Language of document : ECLI:EU:T:2014:981

Causa T‑289/13

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contro

Commissione europea

e

Banca centrale europea (BCE)

«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, concluso tra la Repubblica di Cipro e il MES – Competenza del Tribunale – Nesso causale – Ricorso in parte irricevibile e in parte infondato in diritto»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di danni asseritamente causati da un’istituzione dell’Unione – Elementi che consentono di individuare il comportamento addebitato all’istituzione, il nesso di causalità e il carattere effettivo e certo del danno cagionato

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Ricorso per risarcimento danni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Competenza a pronunciarsi sulla legittimità di un protocollo d’intesa concluso tra uno Stato membro e il meccanismo europeo di stabilità – Esclusione

(Artt. 268 TFUE e 340, commi 2 e 3, TFUE; Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, art. 13, § 4)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Danno risultante dall’omissione di un’istituzione – Onere della prova

(Art. 340 TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Competenza a controllare la legittimità degli atti che non promanano da istituzioni, organi o organismi dell’Unione – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

6.      Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Domanda di provvedimenti provvisori – Domanda presentata nello stesso atto del ricorso di merito – Irricevibilità

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 3)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 34)

2.      Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 268 TFUE e all’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale il Tribunale è competente unicamente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalle istituzioni dell’Unione o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Pertanto, una domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’Unione e fondata sulla sola illegittimità di un atto o di un comportamento che non sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione o dai suoi agenti deve essere respinta in quanto irricevibile.

Ciò vale anche nel caso di una domanda di risarcimento dei danni fondata sull’illegittimità di talune disposizioni di un protocollo d’intesa adottato congiuntamente dal meccanismo europeo di stabilità (MES) e da uno Stato membro e firmato, da un lato, da quest’ultimo e dall’altro, dal vicepresidente della Commissione, a nome di quest’ultima. Risulta, infatti, dall’articolo 13, paragrafo 4, del Trattato che istituisce il MES che la Commissione firma il protocollo d’intesa unicamente in nome del MES. A tal riguardo, benché il Trattato MES affidi alla Commissione e alla BCE alcuni compiti connessi alla realizzazione degli obiettivi di tale Trattato, le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nell’ambito del Trattato MES non implicano alcun potere decisionale proprio e le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES. Pertanto, non si può ritenere che l’adozione del protocollo d’intesa sia stata originata dalla Commissione o dalla BCE.

(v. punti 42‑47)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49, 50)

4.      La condizione relativa al nesso causale imposta dall’articolo 340 TFUE presuppone l’esistenza di una relazione sufficientemente diretta di causa ed effetto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno. A tal proposito, qualora il comportamento che si asserisce abbia generato il danno lamentato consista in un’omissione, è particolarmente necessario avere la certezza che tale danno sia stato effettivamente causato dalle omissioni contestate e non possa essere stato provocato da comportamenti diversi da quelli addebitati all’istituzione convenuta.

(v. punti 52, 53)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56, 58)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 61)