Language of document : ECLI:EU:T:2015:99

Causa T‑287/13

Husky CZ s.r.o.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo HUSKY – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Proroga del termine – Regola 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Traduzione nella lingua di procedura»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 febbraio 2015

1.      Diritto dell’Unione – Interpretazione – Testi plurilingue – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione dell’impianto sistematico generale e della finalità della normativa di cui trattasi

2.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Termini – Proroga di un termine fissato dall’Ufficio – Presupposti

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 71, §§ 1 e 2)

3.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Traduzione dei documenti prodotti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 22, §§ 2‑4 e 6, e 40, § 5]

4.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 22, § 3, e 40, § 5)

1.      L’esigenza che un atto dell’Unione europea sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le altre versioni linguistiche ufficiali.

(v. punto 37)

2.      La regola 71, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve essere interpretata nel senso che, qualora una parte, in un procedimento inter partes, domandi una proroga del termine, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può, senza esservi tenuto, domandare l’accordo dell’altra parte e che tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con il paragrafo 1 della stessa regola, che comporta che l’Ufficio tenga conto, in particolare quando decide di non domandare l’accordo dell’altra parte, delle circostanze relative alla domanda di proroga del termine.

(v. punto 46)

3.      La regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, completa e precisa le disposizioni della regola 22, paragrafi 2 a 4, del medesimo regolamento, applicabili mutatis mutandis ai procedimenti di decadenza in forza della regola 40, paragrafo 5, di detto regolamento. In tali circostanze, la regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 è applicabile ad un procedimento di decadenza fondato sull’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Dalla regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 deriva che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha la possibilità di domandare la traduzione dei documenti che non sono stati prodotti nella lingua di procedura alla parte che ha presentato detti documenti

(v. punti 55, 56)

4.      Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che si applica mutatis mutandis ai procedimenti di decadenza conformemente alla regola 40, paragrafo 5, del medesimo regolamento, la prova dell’uso effettivo di un marchio deve vertere, a titolo di esigenze cumulative, sul luogo, la durata, l’importanza e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio.

Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Per esaminare l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Siffatta valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati.

Sebbene la regola 22 del regolamento n. 2868/95 faccia riferimento a indicazioni concernenti il luogo, la durata, la rilevanza e la natura dell’uso e dia esempi di prove ammissibili, come gli imballaggi, le etichette, gli elenchi dei prezzi, i cataloghi, le fatture, le fotografie, la pubblicità a mezzo stampa e le dichiarazioni scritte, tale regola non prevede affatto che ogni elemento di prova debba necessariamente contenere informazioni su ciascuno dei quattro elementi su cui deve vertere la prova dell’uso effettivo, ossia il luogo, la durata, la natura e la rilevanza dell’uso.

Inoltre, non può escludersi che una serie di elementi di prova consenta di accertare i fatti da dimostrare, benché ciascuno di tali elementi, isolatamente considerato, non sia in grado di fornire la prova dell’esattezza di tali fatti.

È la considerazione dell’insieme degli elementi sottoposti alla valutazione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che deve consentire di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato.

(v. punti 62‑67)