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Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 da AK avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 marzo 2013, causa F-91/10, AK / Commissione

(causa T-288/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AK (Esbo, Finlandia) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 marzo 2013, causa F-91/10, AK/Commissione europea;

condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente:

    un risarcimento per la perdita della possibilità del 95% di essere promossa al grado A4 nell’ambito dell’esercizio di promozione nel 2003, 2005 o al più tardi nel 2007, rispettivamente pari a EUR 375 295, EUR 204 996 e EUR 90 130, compresa la somma forfettaria di EUR 4 000 già corrisposta, oltre alla regolarizzazione dei suoi diritti a pensione mediante il versamento dei contributi corrispondenti;

    EUR 55 000, oltre a EUR 15 000 già versati, a titolo di danno morale subito derivante dal mantenimento della sua posizione amministrativa irregolare, nonostante, in particolare, le sentenze del Tribunale del 20 aprile 2005 e 6 ottobre 2009 e del Tribunale della funzione pubblica del 13 dicembre 2007, nonché la decisione dell’APN del 23 aprile 2007 di accogliere il reclamo proposto dalla ricorrente il 4 settembre 2006;

condannare alle spese la Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica si sarebbe basato su rapporti di evoluzione di carriera (REC) che lo stesso avrebbe escluso dalla discussione (con riferimento ai punti 55, 56, 73 e 87 della sentenza impugnata).

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione del danno morale e su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha ridotto la valutazione del danno morale a EUR 15 000 tenendo conto solo del ritardo particolarmente importante intervenuto nella redazione dei vari REC e limitando la portata del danno morale al periodo nel quale la ricorrente era ancora in attività, senza tenere in considerazione altri parametri, come lo stato di incertezza e di inquietudine della ricorrente circa il suo futuro professionale dopo il periodo in cui ella era ancora n attività (con riferimento ai punti 63 e 68 della sentenza impugnata).

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione del pregiudizio dovuto alla perdita della possibilità di essere promossa e su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non potrebbe giungere alla conclusione che la probabilità di promozione della ricorrente era scarsa soltanto sulla base dei punti di merito e delle soglie di promozione, da un lato, e il predetto giudice avrebbe valutato il danno per la perdita della possibilità di essere promossa in EUR 4 000 in modo forfettario, senza abbozzare la benché minima motivazione circa il ragionamento che lo ha condotto a tale risultato, dall’altro (con riferimento ai punti da 71 a 73 e 89 e seguenti della sentenza impugnata).