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali non esige che un singolo possa proporre in modo incondizionato un ricorso di annullamento contro atti legislativi dell’Unione direttamente dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, punto 14 supra, EU:C:2013:625, punto 105).

59      Orbene, come già dichiarato dalla Corte, le persone fisiche o giuridiche che non possono, a motivo dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente taluni atti dell’Unione di portata generale sono tutelate contro l’applicazione di questi ultimi nei loro confronti. Qualora l’attuazione di tali atti spetti alle istituzioni dell’Unione, tali persone possono proporre un ricorso diretto dinanzi ai giudici dell’Unione contro le misure di attuazione, alle condizioni stabilite dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, e dedurre a sostegno di detto ricorso l’illegittimità dell’atto generale in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, esse possono far valere l’invalidità dell’atto dell’Unione in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte al riguardo mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, punto 14 supra, EU:C:2013:625, punto 93).

60      Occorre esaminare, pertanto, se i ricorrenti siano direttamente e individualmente interessati dal regolamento impugnato ai sensi della prima parte della frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

61      Occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatto il secondo requisito, relativo all’incidenza individuale sui ricorrenti. Infatti, poiché i requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale sono cumulativi (sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, punto 14 supra, EU:C:2013:625, punto 76; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 30 marzo 2004, Rothley e a./Parlamento, C‑167/02 P, Racc., EU:C:2004:193, punto 25), diventerà superfluo, qualora i ricorrenti non siano individualmente interessati dalla disposizione controversa, esaminare se quest’ultima li riguardi direttamente (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc., EU:C:1963:17, pag. 223).

62      Il Consiglio nega che i ricorrenti siano individualmente interessati dal regolamento impugnato. Esso ritiene che quest’ultimo possa riguardarli unicamente nella loro capacità oggettiva di pescatori o di operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti della pesca e che essi di trovino nella stessa situazione di fatto e di diritto oggettivamente determinata di qualsiasi altro pescatore o operatore di tale settore.

63      Secondo una giurisprudenza consolidata, perché un atto impugnato riguardi individualmente una persona fisica o giuridica diversa dal destinatario di una decisione, occorre che tale atto la pregiudichi a causa di determinate sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, quindi, la identifichi in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione (sentenze Plaumann/Commissione, cit. supra al punto 61, EU:C:1963:17, pag. 223; del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio, C‑309/89, Racc., EU:C:1994:197, punto 20, e del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, Racc., EU:C:2002:462, punto 36). Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., EU:C:2002:462, punto 37, e ordinanza del 12 gennaio 2007, SPM/Commissione, T‑447/05, Racc., EU:T:2007:3, punto 67).

64      Inoltre, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (ordinanza del 24 maggio 1993, Arnaud e a./Consiglio, C‑131/92, Racc., EU:C:1993:200, punto 13, e sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C‑362/06 P, Racc., EU:C:2009:243, punto 31).

65      Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal Consiglio, il regolamento impugnato si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto.

66      Il regolamento impugnato, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, si applica indifferentemente a qualsiasi operatore economico che rientri nel suo ambito di applicazione.

67      I ricorrenti sono pescatori, organizzazioni di produttori e società cooperative che raggruppano pescatori, armatori e operatori commerciali nel settore della pesca (v. punti da 3 a 7 supra). In quanto tali, il regolamento impugnato li riguarda al pari di qualsiasi altro operatore economico che eserciti l’attività della pesca o che operi sul mercato della pesca.

68      Ne consegue che il regolamento impugnato riguarda i ricorrenti unicamente sotto il profilo della loro qualità oggettiva di pescatori o della loro qualità di operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti della pesca, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una situazione identica.

69      Ciò considerato, si deve concludere che gli stessi non sono interessati individualmente dal regolamento impugnato.

70      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, e senza che sia necessario valutare il requisito attinente all’incidenza diretta sui ricorrenti e il loro interesse ad agire, si deve respingere il presente ricorso in quanto irricevibile.

 Sulle spese

71      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, risultati soccombenti, sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

72      Inoltre, conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, del medesimo regolamento, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Il sig. Giovanni Conte, la Casa del Pescatore Soc. coop. rl, la Guidotti Giovanni & Figli Snc, l’Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl e il Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 26 marzo 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Lingua processuale: l’italiano.