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Ricorso presentato l'11 marzo 2010 - Conte e.a./Consiglio

(Causa T-121/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Giovanni Conte (Pomezia, Italia), Casa del Pescatore Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italia), Guidotti Giovanni & Figli Snc (Termoli, Italia), Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl (Civitanova Marche, Italia), Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) (Manfredonia, Italia) (rappresentanti: P. Cavasola, avvocato, G. Micucci, avvocato, V. Cannizzaro, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il regolamento impugnato.

Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che statuisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.

I ricorrenti nella presente causa sono tutti operatori della pesca e soggetti agli obblighi previsti dalla disposizione del Regolamento impugnato.

A sostegno delle loro pretensioni, essi fanno valere i seguenti motivi:

1. L'invalidità degli articoli 9, par. 2 e 3, e 10 par. 1 e 2 del Regolamento impugnato, nella misura in cui queste disposizioni prevedono, per pescherecci superiori a quindici metri un obbligo incondizionato di munirsi di un doppio sistema di controllo: il controllo satellitare, disposto dall'art. 9, nonché, in aggiunta, il sistema di identificazione automatica. Si tratta di due diversi sistemi di controllo aventi sostanzialmente la medesima funzione. Tale obbligo non è adeguatamente motivato. Esso appare inoltre in violazione del principio di proporzionalità sub specie della necessità e dell'adeguatezza della misura. L'obbligo di munirsi di un doppio sistema di controllo comporta inoltre un onere finanziario a carico dei ricorrenti non giustificato da alcuna esigenza ragionevole.

2. L'invalidità dei articoli 15 e 17, del Regolamento impugnato, nella misura in cui queste disposizioni prevedono un obbligo a carico dei pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri di trasmettere con cadenza giornaliera determinate informazioni, e comunque prima dell'ingresso in porto o addirittura quattro ore prima dell'ingresso in porto. Secondo i ricorrenti, tale obbligo appare irragionevole, sproporzionato e financo di impossibile adempimento. Soprattutto per pescherecci impegnati nelle attività di piccola pesca, in zone di pesca poste a distanza di poche ore di navigazione dai porti, tale obbligo risulta di impossibile adempimento a meno di non bloccare il peschereccio fuori dal porto in attesa del decorso dei termini.

3. L'invalidità del regime di sorveglianza e delle ispezioni, nella misura in cui il Regolamento impugnato prevede un obbligo incondizionato a tollerare l'accesso a locali della nave, nonché a files e documenti elettronici, nonché di tollerare forme di ispezioni e interrogatori, ad opera di funzionari i quali operano senza alcun mandato dell'autorità giudiziaria e non sono soggetti al controllo di organi di polizia giudiziaria. Verrebbero così violati i diritti alla riservatezza, al domicilio, alla vita privata e personale nonché il diritto alla difesa, nelle sue varie articolazioni. Tale controllo, oltre a violare i diritti fondamentali menzionati sopra, finisce, a causa della sua invasività, per svuotare alla radice il diritto dell'operatore della pesca ad esercitare una sua libertà economica, assicurata dai Trattati istitutivi. Un motivo specifico di invalidità riguarda l'art. 82, che conferisce ai funzionari di ispezione il potere di adottare misure conservative degli elementi di prova di eventuali infrazioni.

4. L'invalidità dell'art. 73, par. 8 del Regolamento impugnato, nella misura in cui questa disposizione stabilisce la libertà per gli Stati di porre a carico degli operatori della pesca gli oneri finanziari del regime di sorveglianza. Viene affermato su questo punto che la disposizione appare palesemente invalida in quanto contraria al principio della distribuzione sociale delle spese necessarie per la realizzazione di interessi pubblici.

5. L'invalidità dell'art. 92 del Regolamento impugnato, nella misura in cui questa disposizione prevede un sistema di trasferimento della responsabilità per eventuali infrazioni che, da chiunque commesse, finiscono con il gravare sul proprietario del peschereccio e su eventuali aventi causa. Si afferma a questo riguardo che la norma risulta in contrasto con il principio di personalità della responsabilità, con il principio della tutela della proprietà privata e con il principio di proporzionalità in quanto non razionalmente diretta ad evitare l'aggiramento del regime sanzionatorio.

6. L'invalidità dell'art. 103 del Regolamento impugnato, nella misura in cui questa disposizione prevede che la mancata ottemperanza di uno Stato agli obblighi previsti dal Regolamento stesso possa comportare la sospensione dell'aiuto finanziario previsto dai regolamento 1198/20061 e 861/20062. Secondo i ricorrenti la sospensione degli aiuti comporta un trasferimento della responsabilità dallo Stato in capo agli individui i quali, quindi sono chiamati a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento statale. Questa forma di trasferimento della sanzione viola il principio di personalità della sanzione e il principio di proporzionalità.

7. L'invalidità degli articoli 14, par. 1, 2, 3, 4, 5; 17, par. 1; l'art. 58, par. 1, 2, 3 e 5; l'art. 59, par. 2 e 3; l'art. 60, par. 4 e 5; l'art. 62, par. 1; l'art. 63, par. 1; gli articoli 64,

65 e 66, par. 1 e 3; gli articoli 67, par. 1, e 68 del Regolamento impugnato. I ricorrenti sostengono su questo punto che il detto Regolamento è fondato unicamente sull'art. 37 del Trattato CE, che consente l'istituzione di un politica comune della pesca e che le misure contenute nel regolamento sarebbero legittime solo se funzionali alla politica della pesca istituita dalle istituzioni comunitarie con vari atti. Ora, le disposizioni menzionate sopra non sono però relative a settori e specie soggetti alla politica comune della pesca e, pertanto, sfuggono all'ambito di applicazione dell'art. 37 TCE

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1 - Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca

2 - Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare