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Impugnazione proposta il 21 settembre 2021 da Ryanair DAC, Laudamotion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 luglio 2021, causa T-866/19, Ryanair e Laudamotion / Commissione

(Causa C-581/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (rappresentanti: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, e I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale;

riservare le spese dei giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono due motivi di ricorso.

Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione europea e avrebbe snaturato i fatti (1) ritenendo che la priorità del regolamento sulle bande orarie 1 sia rilevante per determinare se le norme di distribuzione del traffico 2 comportino misure di esecuzione, e (2) non tenendo conto del normale corso degli eventi nel determinare il carattere artificiale di una richiesta da parte delle ricorrenti di una misura di esecuzione del coordinatore delle bande orarie.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha motivato le sue conclusioni nell’ordinanza impugnata.

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1 Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993 L 14, pag. 1).

1 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 6816] (GU 2019 L 246, pag. 24).