Language of document : ECLI:EU:T:2023:827

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

20 dicembre 2023 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

Nella causa T‑389/21,

Landesbank Baden-Württemberg, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata da H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da J. Kerlin, T. Wittenberg e D. Ceran, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey e L. Hesse, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 7 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Landesbank Baden-Württemberg, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte che la riguarda.

I.      Fatti

2        La ricorrente è un ente creditizio di diritto pubblico con sede in Germania. Essa è collegata al sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: il «IPS») della Sparkassen-Finanzgruppe (gruppo finanziario delle casse di risparmio, Germania).

3        Con la decisione impugnata, il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: i «contributi ex ante») per il 2021 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2021») dovuti dagli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di detto regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente.

4        Con avviso di riscossione del 21 aprile 2021, il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza finanziaria, Germania), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione (in prosieguo: la «ANR»), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha intimato alla ricorrente di versare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2021, come fissato dal SRB.

II.    Decisione impugnata

5        La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato da tre allegati.

6        Il corpo della decisione impugnata descrive la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021, applicabile a tutti gli enti.

7        Più in particolare, nella sezione 5 di detta decisione, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2021 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»).

8        Il SRB ha spiegato di aver fissato detto livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,35% dell’ammontare medio, nel 2020, dei depositi protetti di tutti gli enti calcolato su base trimestrale (in prosieguo: l’«ammontare medio dei depositi protetti nel 2020»), ottenuto a partire dai dati comunicati dai sistemi di garanzia dei depositi in conformità dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

9        Nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha descritto il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021. A questo proposito, al considerando 59 di detta decisione, esso ha precisato che, per tale periodo, il 13,33% dei contributi ex ante era stato calcolato sulla «base nazionale», vale a dire sulla base dei dati comunicati dagli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante interessato (in prosieguo: la «base nazionale»), conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), e conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63. La parte restante dei contributi ex ante (vale a dire l’86,67%) è stato calcolato sulla «base dell’unione bancaria», vale a dire sulla base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM) (in prosieguo: la «base dell’unione» e gli «Stati membri partecipanti»), ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81.

10      In detta medesima sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha altresì spiegato che esistevano, sostanzialmente, due categorie di enti soggetti ai contributi ex ante. La prima categoria comprende gli enti che devono versare un contributo forfettario alla luce delle loro caratteristiche peculiari, come la dimensione o la natura delle attività esercitate. Il calcolo del contributo ex ante dovuto da tali enti è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del regolamento delegato 2015/63.

11      Gli enti rientranti nella seconda categoria devono versare un contributo ex ante adeguato al loro profilo di rischio, che il SRB fissa passando per le seguenti fasi principali.

12      Nella prima fase, il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il contributo annuale di base di ciascun ente, che è proporzionale all’ammontare delle passività dell’ente considerato, esclusi i fondi propri e i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette»), rapportato alle passività nette di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. In linea con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività nette dell’ente da prendere in considerazione ai fini della determinazione di detto contributo.

13      Nella seconda fase del calcolo del contributo ex ante, il SRB ha apportato una correzione al contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014. Esso ha valutato detto profilo di rischio sulla base delle quattro categorie di rischio menzionate all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63, che sono composte da indicatori di rischio. Per classificare gli enti in funzione del loro livello di rischio, il SRB ha anzitutto stabilito, per ciascun indicatore di rischio applicato per il periodo di contribuzione 2021, taluni intervalli (panieri) all’interno dei quali sono stati raggruppati gli enti, conformemente all’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, di detto regolamento delegato. Agli enti rientranti in uno stesso intervallo è stato attribuito un valore comune per l’indicatore di rischio, detto «valore discretizzato». Combinando i valori discretizzati per ciascun indicatore di rischio, il SRB ha calcolato il «fattore di correzione per il rischio» dell’ente interessato (in prosieguo: il «fattore di correzione»). Moltiplicando il contributo annuale di base di detto ente per il fattore di correzione dello stesso, il SRB ha ottenuto il «contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio» di detto ente.

14      Il SRB ha poi sommato tutti i contributi annuali di base corretti in funzione dei profili di rischio per ottenere un «denominatore comune» utilizzato per calcolare la parte di livello-obiettivo annuale che ciascun ente doveva versare.

15      Infine, il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello-obiettivo annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto tra il contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio, da un lato, e il denominatore comune, dall’altro.

16      L’allegato I della decisione impugnata contiene una scheda individuale per ciascun ente tenuto al versamento di contributi ex ante, tra cui la ricorrente, che include i risultati del calcolo del contributo ex ante di ciascuno di detti enti (in prosieguo: la «scheda individuale»). Ognuna di dette schede indica l’importo del contributo annuale di base dell’ente interessato oltre al valore del suo fattore di correzione, sia a livello di unione che a livello nazionale, indicando, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervallo cui l’ente di cui trattasi è assegnato. Inoltre, la scheda individuale illustra i dati che sono stati utilizzati ai fini del calcolo dei contributi ex ante di tutti gli enti interessati, quantificati dal SRB sommando e combinando i dati individuali di tutti questi enti. Infine, detta scheda contiene i dati dichiarati dall’ente interessato nel formulario di dichiarazione e utilizzati nel calcolo del suo contributo ex ante.

17      L’allegato II della decisione impugnata comprende i dati statistici relativi al calcolo dei contributi ex ante per ciascuno Stato membro partecipante, in forma sintetica ed aggregata. Detto allegato precisa, segnatamente, per ognuno di detti Stati membri, l’importo complessivo dei contributi ex ante che gli enti interessati sono tenuti a versare. Inoltre, il suddetto allegato elenca, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervalli, il numero di enti rientranti in ciascuno di essi e i valori minimi e massimi di detti intervalli. Per ragioni di riservatezza, nel caso di intervalli relativi alla base nazionale, detti valori sono diminuiti o aumentati di un valore casuale, mantenendo tuttavia la ripartizione originale degli enti.

18      L’allegato III della decisione impugnata, intitolato «Esame dei commenti presentati nell’ambito della consultazione sui contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2021», analizza le osservazioni presentate dagli enti nel corso della procedura di consultazione condotta dal SRB tra il 5 e il 19 marzo 2021 in vista dell’adozione della decisione impugnata.

III. Conclusioni delle parti

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi gli allegati, nella parte che la riguarda;

–        in subordine, dichiarare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente nella parte che la riguarda;

–        condannare il SRB alle spese.

20      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti di detta decisione fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

22      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto, inizialmente, dieci motivi, vertenti:

–        il primo, sulla violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385);

–        il secondo, sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in ragione dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata;

–        il terzo, sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta;

–        il quarto, su un’eccezione di illegittimità degli articoli da 4 a 9 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, fondata sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta e del principio della certezza del diritto;

–        il quinto, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, fondata sulla violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59, dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), del «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», del principio di precisione delle norme fondato sullo Stato di diritto, nonché dell’obbligo di tenere pienamente conto delle circostanze di fatto, poiché la disposizione di cui trattasi non può ponderare l’indicatore di rischio «appartenenza a un IPS» (in prosieguo l’«indicatore di rischio IPS»), tenendo conto dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione ed esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione»;

–        il sesto, sulla violazione dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013, dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59, degli articoli 16 e 20 della Carta, del principio di proporzionalità e del principio di buona amministrazione;

–        il settimo, su un’eccezione di illegittimità degli articoli 6, 7 e 9, nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, fondata su una violazione del «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», degli articoli 16 e 20 della Carta, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di tenere pienamente conto delle circostanze di fatto;

–        l’ottavo, sulla violazione degli articoli 16 e 52 della Carta, in ragione dell’inadeguatezza della correzione del contributo ex ante della ricorrente in funzione del suo profilo di rischio;

–        il nono, sulla violazione degli articoli 16, 20, 41 e 52 della Carta, in ragione del fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da numerosi manifesti errori di valutazione;

–        il decimo, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato 2015/63, fondata sulla violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 e del «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio».

23      Inoltre, nella sua memoria di replica, la ricorrente ha dedotto un undicesimo motivo di ricorso vertente, da un lato, sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e degli articoli 16 e 17 della Carta e, dall’altro, su un’eccezione di illegittimità degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, fondata su una violazione del «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», del principio di proporzionalità, degli articoli 16 e 17 della Carta, dei requisiti dello Stato di diritto e dei principi tratti dalla sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (10/56, EU:C:1958:8).

24      Occorre anzitutto esaminare i motivi di ricorso con cui la ricorrente eccepisce l’illegittimità degli articoli da 4 a 9 e 20, nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, e, successivamente, i motivi vertenti direttamente sulla legittimità della decisione impugnata.

A.      Sulle eccezioni di illegittimità degli articoli da 4 a 9 e 20, nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63

1.      Sul quarto motivo di ricorso, vertente su uneccezione di illegittimità degli articoli da 4 a 9 e dellallegato I del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui violerebbero i principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto 

25      Il quarto motivo di ricorso si articola in due parti.

26      In via preliminare, occorre osservare che l’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB calcoli il contributo ex ante che ciascun ente deve versare in funzione del rispettivo profilo di rischio sulla base delle informazioni fornite da tale ente e in applicazione del metodo enunciato agli articoli da 4 a 13 del suddetto regolamento delegato.

27      L’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, dal titolo «Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio», indica, in particolare, le passività che sono escluse dal calcolo di tali contributi. Più in concreto, l’articolo 6 di detto regolamento delegato elenca le categorie di rischio e gli indicatori di rischio di cui il SRB deve tener conto per valutare il profilo di rischio degli enti, mentre l’articolo 7 di detto regolamento delegato precisa la ponderazione relativa di ciascuna categoria di rischio e ciascun indicatore di rischio che il SRB deve applicare quando valuta il profilo di rischio di ciascun ente.

28      L’articolo 8 del regolamento delegato 2015/63 verte, dal canto suo, sull’applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici.

29      Inoltre, l’articolo 9 del regolamento delegato 2015/63, intitolato «Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio», stabilisce che il SRB determina il fattore di correzione sulla base degli indicatori di rischio di cui all’articolo 6 di detto regolamento delegato secondo la formula e le procedure previste nell’allegato I del medesimo regolamento e che il SRB calcola il contributo annuale di ciascun ente per ogni periodo di contribuzione moltiplicando il contributo annuale di base per tale fattore di correzione, secondo la formula e le procedure previste nel succitato allegato I.

30      Infine, l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 indica il procedimento di calcolo dei contributi annuali degli enti in più passaggi.

a)      Sulla prima parte, vertente su una presunta violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva

31      La ricorrente sostiene che gli articoli da 4 a 9 e l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva, come sancito dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta. Anzitutto, dette disposizioni istituirebbero un sistema non trasparente di calcolo dei contributi ex ante, poiché prevederebbero, ai fini di esso, l’uso di informazioni coperte dal segreto commerciale, il che impedirebbe al SRB di fornire una motivazione sufficiente delle decisioni che fissano i suddetti contributi. Infatti, benché l’importo del contributo ex ante di ciascun ente dipenda dai dati relativi ad altri enti, la natura riservata di tali dati ne precluderebbe la divulgazione all’ente interessato.

32      Inoltre, tali disposizioni creerebbero un sistema di determinazione dei contributi ex ante caratterizzato da numerosi poteri discrezionali del SRB, rendendo così ancor più opaca la disciplina di cui trattasi.

33      Infine, per il Tribunale sarebbe impossibile controllare la legittimità della decisione impugnata, non disponendo esso del software utilizzato dal SRB per calcolare i contributi ex ante e necessario per verificare tale calcolo.

34      Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

35      Come risulta dai precedenti punti da 26 a 30, gli articoli da 4 a 9 del regolamento delegato 2015/63 enunciano le regole che il SRB deve applicare per determinare il contributo annuale di base e per correggerlo in funzione del profilo di rischio degli enti. Tali regole sono poi adottate, in maniera più concreta, nell’allegato I del suddetto regolamento.

36      Secondo le succitate disposizioni, la correzione del contributo annuale di base di ciascun ente in funzione del suo profilo di rischio è fondata sul confronto dei dati individuali di tutti gli enti interessati. Orbene, il SRB ritiene che tutti questi dati siano coperti dal segreto commerciale e di non poter, pertanto, comunicarli agli enti il cui contributo ex ante è stato calcolato nella decisione che fissa l’importo di detti contributi.

37      L’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione di detta motivazione, al fine di consentire all’interessato di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione in questione (v. sentenze del 26 aprile 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 55, e del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 43).

38      Inoltre, il principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa menzionati all’articolo 47 della Carta, implica il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza di tutti gli atti o le osservazioni presentati al giudice per formare il suo convincimento e di discuterli. Infatti, il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva non consente di porre a base di una decisione giudiziaria circostanze e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano, conseguentemente, potuto esprimersi (v. sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punti 55 e 56, e del 23 ottobre 2014, Unitrading, C‑437/13, EU:C:2014:2318, punto 21).

39      Tuttavia, in taluni casi eccezionali, un’autorità dell’Unione può opporsi alla comunicazione all’interessato dei motivi precisi e completi alla base di una decisione adottata nei suoi confronti, invocando ragioni connesse alla protezione di dati riservati. In un siffatto caso, è necessario attuare tecniche e norme di diritto che consentano di conciliare, da un lato, le legittime preoccupazioni relative alla protezione dei dati riservati presi in considerazione nell’adottare la decisione di cui trattasi e, dall’altro, la necessità di garantire adeguatamente all’interessato il rispetto dei suoi diritti processuali, quali il diritto di essere ascoltato e il principio del contraddittorio (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti da 115 a 120; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 125).

40      Una siffatta conciliazione deve avvenire anche nell’ambito del calcolo dei contributi ex ante in considerazione della loro natura specifica. Infatti, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, i contributi di cui trattasi mirano a garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose. Pertanto, il calcolo dei contributi ex ante si fonda non sull’applicazione di un’aliquota a una base imponibile, bensì, in applicazione degli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59 nonché degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, sulla definizione di un livello-obiettivo finale che dovrà essere raggiunto mediante la somma di detti contributi riscossi entro il 31 dicembre 2023 (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale») e, successivamente, di un livello-obiettivo annuale da ripartire tra gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

41      Poiché il livello-obiettivo finale è definito in funzione del raggiungimento dell’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti i suddetti enti e il contributo annuale di base di ciascun ente è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività nette, in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti, il principio stesso del metodo di calcolo dei contributi ex ante, come risultante dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, implica l’impiego, da parte del SRB, di dati coperti dal segreto commerciale (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 114).

42      Orbene, le istituzioni e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il quale si concretizza, in particolare, all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 109 e 114 e giurisprudenza ivi citata).

43      Competeva, pertanto, alla Commissione e al Consiglio dell’Unione europea, in sede di istituzione del sistema di calcolo dei contributi ex ante mediante il regolamento delegato 2015/63 e il regolamento di esecuzione 2015/81, conciliare il rispetto del segreto commerciale con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, con la conseguenza che i dati coperti da detto segreto non possono essere comunicati agli interessati e non possono, segnatamente, essere inclusi nella motivazione delle decisioni che stabiliscono l’importo dei contributi ex ante.

44      Questa caratteristica del sistema di calcolo dei contributi ex ante non preclude, tuttavia, l’esercizio di un controllo giurisdizionale effettivo da parte del giudice dell’Unione.

45      Infatti, da un lato, nulla nelle disposizioni di cui la ricorrente eccepisce l’illegittimità osta a che, conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 806/2014, il SRB, nell’adottare la sua decisione che fissa i contributi ex ante, divulghi informazioni riservate ricevute nell’ambito della sua attività o in forma sommaria o aggregata, in modo tale che gli enti interessati non possono essere identificati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 136).

46      Dall’altro lato, quando la motivazione di una siffatta decisione deve essere limitata per assicurare la protezione di dati riservati, spetta all’autore di detta decisione, in caso di ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione che metta in discussione tali dati, fornire giustificazioni dinanzi a questi ultimi nella fase istruttoria del contenzioso (v., in tal senso, sentenze del 1º luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 110, e del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 145).

47      Se del caso, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo, conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 della Carta, i giudici dell’Unione possono chiedere al SRB la produzione di dati idonei a giustificare i calcoli la cui esattezza è contestata dinanzi ad essi, assicurando, se necessario, la riservatezza di tali dati (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 146).

48      Inoltre, compete al giudice dell’Unione, nell’esaminare il complesso degli elementi di diritto e di fatto forniti dal SRB, verificare la fondatezza delle ragioni fatte valere da quest’ultimo per opporsi alla comunicazione dei dati utilizzati ai fini del calcolo del contributo ex ante (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 126).

49      Qualora risulti che le ragioni addotte dal SRB effettivamente ostano alla comunicazione di informazioni o elementi probatori prodotti dinanzi al giudice dell’Unione, sarà necessario bilanciare adeguatamente le esigenze imposte dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e in particolare dal rispetto del principio del contraddittorio, con quelle derivanti dalla tutela del segreto commerciale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 128).

50      Da quanto precede emerge che il calcolo dei contributi ex ante sulla base di dati coperti dal segreto commerciale, conformemente agli articoli da 4 a 9, nonché all’allegato I del regolamento delegato 2015/63, senza che detti dati siano messi a disposizione degli interessati, non comporta, di per sé, che dette disposizioni siano incompatibili con il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

51      Per quanto attiene all’argomento dedotto dalla ricorrente in merito al potere discrezionale che sarebbe riconosciuto al SRB, dalla giurisprudenza risulta che, benché, nei settori che danno luogo a valutazioni economiche complesse, un’istituzione o un organismo dell’Unione disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione dei dati di natura economica da parte di detta istituzione o organismo. Il giudice dell’Unione deve, segnatamente, verificare non soltanto l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma anche controllare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per la valutazione di una situazione complessa e se essi siano idonei a corroborare le conclusioni che ne sono tratte (v. sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione, C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 115 e giurisprudenza ivi citata).

52      In tali circostanze, la sussistenza di un potere discrezionale del SRB non può, da sola, precludere al Tribunale l’esercizio di un controllo giurisdizionale effettivo sulla decisione impugnata.

53      Occorre, infine, respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento delegato 2015/63 violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva per il fatto che i giudici dell’Unione non possono verificare l’esattezza del calcolo dell’importo del contributo ex ante di un determinato ente.

54      A tal proposito, la ricorrente si limita a sostenere, senza precisare ulteriormente, che una siffatta verifica presuppone che il Tribunale disponga del software utilizzato dal SRB, che non sarebbe però stato messo a sua disposizione. Orbene, tale circostanza non può mettere in discussione la legittimità degli articoli da 4 a 9 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63. Inoltre, tali disposizioni non precludono al Tribunale di adottare tra le misure previste, in particolare, nel suo regolamento di procedura, quelle che esso reputa adeguate per poter verificare l’importo del contributo ex ante.

55      Alla luce di quanto precede, la prima parte del quarto motivo di ricorso deve essere respinta.

b)      Sulla seconda parte, vertente su una presunta violazione del principio della certezza del diritto

56      La seconda parte del quarto motivo di ricorso si articola, sostanzialmente, in tre censure.

1)      Sulla prima censura, vertente sul fatto che gli articoli da 4 a 9 e l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 non consentirebbero agli enti di calcolare anticipatamente i contributi ex ante da essi dovuti

57      La ricorrente sostiene che gli articoli da 4 a 9 e l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 violano il principio della certezza del diritto poiché non le consentono di calcolare anticipatamente il contributo ex ante da essa dovuto nel corso di un periodo di contribuzione e ciò a causa dei numerosi poteri discrezionali riconosciuti al SRB da dette disposizioni. Il SRB si sarebbe peraltro avvalso di detti poteri discrezionali nell’adottare decisioni interne volte a precisare il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante (in prosieguo: le «decisioni intermedie»), ma che non sarebbero state né pubblicate, né messe a disposizione della ricorrente. Ciò dimostrerebbe come la struttura delle disposizioni contestate del regolamento delegato di cui trattasi sia priva di una «densità adeguata» che consentirebbe di escludere ogni comportamento arbitrario da parte delle autorità dell’Unione interessate.

58      Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

59      In via preliminare, occorre precisare la portata esatta della presente eccezione di illegittimità.

60      A tal proposito, da un lato, occorre constatare che, malgrado il titolo della presente eccezione di illegittimità, come formulato dalla ricorrente, l’argomento da quest’ultima sollevato si concentra sulla conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63 con il principio della certezza del diritto. Per contro, la ricorrente non deduce alcun argomento autonomo e mirato relativo alla legittimità degli articoli 4, 5, 8 e 9 di detto regolamento delegato o del suo allegato I che vada al di là di quanto da essa dedotto in merito agli articoli 6 e 7 del medesimo. In tali circostanze, se ne deve desumere che la presente eccezione di illegittimità verte, in realtà, sui soli articoli 6 e 7 del suddetto regolamento delegato.

61      Dall’altro, va osservato che, ai sensi delle disposizioni succitate, spetta al SRB correggere il contributo annuale di base degli enti tenendo conto di quattro categorie di rischio, ognuna composta da indicatori di rischio che, a loro volta, possono essere composti da sotto-indicatori di rischio.

62      Orbene, per quanto attiene alle prime tre categorie di rischio menzionate all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento delegato 2015/63, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto al fine di contestarne la legittimità in ragione della loro asserita contrarietà al principio della certezza del diritto. Inoltre, con riferimento alla categoria di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento delegato, denominata «altri indicatori di rischio stabiliti dall’autorità di risoluzione» (in prosieguo: la «categoria di rischio IV»), la ricorrente non ha sostenuto che l’indicatore di rischio «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», che costituisce uno degli indicatori di rischio della categoria di rischio IV, manchi di chiarezza e violi, quindi, tale principio.

63      In tali circostanze, se ne deve dedurre che la presente eccezione di illegittimità si riferisce all’asserita non conformità con il principio della certezza del diritto degli indicatori di rischio di categoria di rischio IV, ad eccezione dell’indicatore di rischio «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato».

64      Formulate tali precisazioni, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Detto principio impone, in particolare, che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenze del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 51, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 319).

65      Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che un’istituzione dell’Unione, nell’ambito di una norma che essa adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta, né nel senso che impongono che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto detta istituzione non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi (v., per analogia, sentenze del 20 luglio 2017, Marco Tronchetti Provera e a., C‑206/16, EU:C:2017:572, punti 39 e 40, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 320).

66      Di conseguenza, una disposizione di un atto dell’Unione viola il principio della certezza del diritto, a causa della sua mancanza di chiarezza, solo ove essa presenti un’ambiguità tale da costituire un ostacolo a che i singoli possano eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Belgio/Commissione, C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 31, e del 22 maggio 2007, Mebrom/Commissione, T‑216/05, EU:T:2007:148, punto 108).

67      Parimenti, il fatto che un atto dell’Unione conferisca un potere discrezionale alle autorità preposte alla sua attuazione non disattende di per sé l’esigenza di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un simile potere vengano definite con sufficiente chiarezza, in considerazione del legittimo obiettivo in gioco, per fornire una protezione adeguata contro l’arbitrio (v. sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 321 e giurisprudenza ivi citata).

68      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare se il metodo di calcolo dei contributi ex ante, nella misura in cui è influenzato dalla categoria di rischio IV, sia definito con una precisione tale da consentire ai singoli di eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso delle disposizioni relative a detta categoria di rischio.

69      A tal proposito, occorre osservare che la ricorrente non deduce che le nozioni impiegate agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63 presentino un’ambiguità tale da impedirle di eliminare con sufficiente certezza eventuali dubbi quanto alla loro portata o al loro senso.

70      Con riferimento, in particolare, alle espressioni impiegate nell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63, in udienza la ricorrente ha sostanzialmente ammesso di comprendere il senso che andava loro attribuito. Infatti, pur non condividendo l’interpretazione che il SRB aveva dato di talune di dette espressioni, segnatamente, della locuzione «modello aziendale generale», essa non ha tuttavia negato che fosse possibile determinarne il significato, cosicché era possibile eliminare con sufficiente certezza eventuali dubbi quanto alla loro portata o al loro senso.

71      Tanto più che la maggior parte dei termini impiegati nell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 sono stati definiti nel considerando 98 della decisione impugnata e nelle note da 36 a 40 della stessa, che rinviano a numerose disposizioni della normativa applicabile. Orbene, la ricorrente non ha negato che tali definizioni potessero essere ricavate dalle disposizioni succitate.

72      Per contro, in linea con la ricorrente, occorre rilevare che gli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63 riconoscono un potere discrezionale al SRB.

73      Infatti, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, del regolamento delegato 2015/63, la categoria di rischio IV si compone di tre indicatori di rischio, vale a dire, anzitutto, le «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione», poi l’«appartenenza a un [IPS]» e, infine, l’«entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato».

74      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, nel determinare detti indicatori di rischio il SRB deve tener conto «della probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell’ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione».

75      Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 emerge che la disposizione di cui trattasi riconosce un potere discrezionale al SRB quanto alle modalità con cui quest’ultimo deve «tener conto», ai fini della determinazione dei suddetti indicatori di rischio, «della probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell’ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione», poiché i criteri indicati nella disposizione di cui trattasi devono essere da esso precisati per poter essere applicati a uno specifico caso.

76      Con riferimento al primo indicatore di rischio, che ricade nella categoria di rischio IV e riguarda le attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione, l’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 prevede numerosi elementi di cui il SRB deve tener conto nel determinare detto indicatore, di cui alcuni possono comportare un innalzamento del profilo di rischio dell’ente interessato e altri un suo abbassamento.

77      Gli elementi che possono comportare un innalzamento di detto profilo di rischio sono così quattro, vale a dire anzitutto l’«incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale», poi l’«incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni», a seguire l’«incidenza dell’importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale» e, infine, la «misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell’ente sono considerati complessi».

78      Gli elementi che possono comportare un abbassamento di detto profilo di rischio sono due, vale a dire l’«importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP)» e la «misura in cui l’ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto».

79      Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 si evince che la disposizione di cui trattasi attribuisce al SRB un potere discrezionale per quanto attiene all’«incidenza» che esso deve riconoscere alle «attività di negoziazione», alle «esposizioni fuori bilancio», all’«importo dei derivati» e all’articolazione tra i diversi elementi citati nella suddetta disposizione.

80      Così, benché dall’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63 emerga che, in base al primo sotto-indicatore di rischio ivi menzionato, occorre comparare l’incidenza delle «attività di negoziazione» rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri, rischiosità delle esposizioni e modello aziendale generale, la disposizione di cui trattasi non contiene alcuna precisazione in merito alla concreta attuazione di detta comparazione.

81      Lo stesso vale per quanto attiene al secondo e al terzo sotto-indicatore di rischio previsti all’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), ii) e iii), del regolamento delegato 2015/63.

82      Per quanto attiene, inoltre, alla determinazione dell’indicatore di rischio IPS, dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato 2015/63 risulta che il SRB deve tener conto dell’adeguatezza dell’importo dei fondi disponibili immediatamente rispetto ai fondi necessari per «permettere di offrir[e all’ente interessato] un sostegno credibile e efficace», nonché del grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi «saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario».

83      Dalla formulazione della suddetta disposizione si evince che il SRB dispone di un potere discrezionale per quanto attiene al rispetto delle condizioni ivi previste, legate all’adeguatezza dei fondi disponibili del IPS interessato rispetto ai fondi necessari al finanziamento dell’ente e al grado di certezza giuridica o contrattuale di detti fondi.

84      Lo stesso vale per quanto attiene alla ponderazione dei diversi indicatori di rischio nell’ambito della categoria di rischio IV, prevista all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63.

85      Infatti, benché l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 indichi chiaramente la ponderazione relativa ai tre indicatori di rischio che compongono la categoria di rischio IV e che sono menzionati al precedente punto 73, questa disposizione non consente di comprendere come debba essere effettuata la ponderazione dei diversi sotto-indicatori di rischio all’interno dei primi due indicatori di rischio. In particolare, la disposizione di cui trattasi non precisa se detta ponderazione debba essere ripartita in maniera proporzionale tra tali sotto-indicatori di rischio. L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 conferisce, pertanto, al SRB un potere discrezionale nel determinare la ponderazione dei diversi sotto-indicatori di rischio componenti i succitati indicatori di rischio, che devono essere presi in considerazione conformemente all’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, del regolamento delegato 2015/63.

86      In tali circostanze, occorre esaminare se, in linea con la giurisprudenza citata al precedente punto 67, e in considerazione del legittimo obiettivo in gioco, l’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 possano essere considerati come disposizioni che definiscono con sufficiente chiarezza l’estensione e le modalità di esercizio del potere discrezione riconosciuto al SRB, così da fornire una protezione adeguata contro l’arbitrio e consentire ai singoli di eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso di dette disposizioni.

87      Quando una disposizione riconosce alle istituzioni o agli organi dell’Unione un potere di imporre oneri pecuniari, occorre stabilire, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, se essa definisca con sufficiente chiarezza l’estensione e le modalità di esercizio di un simile potere al fine di consentire ai singoli di prevedere le condizioni in cui un siffatto onere sarà applicato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punti da 319 a 321).

88      In particolare, occorre valutare se un operatore accorto possa, avvalendosi se del caso dei servizi di un consulente legale ed economico, prevedere con un certo grado di precisione il metodo di calcolo e l’entità di tali oneri, fermo restando che la circostanza che tale operatore non possa conoscere con precisione in anticipo il livello di detti oneri che l’istituzione o l’organo dell’Unione imporrà in ogni fattispecie non può costituire una violazione del principio della certezza del diritto (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 95, e del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

89      A tal proposito, occorre, in particolare, valutare se l’istituzione o l’organo dell’Unione siano guidati, nell’ambito dell’esercizio del loro potere discrezionali da talune indicazioni oggettive che consentono ai singoli di prevedere con sufficiente precisione il metodo di calcolo e l’entità degli oneri da imporre. Tra questi indici figura, in particolare, il codice di condotta che l’istituzione o l’organo dell’Unione si è esso stesso imposto in detto settore e che limitano il suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 95). Tuttavia, indici siffatti possono risultare anche dalla prassi amministrativa consolidata, nota e accessibile di detta istituzione o di detto organo (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2012, Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, T‑400/09, non pubblicata, EU:T:2012:675, punto 31).

90      Parimenti, una definizione chiara nella normativa applicabile del risultato da raggiungere può rappresentare un indice pertinente per i singoli che consente di prevedere in che modo un’istituzione o un organo dell’Unione eserciterà il suo potere discrezionale (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 100). Ciò vale a maggior ragione se la normativa di cui trattasi prescrive il metodo o il procedimento concreto per giungere a detto risultato (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 101).

91      Nel caso di specie, va osservato, in primo luogo, che la normativa applicabile prevede tanto il risultato da ottenere, vale a dire che, al termine del periodo iniziale di otto anni dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili nel SRF raggiungano il livello-obiettivo finale, quanto il metodo per conseguire detto risultato, circostanza questa che riduce l’impatto del potere discrezionale che il SRB può esercitare in sede di determinazione dei contributi ex ante. Da un lato, l’importo del contributo ex ante di ciascun ente dipende dall’importo del livello-obiettivo annuale determinato dal SRB sulla base della sua stima dell’importo corrispondente, al 31 dicembre 2023, quantomeno all’1% dei depositi protetti in tutti gli Stati membri partecipanti in forza dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014.

92      Dall’altro lato, come risulta dal precedente punto 12, il contributo ex ante di ciascun ente è determinato, in particolare, sulla base del contributo annuale di base calcolato a partire dagli importi delle passività nette degli enti interessati. Orbene, il SRB non esercita alcun potere discrezionale riguardo alla determinazione di tali importi. Inoltre, l’ente interessato è a conoscenza dell’importo delle proprie passività nette e può avere accesso all’ammontare complessivo delle passività nette degli altri enti, senza poter pretendere, in ragione della tutela del segreto commerciale, di accedere ai dati individuali riservati di altri enti al fine di verificare il calcolo di detti importi (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti da 114 a 125).

93      In secondo luogo, il contributo annuale di base è adeguato alla luce del profilo di rischio dell’ente interessato, fermo restando che, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63, il fattore di correzione è compreso tra 0,8 e 1,5.

94      Tale correzione è calcolata sulla base della valutazione di quattro categorie di rischio previste all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63. Orbene, come osservato al precedente punto 62, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento per dimostrare la mancanza di chiarezza delle prime tre categorie di rischio, fermo restando che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del succitato regolamento delegato, dette categorie determinano l’80% del profilo di rischio di ciascun ente.

95      Parimenti, la ricorrente non ha contestato una mancanza di chiarezza dell’indicatore di rischio «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», che rientra nella categoria di rischio IV e cui, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento delegato 2015/63, è attribuito un fattore di ponderazione del 10% all’interno di detta categoria.

96      Ne consegue che gli indicatori di rischio di cui la ricorrente contesta la mancanza di chiarezza e rispetto ai quali il SRB esercita un certo potere discrezionale incidono sul profilo di rischio dell’ente solo a un livello inferiore al 20%. Inoltre, l’impatto di tali indicatori sull’importo finale del contributo ex ante è ulteriormente ridotto dal fatto che il SRB non esercita alcun potere discrezionale in merito alla determinazione dell’importo del contributo annuale di base e che la correzione di tale contributo in funzione del profilo di rischio di un ente è chiaramente inquadrata in una forcella predefinita che va dallo 0,8 all’1,5, come ricordato al precedente punto 93.

97      In tali circostanze, l’estensione e le modalità di esercizio del potere discrezionale che l’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 conferiscono al SRB non possono essere considerate insufficientemente inquadrate o come definite con insufficiente chiarezza, tenuto conto del legittimo obiettivo in gioco, e non si può quindi ritenere che esse non forniscano una tutela adeguata contro l’arbitrio.

98      Ciò vale a maggior ragione in quanto la ricorrente è un operatore accorto che può, avvalendosi, se necessario, di servizi di consulenza giuridica ed economica, prevedere in modo sufficientemente preciso il metodo di calcolo e l’ordine di grandezza del suo contributo ex ante.

99      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui gli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63 violerebbero il principio della certezza del diritto per il fatto che il SRB ha esercitato il potere discrezionale conferito da dette disposizioni mediante decisioni intermedie che non sono state pubblicate o rese accessibili in altro modo.

100    Infatti, l’eventuale adozione di tali decisioni o la non accessibilità delle stesse è imputabile al SRB e non è prevista negli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63.

101    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che gli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63 violassero il principio della certezza del diritto.

102    La prima censura della seconda parte del quarto motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, vertente sulla possibilità per la Commissione di prevedere un altro metodo di calcolo dei contributi ex ante

103    La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe potuto prevedere un metodo di calcolo dei contributi ex ante che tiene conto unicamente dei dati dell’ente interessato, non rendendo in tal modo necessario servirsi di dati riservati di altri enti. Un siffatto metodo di calcolo consentirebbe così alla ricorrente di meglio comprendere la portata dei suoi obblighi e non contrasterebbe, pertanto, con il principio della certezza del diritto.

104    Il SRB contesta tale argomento.

105    In via preliminare, va ricordato che, nel contesto di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la Commissione dispone, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad essa demandate, di un ampio margine di discrezionalità quando è chiamata, in particolare, ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

106    Ciò si verifica con riferimento alla fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante al profilo di rischio in forza dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

107    A tal proposito, occorre ricordare che la natura specifica di questi contributi, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, consiste nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

108    In tale contesto, e come emerge dal considerando 114 della direttiva 2014/59, il legislatore dell’Unione ha incaricato la Commissione di precisare, mediante atto delegato, in che modo i contributi degli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere corretti in proporzione al loro profilo di rischio.

109    In tale medesima ottica, il considerando 107 della direttiva succitata precisa che, ai fini di un calcolo equo dei contributi ex ante e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti.

110    Da quanto precede si evince che la Commissione doveva elaborare regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti perseguendo due obiettivi tra loro collegati, vale a dire, da un lato, assicurare che siano presi in considerazioni i diversi rischi generati dalle attività degli enti, bancari o più in generale finanziari, e dall’altro, incoraggiare detti stessi enti ad operare secondo modelli di funzionamento meno rischiosi.

111    Orbene, come risulta dai documenti relativi all’adozione del regolamento delegato 2015/63, in particolare i documenti «JRC technical work supporting Commission second level legislation on risk based contributions to the (single) resolution fund» [Studio tecnico del JRC a supporto della normativa di secondo livello della Commissione sui contributi al Fondo di risoluzione (unico) basati sui rischi; in prosieguo: lo «studio tecnico del JRC»] e «Commission Staff Working Document: estimates of the application of the proposed methodology for the calculation of contributions to resolution financing arrangements» (Documento di lavoro dei servizi della Commissione: stime dell’applicazione del metodo proposto per il calcolo dei contributi ai dispositivi di finanziamento delle risoluzioni), l’elaborazione di tali regole comportava apprezzamenti e valutazioni complessi da parte della Commissione nella misura in cui essa doveva esaminare i diversi elementi alla luce dei quali erano state affrontate le varie tipologie di rischio nei settori bancario e finanziario.

112    In tali circostanze, per quanto attiene al metodo di correzione dei contributi annuali di base ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se essa non abbia manifestamente oltrepassato i limiti di detto potere (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60).

113    Nel caso di specie, occorre osservare, da un lato, che la ricorrente non spiega in che modo il solo fatto che la Commissione avrebbe potuto stabilire un metodo di calcolo dei contributi ex ante diverso da quello istituito dal regolamento delegato 2015/63 comporti che quest’ultimo sia viziato da un siffatto errore manifesto o da un siffatto sviamento di potere, che esso oltrepassi manifestamente i limiti del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione o che esso violi i requisiti del principio della certezza del diritto, come ricordati al precedente punto 64.

114    Da un lato, è vero che, senza i dati relativi ad altri enti, che sono coperti dal segreto commerciale e non possono pertanto essere messi a conoscenza della ricorrente, quest’ultima non può calcolare a monte l’importo esatto dei contributi ex ante da essa dovuti.

115    Tuttavia, come osservato al precedente punto 41, il principio stesso del metodo di calcolo dei contributi ex ante, come risultante dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, la cui validità non è contestata, implica l’impiego, da parte del SRB, di dati coperti dal segreto commerciale.

116    In tali circostanze, il solo fatto che la Commissione avesse potuto adottare un altro metodo di calcolo dei contributi ex ante non comporta una violazione del principio della certezza del diritto.

117    La presente censura deve, quindi, essere respinta.

3)      Sulla terza censura, vertente sulla violazione dell’articolo 12 del regolamento 2016/1011

118    La ricorrente sostiene che gli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2015/63 non soddisfano il requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU 2016, L 171, pag. 1). In base a detta disposizione, per determinare un indice di riferimento nel settore della regolazione dei mercati finanziari sarebbe necessario applicare una metodologia che «contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimento».

119    Il SRB contesta tale argomento.

120    Occorre osservare che, come risulta già dal suo titolo, il regolamento 2016/1011 si riferisce agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

121    Per tale ragione, il regolamento 2016/1011 non si applica alla determinazione dei contributi ex ante. Pertanto, la ricorrente non può eccepire l’incompatibilità del regolamento delegato 2015/63 con le prescrizioni in materia di trasparenza e precisione risultanti dall’articolo 12 del suddetto regolamento.

122    La presente censura deve, quindi, essere respinta.

c)      Conclusione sul quarto motivo di ricorso

123    Alla luce di quanto precede, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.

2.      Sul quinto motivo di ricorso, vertente su uneccezione di illegittimità dellarticolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui esso violerebbe numerose disposizioni di rango superiore 

124    Il quinto motivo di ricorso si articola in quattro parti.

a)      Sulla prima parte, vertente sullincompatibilità dellarticolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con larticolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 e larticolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013

125    La ricorrente sostiene che l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 è incompatibile con l’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 e con l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 nella misura in cui prevede una ponderazione relativa all’indicatore di rischio IPS che opera una distinzione tra gli enti appartenenti al medesimo IPS, poiché, nell’applicare detta ponderazione, il SRB deve tener conto della ponderazione relativa all’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

126    In particolare, conformemente all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013, l’effetto protettivo di un IPS sussisterebbe in via generale e allo stesso modo per tutti gli enti membri di detto sistema. Inoltre, sussisterebbe una garanzia per cui i fondi del IPS saranno impiegati nella loro totalità prima che possa essere richiesto un sostegno finanziario eccezionale mediante risorse pubbliche, conformemente all’articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 575/2013.

127    In tale contesto, una distinzione tra enti appartenenti al medesimo IPS sulla base dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione», in forza dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, contrasterebbe con il trattamento omogeneo e coerente di tutti i membri di un siffatto IPS imposto dall’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 e dall’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013.

128    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

129    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, il SRB, nell’applicare l’indicatore di rischio IPS, tiene conto della ponderazione relativa dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

130    Ne consegue che, quando più enti fanno parte del medesimo IPS, gli enti ai quali è attribuita una ponderazione migliore relativa all’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» rispetto ad altri membri di tale IPS possono vedersi attribuire una ponderazione più favorevole nell’ambito dell’indicatore di rischio IPS rispetto a tali altri membri.

131    In tali circostanze, dall’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 si evince che la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per precisare il concetto di «correzione dei contributi [annuali di base] in funzione del profilo di rischio dell’ente» «tenuto conto» del fatto che l’ente partecipa a un IPS.

132    Orbene, nulla nell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 o nella restante parte di detto articolo precisa in che modo la Commissione debba tener conto di detta appartenenza a un IPS. Non è quindi previsto che la Commissione debba attribuire la medesima ponderazione a tutti gli enti che fanno parte di uno stesso IPS.

133    Inoltre, come emerge dai precedenti punti da 107 a 111, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale quanto al metodo di correzione dei contributi annuali di base ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, compresa la fissazione di un criterio concernente l’appartenenza degli enti a un IPS. Di conseguenza, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se la Commissione abbia manifestamente oltrepassato i limiti di detto potere.

134    A tal proposito, il SRB e la Commissione hanno anzitutto spiegato, senza essere contraddetti al riguardo, che i membri di un IPS, come quello cui appartiene la ricorrente, non disponevano del diritto incondizionato di ricevere da parte di un siffatto IPS un sostegno a copertura di tutti i loro impegni, ma che il IPS disponeva di un certo potere discrezionale nel decidere se occorresse o meno sostenere uno dei suoi membri.

135    Il SRB e la Commissione hanno poi osservato che il dissesto di un ente con un bilancio ampio e complesso potrebbe esaurire integralmente i fondi di un siffatto IPS. Orbene, la ricorrente non ha fornito elementi per contestare detta affermazione.

136    Inoltre, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto volto a mettere in discussione il fatto che l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» consenta di valutare se un ente disponga di un bilancio ampio e complesso.

137    In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 fosse viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o che esso oltrepassasse manifestamente i limiti del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione dall’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59.

138    Per quanto attiene, infine, all’eccezione di illegittimità relativa all’incompatibilità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013, occorre osservare, anzitutto, che quest’ultima disposizione definisce le condizioni di autorizzazione dei IPS a fini prudenziali e non il calcolo dei contributi ex ante.

139    Certamente, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/59, il SRB può tener conto unicamente dei IPS che sono stati autorizzati conformemente all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013. Tuttavia, nulla nella formulazione dell’articolo 113, paragrafo 7, di detto regolamento vieta di operare una distinzione tra gli enti membri di uno stesso IPS ai fini del calcolo dei contributi ex ante.

140    Inoltre, benché l’articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 575/2013 preveda che, per essere riconosciuto a fini prudenziali, il IPS deve essere in grado di concedere il sostegno necessario ai suoi membri conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili, la disposizione di cui trattasi non arriva ad esigere che un IPS disponga di risorse sufficienti per evitare la risoluzione di tutti i suoi membri, compresi gli enti di grandi dimensioni.

141    Tale conclusione non è messa in discussione dall’articolo 5 dell’indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea (BCE), del 4 novembre 2016, relativo al metodo per il riconoscimento [dei IPS] a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento n. 575/2013 (GU 2016, L 306, pag. 37), dedotto dalla ricorrente. Nemmeno la disposizione di cui trattasi, che contiene indirizzi per l’attuazione dell’articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 575/2013, prevede che un IPS debba disporre di risorse sufficienti per evitare la risoluzione di tutti i suoi membri.

142    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la prima parte del quinto motivo.

b)      Sulla seconda parte, vertente sullincompatibilità dellarticolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio» e con il principio della parità di trattamento 

143    La seconda parte del quinto motivo di ricorso è incentrata, sostanzialmente, su due censure.

1)      Sulla prima censura, vertente su una violazione del «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio»

144    La ricorrente sostiene che l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 viola il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio» che deriverebbe dal principio di proporzionalità sancito dagli articoli 16, 17 e 52 della Carta, dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e dall’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59.

145    Alla luce di detto principio, non emergerebbe con chiarezza e precisione in che modo l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» dimostrerebbe il rischio di risoluzione della ricorrente conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63.

146    Inoltre, non esisterebbe un nesso oggettivo tra l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione», di cui all’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, e quello dell’appartenenza a un IPS, previsto all’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, lettera b), di detto regolamento delegato, tale da giustificare una ponderazione relativa di detto ultimo indicatore di rischio.

147    Infine, collegando questi due indicatori di rischio, il regolamento delegato 2015/63 introdurrebbe un doppio conteggio del primo indicatore di rischio che sarebbe già stato preso in considerazione nel calcolo del contributo ex ante in forza dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento delegato.

148    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

149    Senza che occorra esaminare se la direttiva 2014/59 o un’altra disposizione del diritto dell’Unione sanciscano un «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», la prima censura della seconda parte del quinto motivo di ricorso dedotta dalla ricorrente deve essere intesa nel senso che quest’ultima afferma, in sostanza, che l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 è viziato da un errore manifesto di valutazione, poiché preclude al SRB di adattare, in maniera adeguata, i contributi annuali di base al reale profilo di rischio degli enti.

150    A tal proposito, dai precedenti punti da 107 a 111, emerge anzitutto che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto attiene all’attuazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59.

151    Inoltre, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto diretto a contestare l’affermazione del SRB secondo cui l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» costituiva un criterio oggettivo che consentiva, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, di valutare la probabilità che un ente richiedesse a un IPS un sostegno che quest’ultimo non sarebbe in grado di concedere, con conseguente rischio di risoluzione per tale ente. Pertanto, nulla indica che l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 non consenta di adeguare il contributo ex ante al reale profilo di rischio dell’ente interessato.

152    Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il metodo previsto all’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 non sfocia in un doppio conteggio dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

153    Infatti, da un lato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» si applica a tutti gli enti il cui contributo ex ante è corretto in funzione del loro profilo di rischio. Per contro, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, di detto regolamento delegato, il succitato indicatore di rischio si applica unicamente a quelli tra detti enti che appartengono a un IPS. Dall’altro, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63, l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» ha ad oggetto la valutazione dei rischi dell’ente di cui trattasi in ragione, segnatamente, delle attività che esso detiene a bilancio, del suo modello aziendale e della sua struttura organizzativa. Per contro, quando tale indicatore di rischio è applicato nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, di detto regolamento delegato, esso è impiegato per ponderare l’indicatore di rischio IPS ed è volto a valutare i rischi che un ente appartenente a un IPS rappresenta per la capacità di quest’ultimo di intervenire a sostegno dei suoi membri. Infatti, come emerge dalle considerazioni enunciate ai precedenti punti 163 e 164, i rischi valutati applicando il succitato indicatore di rischio possono variare da un ente all’altro e possono persino essere a tal punto elevati da far sì che un IPS non sia in grado di assorbire i rischi di dissesto di un ente aderente.

154    In tali circostanze, l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 non è viziato da un errore manifesto di valutazione quando prevede che l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» sia preso in considerazione nell’ambito del processo di determinazione dell’indicatore di rischio IPS.

155    Alla luce di quanto precede, la prima censura della seconda parte del quinto motivo di ricorso deve essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento

156    La ricorrente sostiene che rientra nella natura stessa di un IPS proteggere tutti i suoi membri, indipendentemente dalla loro concreta situazione di rischio, cosicché nessun ente può essere individualmente assoggettato a risoluzione finché il IPS esiste e soddisfa la sua funzione. L’affiliazione a un IPS sarebbe, quindi, una circostanza che rende tutti gli enti interessati comparabili.

157    Orbene, consentendo una distinzione tra detti enti, l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 violerebbe il principio della parità di trattamento come sancito dall’articolo 20 della Carta. Infatti, non esisterebbe alcun criterio oggettivo idoneo a giustificare detta differenza di trattamento. Il criterio previsto all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, vale a dire la «probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione», non presenterebbe alcun nesso oggettivo con il criterio effettivamente applicato dall’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento delegato per ponderare l’indicatore di rischio IPS, vale a dire l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

158    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

159    L’articolo 20 della Carta sancisce il principio di parità di trattamento il quale richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 95).

160    A tal proposito, occorre anzitutto esaminare se un ente appartenente a un IPS, come la ricorrente, si trovi in una situazione comparabile a quella degli altri enti appartenenti al medesimo IPS.

161    Secondo una giurisprudenza costante, la comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui tale atto si riferisce (v. sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

162    Quanto ai principi e agli obiettivi del settore in cui il regolamento delegato 2015/63 si inserisce, va ricordato che la natura specifica dei contributi ex ante consiste, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).

163    Alla luce di detti principi e obiettivi, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli enti appartenenti a un IPS non si trovano necessariamente tutti in una situazione comparabile in ragione di detta sola appartenenza. Infatti, come il SRB ha osservato senza essere contraddetto dalla ricorrente, i membri di un IPS, come quello cui appartiene la ricorrente, non hanno un diritto incondizionato di ricevere da parte del IPS un sostegno a copertura di tutti i loro impegni, posto che il IPS dispone di un certo potere discrezionale per decidere se sostenere o meno un membro.

164    Inoltre, il SRB e la Commissione hanno indicato che il dissesto di un ente con un bilancio ampio e complesso potrebbe esaurire integralmente i fondi di un IPS, a differenza del dissesto di enti con bilanci più contenuti e semplici. Orbene, la ricorrente non ha fornito elementi per contestare nemmeno tale affermazione.

165    Infine, come emerge dal precedente punto 151, l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» rappresenta un criterio oggettivo per valutare quali enti appartenenti a un IPS rischiano di chiedere a quest’ultimo un sostegno che esso non può concedere. Tale indicatore rappresenta pertanto un criterio oggettivo per valutare quali enti si trovino, sotto il profilo di un tale rischio, in una situazione comparabile. Tanto più che il suddetto criterio risulta coerente con uno degli obiettivi principali del SRM, vale a dire incoraggiare gli enti ad adottare modelli di funzionamento meno rischiosi.

166    Per tale motivo, la seconda censura della seconda parte del quinto motivo deve essere respinta poiché la ricorrente non può sostenere che tutti gli enti di uno stesso IPS si trovano in una situazione comparabile.

c)      Sulla terza parte, vertente sullincompatibilità dellarticolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con il principio della certezza del diritto

167    La ricorrente sostiene che l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 non soddisfa i requisiti imposti dal principio della certezza del diritto. In particolare, la disposizione di cui trattasi non spiegherebbe chiaramente in che modo il SRB debba tener conto della «ponderazione relativa dell’indicatore [“attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione”]». La norma sarebbe a tal punto indeterminata che il SRB avrebbe anche potuto classificare gli enti all’interno di due intervalli o di più di tre intervalli.

168    Inoltre, la suddetta disposizione lascerebbe al SRB la libertà di scegliere i fattori che reputa appropriati per ripartire gli enti nei diversi intervalli, cosicché non sarebbe possibile escludere un comportamento arbitrario.

169    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

170    Da un lato, dall’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 emerge con sufficiente chiarezza che, nell’ambito dell’indicatore di rischio IPS, il SRB è tenuto ad assegnare gli enti ai diversi intervalli applicando una ponderazione che tiene conto dei sotto-indicatori di rischio che compongono l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

171    Dall’altro, è stato sì osservato ai precedenti punti da 68 a 85, che l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 conferirebbero al SRB un potere discrezionale per quanto attiene alla determinazione dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» e alla ponderazione dell’indicatore di rischio IPS.

172    Tuttavia, come constatato supra, ai precedenti punti da 86 a 97, dal regolamento delegato 2015/63 emerge che l’estensione e le modalità di esercizio di detto potere discrezionale sono definite con sufficiente chiarezza, così da consentire agli enti di prevedere con un certo grado di precisione il metodo di determinazione dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

173    Per tale ragione, occorre respingere la terza parte del quinto motivo di ricorso.

d)      Sulla quarta parte, vertente sullincompatibilità dellarticolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con il principio che impone di tenere pienamente conto delle circostanze di fatto

174    La ricorrente sostiene che l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 viola il principio che impone di tenere pienamente conto delle circostanze di fatto. Infatti, la probabilità che un ente membro di un IPS sia oggetto di una risoluzione non può essere determinata sulla sola base dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione». Dovrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori cruciali che determinano il profilo di rischio dal punto di vista della probabilità di risoluzione.

175    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

176    Nella misura in cui la ricorrente invoca la violazione del «principio che impone tenere pienamente conto delle circostanze di fatto», occorre interpretare tale censura come un rimando al principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, che impone alle istituzioni e agli organi dell’Unione l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T‑263/07, EU:T:2009:351, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

177    Tuttavia, a tal proposito, la ricorrente si limita a sostenere che la Commissione, nell’adottare l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, ha ignorato taluni «fattori cruciali» che potrebbero influire sulla probabilità di risoluzione di un ente affiliato a un IPS, senza però precisare quali siano detti fattori e perché la Commissione dovesse tenerne conto.

178    La quarta parte del quinto motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.

e)      Conclusione sul quinto motivo di ricorso

179    Alla luce di quanto precede, il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.

3.      Sul settimo motivo di ricorso, vertente su uneccezione di illegittimità degli articoli 6, 7 e 9, nonché dellallegato I del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui violerebbero numerose disposizioni di grado superiore

180    La ricorrente sostiene che gli articoli 6, 7 e 9 e l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 violano il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», nonché gli articoli 16 e 20 della Carta, il principio di proporzionalità e il «principio che impone di tenere pienamente conto delle circostanze di fatto», nella misura in cui le suddette disposizioni definiscono categorie e indicatori di rischio, oltre a una procedura e formule applicabili alla loro combinazione, sulla base di un’«immagine idealizzata che non corrisponde all’esperienza reale e alla situazione effettiva di tutti gli enti [chiamati a versare contributi ex ante corretti in funzione del loro profilo di rischio]».

181    Infatti, la ponderazione degli indicatori di rischio e la loro attuazione nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63 porterebbero alla creazione di intervalli e all’assegnazione dei diversi enti a detti intervalli tali da implicare un onere oggettivamente ingiustificato, sproporzionato e discriminatorio per gli enti come la ricorrente.

182    In particolare, come emergerebbe dall’allegato II della decisione impugnata, l’applicazione dell’allegato I, titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63 sfocerebbe nella creazione di una forcella di valori eccessivamente ampia per il primo e per l’ultimo intervallo. A titolo esemplificativo, per quanto concerne l’indicatore di rischio «attività ponderate per il rischio di mercato divise per le attività totali», rientrante nella categoria di rischio IV, per la parte del contributo ex ante calcolato sulla base dell’unione, la ricorrente ricadrebbe con il suo valore in [riservato] (1)% del [riservato] intervallo, [riservato], e sarebbe equiparata a un ente che presenta un valore di [riservato] volte superiore, vale a dire di [riservato]%, mentre [riservato]. Lo stesso varrebbe per la parte di detto indicatore di rischio calcolata sulla base nazionale e per gli altri indicatori di rischio, come l’indicatore «esposizione a derivati, divisa per il capitale primario di classe 1».

183    Inoltre, dall’allegato II della decisione impugnata emergerebbe altresì che, per quanto attiene a sei dei nove indicatori di rischio di categoria di rischio IV menzionati all’articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento delegato 2015/63, numerosi intervalli non sono stati occupati, mentre i primi intervalli comprenderebbero ciascuno un ampio numero di enti, situazione questa non conforme alla formulazione dell’allegato I di detto regolamento delegato in forza del quale il SRB deve assegnare lo stesso numero di enti a ciascun intervallo. Ciò dimostrerebbe che la Commissione ha creato una normativa la cui applicazione sfocia in risultati incoerenti che non rispecchiano il profilo di rischio degli enti assoggettati ai contributi ex ante.

184    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

185    In primo luogo, occorre esaminare la compatibilità dell’allegato I, titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63 con il principio della parità di trattamento, come sancito dall’articolo 20 della Carta.

186    Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 159, occorre, in primo luogo, valutare se detti enti si trovino in una situazione comparabile.

187    In applicazione dell’allegato I, titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, compete al SRB calcolare, in un primo momento, un numero di intervalli al fine di comparare tra loro gli enti alla luce dei diversi indicatori e sotto-indicatori di rischio. In un secondo momento, spetta al SRB assegnare, in linea di principio, lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l’assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi. In un terzo momento, compete al SRB assegnare a tutti gli enti all’interno di un determinato intervallo lo stesso punteggio, denominato «indicatore discretizzato», di cui esso deve tener conto per il resto del calcolo del loro fattore di correzione.

188    Non è escluso che l’applicazione di questo metodo, detto «di binning» (raggruppamento), come introdotto dall’allegato I, titolo «Fase 2», del regolamento delegato 2015/63, possa sfociare, nella prassi, in situazioni in cui enti con valori per un determinato indicatore di rischio vicini a quelli di enti assegnati a un intervallo precedente siano, tuttavia, assegnati a un intervallo successivo, contenente enti che hanno, per tale stesso indicatore di rischio, valori che potrebbero essere talvolta notevolmente superiori. Tale conseguenza deriva dall’applicazione della regola di cui all’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, del regolamento delegato 2015/63, in base alla quale il SRB assegna, in linea di principio, lo stesso numero di enti ad ogni intervallo.

189    Alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 161 e 162, per esaminare se gli enti assegnati allo stesso intervallo, ma aventi valori tra loro notevolmente diversi per uno stesso indicatore di rischio, si trovino in una situazione comparabile, occorre considerare gli obiettivi del SRM e, in particolare, quello di incoraggiare gli enti ad adottare modelli di funzionamento meno rischiosi.

190    Occorre osservare che, tenuto conto del fatto che uno dei principali obiettivi del SRM consiste nell’incoraggiare gli enti interessati ad adottare modelli di funzionamento meno rischiosi, gli enti assegnati a un medesimo intervallo, ma aventi valori tra loro notevolmente diversi per lo stesso indicatore di rischio, non si trovano in situazioni comparabili poiché presentano caratteristiche differenti sotto il profilo del livello di rischio misurato da detto indicatore.

191    Tuttavia, come emerge dal precedente punto 187, tali enti sono trattati allo stesso modo, poiché sono assegnati al medesimo intervallo relativo a detto indicatore di rischio e si vedono così attribuire il medesimo indicatore discretizzato, di cui il SRB terrà conto per il calcolo del fattore di correzione.

192    Ciò premesso, quando persone che si trovano in situazioni differenti sono trattate in maniera uguale, non sussiste tuttavia una violazione del principio della parità di trattamento se un siffatto trattamento è debitamente giustificato (v. sentenza del 7 marzo 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

193    Ciò avviene qualora tale trattamento sia collegato a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l’effetto di instaurare una differenza siffatta e quest’ultima sia proporzionata a tale scopo (v. sentenza del 7 marzo 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

194    A tal proposito, la Corte ha riconosciuto la legittimità dell’obiettivo consistente, per un’istituzione dell’Unione, nello stabilire norme generali che possano essere facilmente applicate e agevolmente controllate dalle autorità competenti (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 2015, Sopora, C‑512/13, EU:C:2015:108, punto 33, e del 7 marzo 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, punto 60).

195    Nel caso di specie, occorre osservare che il regolamento delegato 2015/63 è conforme a tale obiettivo.

196    Infatti, il regolamento delegato 2015/63 ha previsto un metodo di correzione dei contributi ex ante in linea con il profilo di rischio degli enti che consiste nel comparare i loro profili di rischio sulla base di valori che detti enti ottengono per una serie di indicatori di rischio.

197    Il metodo di binning, come descritto al precedente punto 187, consente al SRB di gestire in maniera efficace un ampio numero di dati di cui esso deve tener conto per compiere la comparazione citata al precedente punto 196, evitando nel contempo, per quanto possibile, che la presenza di valori detti estremi, che si discostano cioè fortemente dalla media, sfoci in paragoni fuorvianti.

198    Infatti, come emerge, segnatamente, dallo studio tecnico del JRC, relativo al regolamento delegato 2015/63, uno degli obiettivi del metodo di binning è di prevedere un metodo semplice per confrontare il gran numero di dati dichiarati dagli enti il cui contributo ex ante è corretto in funzione del loro profilo di rischio. Inoltre, detto metodo consente di evitare che la presenza di enti con valori estremi faccia sì che ad enti con valori particolarmente negativi per taluni indicatori di rischio sia comunque assegnato un punteggio indicante un profilo di rischio poco elevato per detto indicatore.

199    Inoltre, per quanto attiene alla proporzionalità del metodo di binning alla luce dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi, occorre ricordare che, come emerge dai precedenti punti da 107 a 111, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

200    In tali circostanze e conformemente alla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 80, 81 e 91; del 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e a./BCE, T‑698/16, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2022:737, punti 221 e 222 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 dicembre 2022, Firearms United Network e a./Commissione, T‑187/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2022:848, punti 122 e 123 e giurisprudenza ivi citata), il controllo, da parte del Tribunale, del rispetto del principio di proporzionalità deve limitarsi a esaminare se il metodo di binning sia manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo che la Commissione intende perseguire, se esso vada manifestamente al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo o se comporti inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto a detto obiettivo.

201    Quanto alla questione se il metodo di binning consenta di conseguire l’obiettivo perseguito, come precisato ai precedenti punti 197 e 198, occorre osservare che detto metodo è un metodo statistico riconosciuto, come risulta, segnatamente, dallo studio tecnico del JRC. Parimenti, detto metodo impiega criteri oggettivi ai fini della determinazione dei contributi ex ante, vale a dire, segnatamente, una formula matematica prevista nell’allegato I, titolo «Fase 2», punto 2, del regolamento delegato 2015/63.

202    Inoltre, il metodo di binning consente di confrontare agevolmente i dati di un ampio numero di enti e di calcolare in maniera efficace ed oggettiva i loro contributi ex ante.

203    Pertanto, il metodo di cui trattasi permette di raggiungere l’obiettivo perseguito, consistente nello stabilire un metodo semplice e agevolmente controllabile per confrontare un ampio numero di dati ai fini del calcolo dei contributi ex ante.

204    Inoltre, la ricorrente non dimostra che il metodo di binning oltrepassi manifestamente i limiti di quanto necessario alla realizzazione dell’obiettivo perseguito. In particolare, essa non ha dimostrato che un altro metodo di comparazione dei profili di rischio degli enti comporterebbe, per essi, manifestamente meno inconvenienti rispetto al metodo di binning, consentendo allo stesso tempo di conseguire il suddetto obiettivo con la medesima efficacia.

205    Infine, è vero, come osservato al precedente punto 188, che detto metodo statistico potrebbe, nella prassi, far sì che, in taluni casi, enti con valori notevolmente diversi si vengano, ciononostante, a trovare nello stesso intervallo, come risulterebbe dall’allegato II della decisione impugnata. Tuttavia, una siffatta circostanza non può essere considerata come un inconveniente manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi.

206    Occorre rilevare, infatti, in primis, che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63, i contributi ex ante possono essere corretti soltanto nei limiti della forcella di un coefficiente compreso tra 0,8 e 1,5. Il contributo annuale di base resta così l’elemento preponderante per la determinazione del contributo ex ante alla luce del profilo di rischio degli enti.

207    Come emerge dallo studio empirico condotto preliminarmente all’adozione del regolamento delegato 2015/63, i cui risultati sono stati sintetizzati nello studio tecnico del JRC, il fenomeno statistico identificato ai punti 188 e 205 è, inoltre, limitato, poiché tende a verificarsi soprattutto negli ultimi intervalli e non nella grande maggioranza di essi.

208    Gli enti che si trovano in questi ultimi intervalli hanno poi sempre valori più elevati per l’indicatore di rischio interessato rispetto agli enti assegnati a intervalli inferiori.

209    Infine, il metodo della correzione dei contributi ex ante al profilo di rischio tiene conto di una molteplicità di indicatori di rischio, come emerge dall’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63. Un ente è, quindi, assegnato, nel complesso, a una molteplicità di intervalli in funzione dei suoi valori e di quelli degli altri enti per ciascun indicatore di rischio.

210    Orbene, come emerge dallo studio tecnico del JRC menzionato al precedente punto 207, gli enti tendono a rientrare in intervalli differenti per i diversi indicatori di rischio. Per tale motivo, se un ente si colloca nell’ultimo intervallo per un determinato indicatore di rischio e si vede così equiparato ad enti con valori notevolmente superiori, ciò non accade, di norma, per altri indicatori di rischio, il che consente di effettuare una comparazione complessiva degli enti interessati.

211    In tali circostanze, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 20 della Carta e il principio di proporzionalità ostano all’utilizzo del metodo di binning.

212    Inoltre, il fenomeno descritto ai precedenti punti 209 e 210, è esemplificato dal calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2021, come attestato dalla sua scheda individuale. Infatti, per quanto attiene alla parte del suo contributo ex ante calcolato sulla base dell’Unione, la ricorrente si ritrova nel [riservato] intervallo per [riservato]. Per contro, la ricorrente non si ritrova nel [riservato] intervallo per nessuno degli indicatori di rischio rientranti nelle categorie di rischio [riservato], mentre [riservato].

213    La situazione è peraltro simile per la parte del contributo ex ante della ricorrente calcolato sulla base nazionale. Dalla sua scheda individuale emerge che la ricorrente si trova nel [riservato] intervallo per [riservato]. Per contro, essa non si trova nel [riservato] intervallo per nessuno degli indicatori di rischio che compongono le [riservato] categorie di rischio.

214    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura relativa alla violazione di un «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», non è necessario pronunciarsi sulla questione se esista, nel diritto dell’Unione, un siffatto principio. Tale censura può essere compresa nel senso che la ricorrente addebita alla Commissione, in realtà, di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione nel prevedere il metodo di binning, poiché quest’ultimo impedirebbe al SRB di adattare, in maniera adeguata, i contributi annuali di base al profilo di rischio reale degli enti.

215    Orbene, alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti punti da 201 a 211, la ricorrente non può sostenere che la Commissione sia incorsa, introducendo il metodo di binning, in un errore manifesto di valutazione.

216    Per quanto attiene, in terzo luogo, alla compatibilità del metodo di binning con l’articolo 16 della Carta e con il principio che impone di tenere pienamente conto delle circostanze di fatto, la ricorrente non sviluppa alcun argomento autonomo e mirato concernente la violazione di detto articolo e di detto principio, limitandosi a invocarne la violazione.

217    A tal proposito, dalla giurisprudenza emerge che, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Pertanto, qualsiasi motivo di ricorso che non sia sufficientemente sviluppato nell’atto introduttivo del giudizio deve essere considerato irricevibile. Requisiti analoghi sono imposti quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto. Tale eccezione di irricevibilità di ordine pubblico deve essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenze del 30 giugno 2021, Italia/Commissione, T‑265/19, non pubblicata, EU:T:2021:392, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 luglio 2021, Bateni/Consiglio, T‑455/17, EU:T:2021:411, punto 135 e giurisprudenza ivi citata).

218    Le censure menzionate al punto 216, devono essere respinte in quanto irricevibili poiché non rispondono ai suddetti requisiti.

219    Da ultimo, con riferimento all’asserita illegittimità degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 o di altre parti dell’allegato I di detto regolamento, diverse da quella di cui titolo «Fase 2», la ricorrente non sviluppa, all’interno del proprio ricorso, alcuna argomentazione autonoma e mirata che vada oltre l’argomentazione esaminata in precedenza.

220    L’eccezione di illegittimità di queste ultime disposizioni deve, pertanto, essere respinta.

221    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il settimo motivo di ricorso.

4.      Sul decimo motivo di ricorso, vertente su uneccezione di illegittimità dellarticolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui violerebbe larticolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 e il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio»

222    La ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato 2015/63 poiché, nella misura in cui detta disposizione consente al SRB di disapplicare, per un periodo indeterminato, nell’ambito del calcolo dei contributi ex ante, uno o più indicatori di rischio se non sono disponibili i dati per tali indicatori, la Commissione non avrebbe rispettato l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, che le avrebbe imposto di tener conto di tutti gli elementi previsti da detta disposizione nell’adottare il regolamento delegato 2015/63.

223    Più in concreto, a fronte dell’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato 2015/63, per il periodo di contribuzione 2021 il SRB non avrebbe tenuto conto, nell’ambito della categoria di rischio «esposizione al rischio», dell’indicatore di rischio «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al [requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)]», nell’ambito della categoria di rischio «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» dell’indicatore di rischio «coefficiente netto di finanziamento stabile» e, nell’ambito della categoria di rischio IV degli indicatori di rischio «complessità» e «possibilità di risoluzione».

224    Per le medesime ragioni, l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato 2015/63 violerebbe anche il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio».

225    Il SRB e la Commissione contestano tale argomento.

226    In via preliminare, occorre precisare, da un lato, che, nell’ambito del decimo motivo, la ricorrente si limita a sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

227    Dall’altro lato, senza che occorra esaminare se la direttiva 2014/59 o una diversa norma del diritto dell’Unione sancisca un «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio», la censura della ricorrente vertente sulla violazione di detto principio deve essere intesa nel senso che essa sostiene, in sostanza, che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è viziato da un errore manifesto di valutazione, in quanto la disposizione di cui trattasi impedirebbe al SRB di adattare, in maniera adeguata, i contributi annuali di base al profilo di rischio reale degli enti.

228    Tanto precisato, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, dal titolo «Disposizioni transitorie», un indicatore di rischio non si applica finché le informazioni richieste da un indicatore di rischio specifico di cui all’allegato II di detto regolamento delegato non ricadono negli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza citati all’articolo 14 di detto regolamento delegato, vale a dire negli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento n. 575/2013 (GU 2014, L 191, pag. 1), o, se del caso, a livello di Stati membri.

229    A tale riguardo, occorre ricordare che il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, il quale obbliga la Commissione a tener conto di tutti gli elementi elencati alle lettere da a) a h) di tale disposizione al fine di precisare la nozione di «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente».

230    Ciononostante, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 autorizza il SRB, in via transitoria, a non applicare alcuni di detti elementi, che si riflettono negli indicatori di rischio previsti dal regolamento delegato in parola.

231    A questo proposito, va sottolineato che, se l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 obbliga, di certo, la Commissione a «tener conto» di tutti gli elementi elencati nell’articolo 103, paragrafo 7, lettere da a) a h), della direttiva 2014/59, tale disposizione non precisa in che modo essa ne debba tener conto. A tal fine e come ricordato ai punti dai precedenti punti da 107 a 111, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale quanto all’attuazione della disposizione di cui trattasi.

232    Orbene, un siffatto potere discrezionale può comportare, se del caso, la necessità di prevedere periodi transitori in relazione all’applicazione degli elementi elencati all’articolo 103, paragrafo 7, lettere da a) a h), della direttiva 2014/59, a causa, in particolare, dell’indisponibilità dei dati necessari per il calcolo degli indicatori di rischio fondati su detti elementi.

233    L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 introduce un siffatto periodo transitorio poiché non autorizza il SRB a disapplicare taluni di detti elementi per un periodo indefinito, ma soltanto in via transitoria, come risulta dal titolo dell’articolo 20 di detto regolamento delegato e dalle condizioni di applicazione del suo paragrafo 1.

234    Inoltre, in linea con il SRB e con la Commissione, occorre osservare che la giustificazione del periodo transitorio previsto dalla suddetta disposizione è strettamente legata al carattere progressivo del processo di attuazione dei corrispondenti requisiti prudenziali e di segnalazione. Infatti, come emerge, segnatamente, dal considerando 6 della direttiva 2014/59, il regolamento delegato 2015/63 è stato adottato in un momento in cui detti requisiti non erano stati ancora stabiliti definitivamente o erano ancora oggetto di adeguamenti. A tal proposito, la ricorrente non ha contestato in modo soddisfacente l’affermazione del SRB secondo cui le autorità competenti determinerebbero progressivamente taluni di detti requisiti che, a loro volta, influenzerebbero i dati che dovevano essere disponibili per calcolare gli indicatori di rischio previsti dal regolamento delegato 2015/63. Ne consegue che tali dati necessari per il calcolo di taluni di detti indicatori di rischio potevano non essere disponibili per tutti gli enti interessati o, quantomeno, per tutti gli enti stabiliti in uno Stato membro, durante, quantomeno, una parte del periodo iniziale, fermo restando che i dati di cui trattasi potevano non essere dichiarati quali informazioni prudenziali ai sensi del diritto dell’Unione o, se del caso, del diritto nazionale.

235    In tale contesto, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 mira ad evitare che oneri sproporzionati o discriminatori siano, se del caso, imposti agli enti in sede di calcolo dei contributi ex ante proprio a causa di tale attuazione progressiva dei requisiti prudenziali e dei relativi obblighi di segnalazione. Infatti, il calcolo di cui trattasi implica un esercizio di comparazione. A tal proposito, il SRB ha spiegato, sostanzialmente, senza essere contraddetto, che, se i dati indispensabili per il calcolo di determinati indicatori di rischio non fossero dichiarati a titolo di informazioni prudenziali da tutti gli enti o, quantomeno, da tutti gli enti stabiliti in uno Stato membro, esso sarebbe obbligato a prendere in considerazione dati relativi a tali indicatori che non sono, tuttavia, comparabili.

236    Infine, è sì vero che l’eccezione prevista all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 può portare a una situazione in cui taluni indicatori di rischio previsti all’articolo 6 di detto regolamento delegato resterebbero inapplicati per tutto il periodo iniziale. Tuttavia, da un lato, una siffatta conseguenza è il risultato del carattere progressivo dell’attuazione dei requisiti prudenziali, come indicata al precedente punto 234. Dall’altro lato, come emerge dall’articolo 71 del regolamento n. 806/2014, i suddetti indicatori di rischio si applicano anche al di là del periodo iniziale.

237    In tali circostanze e tenuto conto delle considerazioni svolte al precedente punto 231, la ricorrente non ha dimostrato che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sia viziato da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o, ancora, che esso oltrepassi manifestamente i limiti dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alla Commissione dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.

238    Di conseguenza, il decimo motivo di ricorso deve essere respinto.

B.      Sui motivi di ricorso vertenti sulla legittimità della decisione impugnata

1.      Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con larticolo 3 del regolamento n. 1

239    Dal fascicolo emerge che l’avviso di riscossione del 21 aprile 2021 della BaFin era accompagnato dalla versione in lingua inglese della decisione impugnata, compresi i suoi allegati, e da una loro traduzione libera in lingua tedesca. In base all’avviso di riscossione, solo la versione in lingua inglese della decisione impugnata fa fede.

240    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1, in quanto specifica che è la sola versione inglese a fare fede, benché la ricorrente avesse espressamente scelto il tedesco come lingua ufficiale da applicare nel corso del procedimento amministrativo. Posto che la ricorrente non ha espressamente rinunciato al suo diritto di comunicare con il SRB in tedesco, il fatto che quest’ultimo abbia redatto anche una versione ufficiosa della decisione impugnata in tale lingua non può sanare detto vizio, tanto più che quest’ultima presenta divergenze significative rispetto alla decisione impugnata nella sua versione in inglese.

241    Il SRB contesta tale argomento.

242    Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al SRB si applica il regolamento n. 1.

243    Dall’articolo 3 del regolamento n. 1 si evince che i testi, diretti dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione europea a uno Stato membro o a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, devono essere redatti nella lingua di tale Stato.

244    Tuttavia, in forza dell’articolo 81, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, il SRB può concordare con le ANR la lingua in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle ANR o che queste ultime devono inviare, cosicché tale disposizione costituisce una norma speciale rispetto all’articolo 3 del regolamento n. 1.

245    Orbene, il SRB ha dato applicazione a detto articolo 81, paragrafo 4, concludendo con le ANR un accordo sulle modalità pratiche di cooperazione all’interno del SRM, confermato con la decisione SRB/PS/2018/15 del SRB, del 17 dicembre 2018, che stabilisce le modalità pratiche di cooperazione tra il SRB e le ANR all’interno del SRM (in prosieguo: l’«accordo SRB-ANR»).

246    Di conseguenza, occorre esaminare se la decisione impugnata abbia rispettato le modalità previste in tale accordo.

247    In forza dell’articolo 4, paragrafo 6, dell’accordo SRB-ANR, gli atti giuridici del SRB indirizzati alle ANR in vista della loro attuazione in forza del diritto nazionale sono adottati in lingua inglese, fermo restando che la versione di detti atti in tale lingua è giuridicamente vincolante.

248    A tal proposito, dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 emerge che il SRB è tenuto a comunicare alle ANR interessate le sue decisioni relative al calcolo dei contributi ex ante.

249    Conformemente a detta disposizione, il SRB ha precisato, nell’articolo 2 del dispositivo della decisione impugnata, che quest’ultima sarebbe stata comunicata alla ANR tedesca, nella sua veste di destinataria, con le stesse modalità delle altre ANR.

250    Ne consegue che la decisione impugnata rientra nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, dell’accordo SRB-ANR.

251    Conformemente all’articolo 81, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, il SRB poteva, pertanto, redigere la decisione impugnata in lingua inglese. In tali circostanze, la ricorrente non può addebitare ad esso di aver violato l’articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento o l’articolo 3 del regolamento n. 1.

252    Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

253    Occorre anzitutto respingere l’argomento della ricorrente, secondo cui essa avrebbe scelto di ricevere i documenti del SRB nel corso della fase amministrativa in lingua tedesca, con la conseguenza che il SRB sarebbe stato tenuto a comunicarle la decisione impugnata in tale lingua.

254    Benché dal modulo prodotto quale allegato A.10 all’atto introduttivo emerga che la ricorrente ha in effetti optato in tal senso, detta scelta riguarda unicamente lo scambio di documenti tra la ricorrente e il SRB e non può riguardare le decisioni relative ai contributi ex ante, posto che tali decisioni sono dirette dal SRB alle ANR.

255    Inoltre, non può essere nemmeno accolto l’argomento della ricorrente secondo cui essa è direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata e ha, pertanto, diritto di riceverne una copia ufficiale in lingua tedesca.

256    Da un lato, tale argomento non tiene conto della formulazione dell’articolo 81, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 e l’articolo 4, paragrafo 6, dell’accordo SRB-ANR.

257    Dall’altro, dalla giurisprudenza si evince che il diritto dell’Unione non contempla un principio generale che assicura a ciascuna persona il diritto a che ogni atto che può ledere i suoi interessi venga redatto nella sua lingua in qualsiasi circostanza e in virtù del quale gli organi dell’Unione siano tenuti, senza previsione di alcuna possibilità di deroga, ad utilizzare la totalità delle lingue ufficiali in qualsiasi situazione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

258    Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

2.      Sul secondo motivo di ricorso, vertente su difetti di motivazione

259    Il secondo motivo di ricorso si articola in sette parti.

a)      Osservazioni preliminari

260    L’articolo 296, secondo comma, TFUE stabilisce che gli atti giuridici devono essere motivati. Parimenti, il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, prevede l’obbligo, per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, di motivare le loro decisioni.

261    La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza particolare in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro tale decisione e consente al giudice competente di esercitare il suo controllo e costituisce, quindi, una delle condizioni di efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

262    Una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, dell’interesse che coloro che sono interessati dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

263    Al fine di esaminare se tale motivazione sia sufficiente per quanto concerne una decisione che fissa i contributi ex ante, si deve ricordare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che la motivazione di qualsiasi decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione che ponga a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro debba necessariamente comprendere tutti gli elementi che consentono al suo destinatario di verificare l’esattezza del calcolo dell’importo di tale somma di denaro (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

264    In secondo luogo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il quale si concretizza, in particolare, all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

265    In terzo luogo, ritenere che la motivazione della decisione del SRB che fissa contributi ex ante debba necessariamente consentire agli enti di verificare l’esattezza del calcolo del loro contributo ex ante significherebbe, necessariamente, vietare al legislatore dell’Unione di stabilire un metodo di calcolo di tale contributo che includa dati il cui carattere riservato è tutelato dal diritto dell’Unione e, pertanto, ridurre eccessivamente l’ampio potere discrezionale di cui deve disporre, a tal fine, detto legislatore, impedendo, segnatamente, a quest’ultimo di optare per un metodo di calcolo idoneo ad assicurare un adeguamento dinamico del finanziamento del SRF all’evoluzione del settore finanziario, mediante la valutazione comparata, in particolare, della situazione finanziaria di ciascun ente autorizzato sul territorio di uno Stato membro partecipante al SRF (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 118).

266    In quarto luogo, sebbene da quanto precede risulti che l’obbligo di motivazione gravante sul SRB deve essere bilanciato, in considerazione della logica del sistema di finanziamento del SRF e del metodo di calcolo stabilito dal legislatore dell’Unione, con l’obbligo del SRB di rispettare il segreto commerciale degli enti interessati, resta il fatto che quest’ultimo obbligo non deve essere inteso in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 120).

267    Tuttavia, non si può ritenere, nell’ambito del bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale, che motivare una decisione che pone a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro senza fornirgli tutti gli elementi che consentano di verificare con esattezza il calcolo dell’importo di tale somma di denaro pregiudichi necessariamente, in ogni caso, la sostanza dell’obbligo di motivazione (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 121).

268    Per quanto concerne la decisione del SRB che fissa contributi ex ante, l’obbligo di motivazione deve essere considerato rispettato qualora i soggetti interessati da tale decisione, pur ricevendo i dati coperti dal segreto commerciale, dispongano del metodo di calcolo utilizzato dal SRB e di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, in che modo la loro situazione individuale sia stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del loro contributo ex ante, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

269    In un caso del genere, tali soggetti sono, infatti, in grado di verificare se il loro contributo ex ante sia stato fissato in modo arbitrario, trascurando la realtà della loro situazione economica o utilizzando dati relativi al resto del settore finanziario che non sono plausibili. Detti soggetti possono, pertanto, comprendere le ragioni della decisione che fissa il loro contributo ex ante e valutare se sia utile proporre un ricorso avverso tale decisione, cosicché sarebbe eccessivo pretendere che il SRB comunichi ciascuno dei dati numerici sui quali si basa il calcolo del contributo ex ante di ciascun ente interessato (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 123).

270    Da quanto precede risulta che il SRB non è, in particolare, tenuto a fornire a un ente i dati che gli consentano di verificare, in modo completo, l’esattezza del valore del fattore di correzione, poiché tale verifica presupporrebbe di disporre di dati coperti dal segreto commerciale relativi alla situazione economica di ciascuno degli altri enti interessati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 135).

271    Per contro, spetta al SRB pubblicare o trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative a tali enti, utilizzate per calcolare detto contributo, nei limiti in cui dette informazioni possono essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 166).

272    Tra le informazioni che devono quindi essere messe a disposizione degli enti figurano, in particolare, i valori limite di ogni intervallo e quelli dei relativi indicatori di rischio, sulla base dei quali il contributo ex ante degli enti è stato corretto in funzione del profilo di rischio di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 167).

273    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente sviluppati nell’ambito del secondo motivo di ricorso.

b)      Sulla prima parte, vertente sulla lingua facente fede della decisione impugnata

274    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non esiste in una lingua da essa espressamente scelta in forza dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, vale a dire il tedesco. Inoltre, la versione in inglese della decisione impugnata, facente fede, e la traduzione in tedesco presenterebbero talune differenze su punti essenziali.

275    Il SRB contesta tale argomento.

276    Per quanto attiene, da un lato, all’inesistenza della decisione impugnata nella lingua scelta dalla ricorrente, detta censura riprende, sostanzialmente, il primo motivo di ricorso e deve pertanto essere respinta per le ragioni enunciate ai precedenti punti da 242 a 257. Con riferimento, dall’altro, alla censura vertente sulle differenze tra le versioni linguistiche di detta decisione, la ricorrente individua soltanto un punto in cui la versione in inglese si discosterebbe dalla sua traduzione in tedesco, vale a dire il suo considerando 114, relativo alla creazione di tre intervalli per l’indicatore di rischio IPS. Orbene, anche ammettendo che una siffatta discrepanza a livello linguistico esista, la ricorrente non spiega in che modo essa le avrebbe impedito di comprendere i motivi per cui il SRB ha creato tre intervalli per l’indicatore di rischio IPS.

277    La prima parte del secondo motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.

c)      Sulla seconda parte, vertente sulla complessità della motivazione del calcolo del contributo ex ante

278    La ricorrente sostiene, anzitutto, che le spiegazioni fornite dal SRB nella decisione impugnata e suddivise in quattro documenti distinti sono eccessivamente complesse e poco trasparenti.

279    Inoltre, lo strumento di calcolo utilizzato dal SRB per calcolare i contributi ex ante non sarebbe accessibile né alla ricorrente, né al Tribunale.

280    Infine, i difetti della motivazione della decisione impugnata troverebbero ulteriore conferma nel fatto che il SRB ha approfondito la motivazione della decisione fissando i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022.

281    Il SRB contesta tale argomento.

282    Anzitutto, la ricorrente non spiega adeguatamente in che modo la ripartizione della decisione impugnata in quattro documenti renda detta decisione incomprensibile ed integri, pertanto, un difetto di motivazione.

283    Parimenti, la ricorrente asserisce che i documenti che compongono la decisione impugnata sono tra loro collegati da numerosi rinvii e rimandi incrociati, tali da impedire una piena comprensione di ciascun elemento di calcolo, senza tuttavia fornire alcun esempio di un elemento divenuto incomprensibile per tale ragione.

284    Per quanto attiene poi allo strumento di calcolo utilizzato dal SRB per calcolare i contributi ex ante, occorre osservare che la censura della ricorrente riguarda, in base ai chiarimenti da essa forniti in udienza, lo strumento di calcolo sotto forma di un software utilizzato internamente dal SRB per calcolare i contributi ex ante dovuto per il periodo di contribuzione 2021 da tutti gli enti.

285    Orbene, la ricorrente non può addebitare al SRB di non averle dato accesso a un siffatto strumento, poiché essa non ha fornito al Tribunale alcun elemento concreto idoneo a spiegare i motivi per cui un tale accesso sarebbe stato necessario per adeguarsi ai requisiti risultanti dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 268, 271 e 272.

286    Infine, il fatto che il SRB abbia asseritamente approfondito la motivazione della decisione che fissa i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 non è, da solo, pertinente per valutare se la decisione impugnata sia sufficientemente motivata. Infatti, la motivazione di quest’ultima decisione non può essere esaminata alla luce di quella di un atto adottato circa un anno dopo la decisione impugnata.

287    Alla luce di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

d)      Sulla sesta parte, vertente sulla conservazione dei dati degli altri enti

288    Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata è insufficiente poiché il SRB non ha divulgato i dati degli altri enti che costituivano la base del calcolo dei contributi ex ante, lasciandola così in uno stato di incertezza quanto all’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante. Il SRB non avrebbe in tal modo garantito un giusto equilibrio tra obbligo di motivazione e segreto commerciale.

289    Il SRB contesta tale argomento.

290    Al considerando 88 della decisione impugnata, il SRB ha osservato che «i segreti commerciali degli enti – vale a dire, tutte le informazioni sull’attività professionale degli enti che, in caso di divulgazione a un concorrente e/o a un pubblico più ampio, potrebbero pregiudicare in modo significativo gli interessi degli enti – [erano] considerati informazioni riservate». Esso ha aggiunto che, «[n]el contesto del calcolo dei contributi ex ante (...), le informazioni individuali trasmesse dagli enti attraverso i moduli di [dichiarazione] (...), sulle quali [esso] si basa[va] per calcolare il loro contributo ex ante, [erano] considerate segreti commerciali».

291    Inoltre, ai considerando da 90 a 92 della decisione impugnata, il SRB ha rilevato che gli era vietato «divulgare i punti-dato individuali degli enti che [erano] alla base dei calcoli in [detta decisione]», mentre era autorizzato solo a «divulgare i dati aggregati e comuni, dal momento che questi dati [erano] in forma collettiva». Ciò premesso, gli enti beneficiavano, secondo detta decisione, di una «trasparenza totale quanto al calcolo del loro [contributo annuale di base] e del loro fattore di correzione» per le fasi di calcolo di tale contributo, come definite nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, che vertevano sul «calcolo degli indicatori grezzi» (fase 1), sul «riscalaggio degli indicatori» (fase 3) e sul «calcolo dell’indicatore composito» (fase 5). Inoltre, gli enti erano in grado di ottenere «punti di dati comuni utilizzati indifferentemente dal SRB per tutti gli enti soggetti alla correzione in funzione del loro profilo di rischio» per le fasi di calcolo relative alla «discretizzazione degli indicatori» (fase 2), all’«inclusione del segno attribuito» (fase 4) e al «calcolo dei contributi annuali» (fase 6).

292    In proposito occorre ricordare, in primo luogo, che il principio stesso del metodo di calcolo dei contributi ex ante, quale risulta dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, implica l’impiego, da parte del SRB, di dati coperti dal segreto commerciale che non possono essere riportati nella motivazione della decisione di fissazione dei contributi ex ante (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 114).

293    In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’obbligo di motivazione non impone al SRB di far figurare, nella decisione impugnata, considerazioni dettagliate attestanti il carattere riservato di ciascuna categoria di dati trasmessi dagli enti.

294    Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 262, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni.

295    Orbene, da un lato, dalle considerazioni esposte nel considerando 88 della decisione impugnata emerge che il SRB ha ritenuto che l’insieme dei dati dichiarati da ciascun ente fosse coperto, nel suo complesso, dal segreto commerciale, poiché la divulgazione di tali dati a un concorrente o a un pubblico più ampio avrebbe potuto gravemente pregiudicare gli interessi dell’ente interessato.

296    Dall’altro lato, dato che la ricorrente ha fornito i propri dati ai fini del calcolo dei contributi ex ante, conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63, essa aveva piena conoscenza della natura e delle caratteristiche generali di ciascuna categoria di tali dati. Essa era quindi in grado, in particolare, di valutare in che misura ciascuna di tali categorie di dati potesse comportare informazioni riservate.

297    In tali circostanze, la ricorrente disponeva di informazioni sufficienti per comprendere e, se del caso, contestare le ragioni per le quali il SRB aveva ritenuto che i dati individuali degli altri enti fossero coperti dal segreto commerciale. Essa poteva, segnatamente, contestare, alla luce della natura e delle caratteristiche generali di ciascuna categoria di tali dati, la valutazione del SRB contenuta nel considerando 88 della decisione impugnata, secondo cui detti dati erano segreti e la loro divulgazione avrebbe potuto gravemente pregiudicare gli interessi dell’ente interessato. Pertanto, essa disponeva di tutti gli elementi necessari per poter contestare l’inosservanza da parte del SRB dei requisiti individuati dalla Corte in materia di bilanciamento dell’obbligo di motivazione con il principio di tutela del segreto commerciale, quali ricordati nei precedenti punti 268, 271 e 272.

298    Orbene, la ricorrente non ha fornito elementi diretti a mettere in discussione la valutazione del SRB secondo cui i dati individuali degli altri enti erano coperti dal segreto commerciale.

299    Alla luce di quanto precede, la ricorrente non può sostenere che la decisione impugnata non è adeguatamente motivata poiché non fornisce i dati individuali degli altri enti che consentono di verificare il calcolo del suo contributo ex ante.

300    Tale conclusione non confutata dall’argomento della ricorrente secondo cui il SRB, per adempiere il suo obbligo di motivazione, deve fornirle, in forma anonima, un elenco di tutti i dati degli enti che si trovano nel suo stesso intervallo.

301    Da un lato, imporre al SRB una siffatta condizione oltrepasserebbe i requisiti fissati dalla giurisprudenza e ricordati nei punti precedenti 268, 271 e 272.

302    Dall’altro, il SRB ha sostenuto, senza essere seriamente contraddetto su questo punto, che anche un elenco contenente dati anonimi per un determinato intervallo rischiava di consentire agli operatori economici attivi nel settore bancario, quali operatori accorti, di venire a conoscenza dei segreti commerciali di taluni enti. A tal proposito, la ricorrente non ha contestato, in particolare, il fatto che tali operatori fossero a conoscenza di quali enti tendevano ad avere valori elevati per determinati indicatori di rischio. Orbene, se, ogni anno, tali operatori ricevessero elenchi contenenti i suddetti dati, essi potrebbero seguire l’evoluzione degli indicatori di rischio degli enti di cui trattasi, benché composti da dati commercialmente sensibili. Un siffatto rischio sussiste, in particolare, per gli enti di grandi dimensioni e per quelli stabiliti in Stati membri con un numero limitato di enti chiamati a versare il contributo ex ante. Infatti, non è escluso che, in tali casi, un operatore accorto sia in grado di risalire all’identità degli enti benché i dati di cui trattasi siano stati resi anonimi. Non si può, pertanto, addebitare al SRB di non aver predisposto un elenco di tutti i dati anonimi degli enti rientranti in uno stesso intervallo.

303    Alla luce di quanto precede, la sesta parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

e)      Sulla terza parte, vertente sulla motivazione del livello-obiettivo annuale

304    Secondo la ricorrente, la determinazione del livello-obiettivo annuale non sarebbe adeguatamente motivata nella decisione impugnata. In particolare, il SRB avrebbe dovuto spiegare in che misura aveva preso in considerazione l’eventuale impatto dei contributi prociclici sulla posizione finanziaria degli enti interessati. Inoltre, il SRB non avrebbe comunicato il livello-obiettivo finale previsto, né la sua interpretazione del massimale menzionato all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014. Orbene, come mostrerebbe la decisione che fissa i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022, il SRB si riterrebbe autorizzato ad aumentare liberamente il livello-obiettivo annuale applicando un coefficiente che non è previsto dalla normativa applicabile e ad imporre, in tal modo, agli enti un onere sproporzionato.

305    Il SRB replica che dai considerando da 35 a 48 della decisione impugnata risulta che esso ha soddisfatto il suo obbligo di motivazione sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021.

306    In particolare, dai considerando da 43 a 48 della decisione impugnata emergerebbe che il SRB ha tenuto conto della pandemia di COVID-19 nell’ambito dell’analisi della fase di ciclo congiunturale, nonché dei potenziali effetti prociclici dei contributi sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti. A tal proposito, il SRB avrebbe spiegato che esso si attendeva una ripresa economica nel corso del 2021, benché detta ripresa restasse difficilmente prevedibile.

307    Inoltre, il SRB avrebbe pubblicato sul suo sito Internet il livello-obiettivo finale previsto e la ricorrente sarebbe stata a conoscenza di detta pubblicazione. L’asserita mancata divulgazione dell’interpretazione del SRB relativa al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 non potrebbe pregiudicare la legittimità della motivazione della decisione impugnata.

308    Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, al termine del periodo iniziale, il SRF deve disporre di mezzi finanziari pari al livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

309    Secondo l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale indicato nel precedente punto 308, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

310    L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 precisa che, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo.

311    Per quanto concerne le modalità di calcolo dei contributi ex ante, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB ne determina l’importo in base al livello-obiettivo annuale, tenuto conto del livello-obiettivo finale, e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

312    Parimenti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il SRB calcola il contributo ex ante a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale che deve essere stabilito alla luce del livello-obiettivo finale e secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

313    Nel caso di specie, come emerge dal considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56.

314    Nei considerando 36 e 37 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi vertente sull’andamento dei depositi protetti nel corso degli anni precedenti, su qualsiasi evoluzione pertinente della situazione economica, nonché su un’analisi degli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e sugli effetti dei contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ha poi ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente»). Il SRB ha applicato detto coefficiente a un ottavo dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, al fine di ottenere il livello-obiettivo annuale.

315    Nei considerando da 38 a 47 della decisione impugnata il SRB ha illustrato l’iter seguito per fissare il coefficiente.

316    Al considerando 38 della decisione impugnata, il SRB ha riconosciuto una tendenza costante di crescita dei depositi protetti per tutti gli enti degli Stati membri partecipanti. In particolare, per il 2020, l’ammontare medio di detti depositi, calcolato su base trimestrale, era pari a EUR 6 689 miliardi.

317    Ai considerando 40 e 41 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato la prevista evoluzione dei depositi protetti per i tre restanti anni del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Esso ha ritenuto che i tassi annuali di crescita dei depositi protetti sino alla fine del periodo iniziale si sarebbero collocati tra il 4% e il 7%.

318    Ai considerando da 42 a 45 della decisione impugnata, il SRB ha presentato una valutazione della fase del ciclo economico e del potenziale effetto prociclico che i contributi ex ante avrebbero potuto avere sulla situazione finanziaria degli enti. A tal fine, esso ha indicato di aver tenuto conto di molteplici indicatori, come la previsione di crescita del prodotto interno lordo della Commissione e le proiezioni in materia della BCE o il flusso di crediti del settore privato in percentuale del prodotto interno lordo.

319    Al considerando 46 della decisione impugnata, il SRB ha concluso che, pur potendosi ragionevolmente attendere un’ulteriore crescita dei depositi protetti all’interno dell’unione bancaria, il ritmo di tale crescita sarebbe stato inferiore rispetto a quello dell’anno 2020. A tal proposito, al considerando 47 della decisione impugnata, il SRB ha indicato di aver adottato un «approccio prudente» per quanto riguardava il tasso di crescita dei depositi protetti per gli anni successivi sino al 2023.

320    Alla luce di tali considerazioni, al considerando 48 della decisione impugnata, il SRB ha fissato il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale moltiplicando l’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto, conformemente alla seguente formula matematica, contenuta nel considerando 48 della decisione di cui trattasi:

«Obiettivo0 [importo del livello-obiettivo annuale] = Totale depositi protetti2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11 287 677 212,56».

321    Tuttavia, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 con le seguenti modalità.

322    In primo luogo, fondandosi su un’analisi prospettica, il SRB ha fissato l’ammontare dei depositi protetti dell’insieme degli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, stimato, per la fine del periodo iniziale, in circa EUR 7 500 miliardi. Per giungere a tale importo, il SRB ha tenuto conto dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2020, vale a dire EUR 6 689 miliardi, di un tasso di crescita annuo dei depositi protetti pari al 4%, nonché del numero di periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire tre.

323    In secondo luogo, conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il SRB ha calcolato l’1% di detti EUR 7 500 miliardi per ottenere l’importo stimato del livello-obiettivo finale che doveva essere raggiunto il 31 dicembre 2023, ovvero circa EUR 75 miliardi.

324    In terzo luogo, il SRB ha dedotto da quest’ultimo importo le risorse finanziarie già disponibili nel SRF nel 2021, vale a dire circa EUR 42 miliardi, per ottenere l’importo che doveva essere ancora riscosso nei periodi di contribuzione restanti sino alla fine del periodo iniziale, vale a dire dal 2021 al 2023. Detto importo ammontava, quindi, a circa EUR 33 miliardi.

325    In quarto luogo, il SRB ha diviso quest’ultimo importo per tre al fine di ripartirlo uniformemente tra i suddetti tre periodi di contribuzione restanti. Il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 è stato così fissato all’importo menzionato nel precedente punto 313, vale a dire circa EUR 11,287 miliardi.

326    In udienza, il SRB ha altresì sostenuto di aver reso pubblici gli elementi di informazione su cui aveva basato il metodo descritto nel precedenti punti da 322 a 325, i quali avrebbero consentito alla ricorrente di comprendere il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, esso ha precisato di aver pubblicato sul suo sito Internet, nel maggio del 2021, vale a dire dopo l’adozione della decisione impugnata, ma prima della proposizione del presente ricorso, una scheda descrittiva denominata «Fact Sheet 2021» (in prosieguo: la «scheda descrittiva»), che indicava l’importo stimato del livello-obiettivo finale. Del pari, il SRB ha affermato che anche l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF era indicato sul suo sito Internet, nonché attraverso altre fonti pubbliche, e ciò ben prima dell’adozione della decisione impugnata.

327    Per esaminare se il SRB abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale, si deve anzitutto ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il Tribunale può, o meglio deve, prendere in considerazione anche altri difetti di motivazione, oltre a quelli invocati dalla ricorrente, e ciò, segnatamente, quando essi emergono nel corso del procedimento.

328    A tal fine, nella fase orale del procedimento, le parti sono state sentite su tutti gli eventuali difetti di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata sotto il profilo della determinazione del livello-obiettivo annuale. In particolare, interrogato espressamente e ripetutamente al riguardo, il SRB ha descritto, fase per fase, il metodo che aveva realmente seguito per determinare il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021, quale esposto nei precedenti punti da 321 a 325.

329    Per quanto concerne, poi, il contenuto dell’obbligo di motivazione, dalla giurisprudenza risulta che la motivazione di una decisione adottata da un’istituzione o da un organo dell’Unione deve essere, in particolare, priva di contraddizioni per consentire agli interessati di conoscere i motivi reali di tale decisione, allo scopo di difendere i loro diritti dinanzi al giudice competente, e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata; del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti 20 e da 45 a 47, e del 16 dicembre 2015, Grecia/Commissione, T‑241/13, EU:T:2015:982, punto 56).

330    Analogamente, qualora l’autore della decisione impugnata fornisca determinate spiegazioni in merito ai motivi di tale decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, tali spiegazioni devono essere coerenti con le considerazioni esposte nella decisione medesima (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2005, Suproco/Commissione, T‑101/03, EU:T:2005:336, punti da 45 a 47, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punti 54 e 55).

331    Infatti, se le considerazioni illustrate nella decisione impugnata non sono coerenti con tali spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale, la motivazione della decisione interessata non soddisfa le funzioni ricordate nei precedenti punti 261 e 262. In particolare, una siffatta incoerenza impedisce, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni reali della decisione impugnata, prima della proposizione del ricorso, e di preparare la loro difesa al riguardo e, dall’altro, al giudice dell’Unione di individuare i motivi che hanno costituito il fondamento giuridico reale di tale decisione e di esaminarne la conformità alle norme applicabili.

332    Infine, occorre ricordare che il SRB, quando adotta una decisione che fissa i contributi ex ante, deve portare a conoscenza degli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 122).

333    Lo stesso deve valere per il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché tale importo riveste un’importanza fondamentale nell’economia di tale decisione. Infatti, come risulta dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, il metodo di calcolo dei contributi ex ante consiste nella ripartizione di tale importo tra tutti gli enti interessati, cosicché un suo aumento o una sua riduzione comporta un corrispondente aumento o riduzione del contributo ex ante di ciascuno di detti enti.

334    Dalle considerazioni che precedono emerge che, se il SRB è tenuto a fornire agli enti, attraverso la decisione impugnata, spiegazioni sul metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con quelle da esso fornite nel corso del procedimento giurisdizionale e vertenti sul metodo effettivamente applicato.

335    Orbene, ciò non si verifica nella presente causa.

336    Infatti, va anzitutto osservato che nel considerando 48 della decisione impugnata è stata illustrata una formula matematica ivi presentata come fondamento della determinazione del livello-obiettivo annuale. Orbene, è emerso che detta formula non integra gli elementi del metodo realmente applicato dal SRB, come esposto in udienza. Infatti, come risulta dai precedenti punti da 322 a 325, il SRB ha ottenuto l’importo del livello-obiettivo annuale, nell’ambito di detto metodo, deducendo dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF al fine di calcolare l’importo che doveva essere ancora riscosso entro il termine del periodo iniziale e dividendo detto importo per tre. Orbene, queste due fasi del calcolo non sono espresse nella suddetta formula matematica.

337    È vero che dall’argomentazione svolta dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo risulta che essa era a conoscenza della scheda informativa e, di conseguenza, dei potenziali importi del livello-obiettivo finale indicati nella forcella ivi inclusa. Tuttavia, anche supponendo che essa abbia conosciuto altresì l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF, queste sole circostanze non erano idonee a consentirle di comprendere che il SRB aveva effettivamente compiuto le due operazioni citate al precedente punto 336, fermo restando, inoltre, che la formula matematica prevista al considerando 48 della decisione impugnata non le menzionava neppure.

338    Analoghe incoerenze si riscontrano anche per quanto concerne le modalità di fissazione del coefficiente dell’1,35%, che tuttavia svolge un ruolo fondamentale nella formula matematica menzionata nel precedente punto 337. Infatti, tale coefficiente potrebbe essere inteso nel senso che esso si fonda, tra gli altri parametri, sulla crescita prevista dei depositi protetti nel corso dei restanti anni del periodo iniziale. Orbene, come riconosciuto dal SRB in udienza, detto coefficiente è stato fissato in modo tale da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, ossia dopo che il SRB ha calcolato tale importo applicando le quattro fasi esposte nei precedenti punti da 322 a 325 e, in particolare, dividendo per tre l’importo risultante dalla detrazione dei mezzi finanziari disponibili nel SRF dal livello-obiettivo finale. Orbene, tale modo di procedere non risulta affatto dalla decisione impugnata.

339    Occorre, inoltre, ricordare che, secondo la scheda informativa, l’importo del livello-obiettivo finale stimato si colloca in una forcella compresa tra EUR 70 e 75 miliardi. Orbene, a quanto risulta, detta forcella non è coerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti, compreso tra il 4% e il 7%, presente nel considerando 41 della decisione impugnata. Infatti, in udienza il SRB ha indicato che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto di un tasso di crescita dei depositi protetti del 4% – che era il tasso più basso della seconda forcella – e che aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi – che rappresentava il valore massimo della prima forcella. In tal modo, risulta sussistere una discordanza tra dette due forcelle. Infatti, da un lato, la forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti comprende anche valori superiori al tasso del 4%, la cui applicazione avrebbe, tuttavia, portato a un importo stimato del livello-obiettivo finale superiore a quello inserito nella forcella relativa a detti livelli-obiettivo. Dall’altro, per la ricorrente è impossibile comprendere per quale motivo il SRB abbia incluso nella forcella relativa a detto livello-obiettivo importi inferiori a EUR 75 miliardi. Infatti, per arrivare a tali importi, sarebbe stato necessario applicare un tasso inferiore al 4%, che, tuttavia, non è compreso nella forcella relativa al tasso di crescita dei depositi protetti. Date le circostanze, la ricorrente non era in grado di stabilire in che modo il SRB si fosse avvalso della forcella relativa al tasso di crescita di detti depositi per pervenire al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

340    Ne consegue che, per quanto attiene alla determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo effettivamente applicato dal SRB, come illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni reali prese in considerazione ai fini della fissazione di detto livello-obiettivo non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale.

341    Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la decisione impugnata è inficiata da vizi di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale.

342    Deve, pertanto, essere accolta la terza parte del secondo motivo di ricorso. Tenuto conto delle implicazioni giuridiche ed economiche della presente causa, è tuttavia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia proseguire l’esame degli altri motivi di ricorso.

f)      Sulla quarta parte, vertente sullinsufficiente motivazione del contributo annuale di base

343    La ricorrente sostiene che il SRB non ha precisato tutti gli elementi concreti di calcolo del contributo annuale di base che la riguardano. La scheda individuale non conterrebbe, segnatamente, il denominatore che deve essere applicato a detto contributo, vale a dire la somma delle passività nette di tutti gli enti interessati, corrette conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, né l’«importo (...) del contributo di base della ricorrente previa applicazione della formula enunciata nella decisione [impugnata]».

344    Il SRB contesta tale argomento.

345    In via preliminare, occorre ricordare che, per quanto attiene agli enti che devono versare un contributo ex ante corretto in funzione dei loro profili di rischio, il calcolo del contributo di cui trattasi viene compiuto, in sostanza, in due fasi.

346    In una prima fase, il SRB calcola un contributo annuale di base in funzione delle passività nette dell’ente interessato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59. In forza dell’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, talune passività sono dedotte da dette passività.

347    In una seconda fase, il SRB corregge il contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente interessato, a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59.

348    La quarta parte del secondo motivo di ricorso si riferisce alla prima fase del calcolo dei contributi ex ante.

349    Nei considerando da 62 a 65 della decisione impugnata, il SRB ha illustrato il metodo di determinazione del numeratore e del denominatore che fungono da base per detto calcolo.

350    A pagina 1 della scheda individuale, il SRB poi ha illustrato, alla voce «Contributo annuale di base (CAB): numeratore», il valore del numeratore preso in considerazione per calcolare il contributo annuale di base della ricorrente, nonché i dati a fondamento del calcolo di quest’ultimo.

351    Inoltre, a pagina 2 della scheda individuale, alla voce «Calcolo del contributo lordo ([regolamento delegato 2015/63], allegato 1, ‟fase 6”)», la decisione impugnata ha illustrato il valore del denominatore considerato ai fini di detto calcolo.

352    Ne consegue che la ricorrente disponeva di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, in che modo la sua situazione individuale era stata presa in considerazione conformemente alla giurisprudenza citata nel precedente punto 268.

353    È vero che, né nel corpo della decisione impugnata né negli allegati di detta decisione, il SRB ha scomposto il denominatore del contributo annuale di base in funzione degli elementi che lo costituivano, vale a dire la somma delle passività nette di tutti gli enti interessati corrette in conformità dell’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63.

354    Tuttavia, come riconosciuto dalla ricorrente in udienza, tali elementi comprendono i dati individuali di tutti gli enti interessati.

355    Orbene, elementi siffatti non sono necessari per consentire alla ricorrente di comprendere, sostanzialmente, in che modo la sua situazione individuale sia stata presa in considerazione ai fini del calcolo del suo contributo ex ante alla luce della situazione della totalità degli altri enti interessati.

356    Pertanto, imporre al SRB un obbligo di comunicazione dei suddetti elementi andrebbe al di là dei requisiti previsti dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 268, 271 e 272.

357    La quarta parte del secondo motivo di ricorso deve, quindi, essere respinta.

g)      Sulla quinta parte, vertente sullinsufficiente motivazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio

358    La quinta parte del secondo motivo di ricorso si articola, sostanzialmente, in tre censure.

1)      Sulla prima censura, vertente sull’impossibilità di verificare l’assoggettamento di tutti gli enti interessati a un contributo corretto in funzione del profilo di rischio

359    Secondo la ricorrente, non è possibile verificare che tutti gli enti siano stati effettivamente assoggettati a una correzione in funzione del rischio, poiché vi sarebbe uno scostamento tra, da un lato, il numero di enti presente nelle statistiche pubblicate sul sito Internet del SRB e, dall’altro, il numero di essi indicato nella scheda descrittiva.

360    Il SRB contesta tale argomento.

361    Anzitutto, occorre osservare che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB calcola il fattore di correzione per tutti gli enti, fatta eccezione per quelli che possono essere chiamati a versare un contributo forfettario ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento delegato e che sono menzionati nell’articolo 11 del medesimo, combinando gli indicatori di rischio di cui all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63 secondo la formula matematica e le procedure previste nell’allegato I di tale regolamento delegato.

362    Inoltre, nella misura in cui l’argomento della ricorrente dovesse essere inteso nel senso che essa contesta al SRB di non aver identificato nella decisione impugnata, con la rispettiva denominazione, tutti gli enti partecipanti al SRM il cui contributo ex ante era stato corretto in funzione del profilo di rischio, va osservato che la ricorrente non ha fornito al Tribunale elementi di prova sulla cui base sia possibile concludere che detta informazione era pertinente per comprendere in che modo la sua situazione individuale era stata presa in considerazione ai fini del calcolo del suo contributo ex ante, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati, in forza della giurisprudenza citata nel precedente punto 268.

363    Infine, nella misura in cui l’argomento della ricorrente dovesse essere inteso nel senso che impone al SRB di comunicare il solo numero di enti per i quali il contributo ex ante era stato corretto in funzione del loro profilo di rischio per il periodo di contribuzione 2021, si deve constatare che l’allegato II della decisione impugnata consente di ricavare tale numero. Infatti, per quanto attiene alla parte dei contributi ex ante calcolata sulla base nazionale, detto numero può essere verificato, per ciascuno Stato membro, alla voce «N» nelle pagine da 6 a 131 dell’allegato II della decisione impugnata. Lo stesso vale per la parte dei contributi ex ante calcolata sulla base dell’unione, le cui statistiche sono illustrate nelle pagine da 132 a 137 dell’allegato II di detta decisione. Da dette statistiche emerge così che, per il periodo di contribuzione 2021, sono stati assoggettati a un contributo ex ante corretto in funzione del loro profilo di rischio, complessivamente 1 627 enti.

364    Alla luce di quanto precede, la prima censura della quinta parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, vertente sulla presa in considerazione dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione»

365    La ricorrente sostiene che il SRB non ha fornito una motivazione sufficiente in merito alla determinazione dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione», non avendo illustrato, in particolare, la sua analisi degli elementi che hanno portato a un innalzamento del profilo di rischio degli enti e che erano enunciati all’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), da i) a iv), del regolamento delegato 2015/63. Orbene, il SRB avrebbe illustrato una tale analisi per gli elementi che hanno portato all’abbassamento del profilo di rischio degli enti e che erano definiti all’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), i) e ii), di detto regolamento delegato.

366    Il SRB contesta tale argomento.

367    Occorre osservare, in primo luogo, che i sotto-indicatori relativi all’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» sono determinati dal SRB conformemente alle condizioni poste dall’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento delegato 2015/63.

368    In secondo luogo, ai considerando da 98 a 100 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato le modalità con cui aveva determinato i sotto-indicatori dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione». Il SRB ha ivi incluso, segnatamente, un elenco di essi, accompagnato dalle rispettive definizioni e ha spiegato, da un lato, i dati precisi che componevano tali sotto-indicatori e, dall’altro, come aveva ponderato detti sotto-indicatori ai fini del calcolo della categoria di rischio di cui trattasi.

369    Una siffatta motivazione consente alla ricorrente di comprendere in che modo il SRB ha applicato l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» e risponde, pertanto, ai requisiti previsti dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 268, 271 e 272.

370    Alla luce di quanto precede, la seconda censura della quinta parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

3)      Sulla terza censura, vertente sulla motivazione delle fasi da 1 a 6 della correzione del contributo annuale in funzione del profilo di rischio della ricorrente

371    La ricorrente sostiene che la motivazione delle fasi da 1 a 6 della correzione del contributo annuale in funzione del suo profilo di rischio, come descritte nella scheda individuale, è insufficiente.

372    Il SRB contesta tale argomento.

373    Per valutare la presente censura, occorre verificare se la ricorrente disponesse del metodo di calcolo utilizzato dal SRB e di informazioni sufficienti per comprendere, sostanzialmente, in che modo la sua situazione individuale era stata presa in considerazione ai fini del calcolo del suo contributo ex ante alla luce della situazione di tutti gli altri enti interessati e nelle diverse fasi di detto calcolo, come definite nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63.

i)      Fase 1

374    Nella fase 1, il SRB calcola, per ciascun indicatore e sotto-indicatore di rischio, l’«indicatore grezzo». Per quanto attiene alle prime tre categorie di rischio, l’indicatore grezzo è calcolato sulla base delle definizioni e delle operazioni elencate nella tabella riprodotta nell’allegato I, titolo «Fase 1», del regolamento delegato 2015/63. Quanto alla categoria di rischio IV, l’indicatore grezzo è calcolato sulla base delle definizioni e delle operazioni enunciate nei considerando da 98 a 101 della decisione impugnata. Tutti gli indicatori grezzi sono calcolati tenendo conto delle informazioni fornite da ciascun ente. Tali indicatori grezzi, come considerati dal SRB ai fini del calcolo del contributo ex ante di ciascun ente, sono stati poi riprodotti nella scheda individuale.

375    Posto che la scheda individuale è stata comunicata alla ricorrente, quest’ultima disponeva di elementi sufficienti per poter verificare, sostanzialmente, il calcolo degli indicatori grezzi che la riguardavano.

376    Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui il SRB ha omesso di indicare, nell’ambito della categoria di rischio «rilevanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia», il denominatore per il calcolo dell’indicatore di rischio «quota dei prestiti e depositi interbancari nell’Unione europea», come presente nell’allegato I, titolo «Fase 1», settima riga, del regolamento delegato 2015/63.

377    A tal proposito, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento che spieghi perché la conoscenza di un tale dato le avrebbe sostanzialmente consentito di comprendere in che modo la sua situazione individuale era stata presa in considerazione ai fini del calcolo del suo contributo ex ante, alla luce della situazione di tutti gli altri enti interessati. Infatti, per detto indicatore di rischio la ricorrente può verificare la sua posizione rispetto agli altri enti fondandosi sulla propria quota di prestiti e di depositi interbancari, come indicata nelle sezioni 4C6 e 4C7, al titolo «Altri dati dichiarati utilizzati nel calcolo» a pagina 3 della scheda individuale. Essa può poi confrontare detto valore con i valori limite dell’intervallo cui è stata assegnata per detto indicatore di rischio, posto che tali limiti sono stati portati a sua conoscenza a pagina 31 (per quanto attiene alla base nazionale) e a pagina 133 (per quanto attiene alla base dell’Unione) dell’allegato II della decisione impugnata.

378    Inoltre, e in ogni caso, la ricorrente poteva venire a conoscenza dell’importo del denominatore della formula che il SRB aveva utilizzato per calcolare detto indicatore di rischio, vale a dire, la somma di tutti i prestiti e depositi interbancari detenuti dagli enti in ciascun Stato membro o nell’unione bancaria, moltiplicando il numero complessivo di enti (N) per il valore medio di detto indicatore [Valore medio (Image not found)]. I dati necessari per effettuare tale moltiplicazione si trovano anch’essi alle pagine 31 e 133 dell’allegato II della decisione impugnata.

ii)    Fase 2

379    Nella fase 2 il SRB compie le operazioni di seguito indicate per ciascun indicatore grezzo calcolato nella fase 1 per tutti gli indicatori e i sotto-indicatori di rischio, fatta eccezione per l’indicatore «misura in cui l’ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato». Esso calcola, in un primo momento, un numero di intervalli al fine di comparare gli indicatori grezzi degli enti. In un secondo momento, il SRB assegna lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l’assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi. In tal modo, ciascun intervallo ha valori limite che sono determinati dall’indicatore grezzo più basso e dall’indicatore grezzo più elevato. In un terzo momento, il SRB assegna a tutti gli enti presenti in un dato intervallo l’«indicatore discretizzato» per detto intervallo, denominato, che rappresenta il numero corrispondente alla posizione di detto intervallo, da sinistra verso destra, di modo che l’indicatore discretizzato sia definito come pari a 1, 2, 3 e sino al numero dell’ultimo intervallo.

380    Per quanto attiene, in primo luogo, al calcolo del numero di intervalli, esso si fonda sulla formula matematica di cui all’allegato I, titolo «Fase 2», punto 2, del regolamento delegato 2015/63. Tale formula è composta dai tre seguenti elementi:

–        il numero di enti che contribuiscono al SRF, denominato N;

–        il valore calcolato sulla base di detto numero di enti N;

–        il valore, calcolato sulla base di tale medesimo numero di enti N, della media degli indicatori grezzi di cui trattasi, denominata Image not found, e degli indicatori grezzi di ciascun ente, denominati.

381    Come risulta dal precedente punto 363, la ricorrente poteva venire a conoscenza del numero di enti N che contribuivano al SRF.

382    Inoltre, alle pagine da 30 a 34 e da 132 a 136 dell’allegato II della decisione impugnata, il SRB ha comunicato i valori e oltre alla media degli indicatori grezzi Image not found per ciascun indicatore e sotto-indicatore di rischio.

383    Infine, dalle considerazioni svolte ai precedenti punti da 292 a 302 risulta che il SRB non era tenuto a comunicare agli enti gli indicatori grezzi di tutti gli altri enti interessati.

384    Per tale motivo, per quanto attiene al calcolo del numero di intervalli, il SRB ha garantito agli enti la massima trasparenza nei limiti imposti dall’obbligo ad esso incombente di rispettare il segreto commerciale di detti enti, cosicché la ricorrente disponeva di elementi sufficienti per comprendere, sostanzialmente, con quali modalità il SRB aveva effettuato detto calcolo.

385    In secondo luogo, da un lato, la ricorrente aveva accesso ai valori minimi e massimi di ciascun intervallo e per ciascuno degli indicatori o sotto-indicatori di rischio, posto che essi erano indicati nelle pagine da 30 a 34 e da 132 a 136 dell’allegato II della decisione impugnata. Dall’altro, essa era a conoscenza degli indicatori grezzi che erano stati presi in considerazione dal SRB per il calcolo del suo contributo ex ante, dal momento che essi figuravano nella sua scheda individuale. La ricorrente poteva, quindi, verificare se gli indicatori grezzi che le erano stati attribuiti rientrassero o meno tra i valori minimi e massimi degli intervalli cui era stata assegnata.

386    In terzo luogo, gli enti potevano verificare, nella scheda individuale, l’indicatore discretizzato che era stato loro assegnato per un determinato indicatore o sotto-indicatore di rischio.

387    In tali circostanze, la ricorrente disponeva di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, le operazioni compiute nella fase 2.

388    Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

389    La ricorrente sostiene, anzitutto, che nell’ambito dell’applicazione dell’allegato I, titolo «Fase 2», punto 3, del regolamento delegato 2015/63 è impossibile verificare se gli enti che presentano il medesimo indicatore grezzo siano stati assegnati allo stesso intervallo. Il SRB avrebbe pertanto dovuto fornire un elenco di classificazione di tutti gli enti per consentire alla ricorrente di verificare la correttezza della loro ripartizione tra i diversi intervalli. Inoltre, posto che la decisione impugnata non contiene dettagli in merito al terzo stadio della fase 2, vale a dire l’assegnazione agli enti dell’indicatore discretizzato, la ricorrente non avrebbe potuto verificare l’indicatore discretizzato attribuitole per i diversi indicatori di rischio.

390    A tal proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 265, l’obbligo di motivazione non impone che la ricorrente abbia accesso a tutti gli elementi che le consentono di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante.

391    In particolare, come emerge dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 270, il SRB non è tenuto a fornire alla ricorrente dati coperti dal segreto commerciale relativi alla situazione economica di ciascuno degli altri enti interessati.

392    Orbene, il SRB ha legittimamente considerato l’indicatore discretizzato assegnato a un ente come coperto dal segreto commerciale. Infatti, il SRB poteva ritenere che un’eventuale divulgazione di detta informazione avrebbe rischiato di rivelare la situazione economica di un siffatto ente e, segnatamente, il livello di rischio da esso sopportato per determinate attività finanziarie, consentendo di compiere una comparazione diretta di tale livello di rischio con quello assunto da altri enti.

iii) Fase 3

393    Nella fase 3, il SRB riscala, per ciascun indicatore e sotto-indicatore di rischio, gli indicatori discretizzati risultanti dalla fase 2 su una scala da 1 a 1 000 per ottenere un «indicatore riscalato», denominato.

394    Per calcolare detto indicatore riscalato, il SRB applica una formula che utilizza i tre seguenti elementi:

–        l’indicatore discretizzato assegnato all’ente interessato nella fase 2;

–        l’argomento di funzione massimo, il cui valore corrisponde al numero dell’ultimo intervallo per l’indicatore o il sotto-indicatore di rischio interessato;

–        l’argomento di funzione minimo, il cui valore corrisponde al numero del primo intervallo per l’indicatore o il sotto-indicatore di rischio di cui trattasi.

395    La ricorrente aveva accesso a detti elementi. Da un lato, l’indicatore discretizzato è il risultato dell’operazione della fase 2 descritto nel precedente punto 379. Dall’altro, i valori degli argomenti delle funzioni minime e massime menzionate nel precedente punto 394, figurano nelle pagine da 30 a 34 e da 132 a 136 dell’allegato II della decisione impugnata, alle righe «Bin min. (Intervallo min.)» e «Bin max. (Intervallo max.)».

396    Di conseguenza, la ricorrente disponeva di informazioni sufficienti per comprendere l’operazione compiuta nella fase 3 e ottenere così l’indicatore riscalato.

iv)    Fase 4

397    Nella fase 4, per ciascun indicatore e sotto-indicatore di rischio, il SRB calcola l’«indicatore riscalato trasformato», denominato .

398    A tale riguardo, l’allegato I, titolo «Fase 4», punto 1, del regolamento delegato 2015/63 assegna a ciascun indicatore di rischio un segno positivo o un segno negativo. Per gli indicatori di rischio con segno positivo, più i valori sono alti, maggiore è il profilo di rischio dell’ente. Per gli indicatori di rischio con segno negativo, più i valori sono alti, minore è il profilo di rischio dell’ente.

399    Una volta applicato il segno, il SRB calcola gli indicatori riscalati trasformati secondo la formula a tal fine prevista nell’allegato I, titolo «Fase 4», punto 2, del regolamento delegato 2015/63.

400    Il calcolo dell’indicatore riscalato trasformato è compiuto utilizzando l’indicatore riscalato ottenuto nel corso della fase 3. Così, se il segno applicato all’indicatore di rischio di cui trattasi è negativo, l’indicatore riscalato trasformato ha lo stesso valore dell’indicatore riscalato. Per contro, se il segno applicato all’indicatore di rischio di cui trattasi è positivo, occorre dedurre l’indicatore riscalato dal numero 1 001, conformemente alla formula .

401    Anzitutto, tenuto conto della natura delle operazioni menzionate nel precedente punto 400, o non comportano alcun calcolo, o si limitano a calcoli semplici senza l’impiego di dati aggiuntivi, la ricorrente non può sostenere di non aver disposto di informazioni sufficienti per verificare le suddette operazioni compiute dal SRB.

402    Occorre, quindi, respingere l’argomento della ricorrente secondo cui, nell’ambito della fase 4, il SRB non ha spiegato le ragioni per cui aveva sistematicamente applicato un segno positivo agli indicatori di rischio della categoria di rischio IV.

403    Su tale punto, nel considerando 112 della decisione impugnata, il SRB ha precisato che l’applicazione di un segno negativo o di un segno positivo dipendeva dal carattere dell’indicatore di rischio considerato. Esso ha poi ricordato che per gli indicatori con un segno positivo, più i valori erano alti, maggiore era il profilo di rischio dell’ente. Il SRB ha quindi applicato a tutti gli indicatori di rischio che componevano la categoria di rischio IV, ad eccezione dell’indicatore di rischio IPS, un segno positivo poiché più i valori per detti indicatori erano elevati, più il profilo di rischio dell’ente era elevato.

404    Inoltre, la ricorrente sostiene a torto di non poter verificare le operazioni compiute nella fase 4 poiché esse si fonderebbero su valori risultanti dalla fase 3 che essa non è in grado di conoscere.

405    Infatti, come illustrato ai precedenti punti da 393 a 395, la ricorrente può calcolare essa stessa gli indicatori riscalati che le sono applicati, cosicché essa può anche verificare la correttezza del risultato della loro trasformazione nella fase 4, che figura nella colonna «Punteggio dell’intervallo (TRI)» della sua scheda individuale.

406    Infine, la ricorrente ritiene che, nell’ambito della fase 4, il SRB non abbia motivato la sua decisione sotto il profilo della ponderazione dell’indicatore di rischio IPS. In particolare, il SRB non avrebbe precisato in che modo aveva tenuto conto, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, della ponderazione relativa dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» ai fini dell’applicazione dell’indicatore di rischio IPS. Parimenti, esso non avrebbe spiegato le ragioni della ripartizione degli enti in tre categorie, l’attribuzione di fattori di adeguamento pari a 7/9 e 5/9 a due di detti intervalli, i criteri con cui gli enti erano stati assegnati a detti intervalli e le ragioni per cui la ricorrente era stata assegnata a uno di detti determinati intervalli.

407    Su tale punto, occorre osservare, da un lato, che al considerando 114 della decisione impugnata il SRB ha spiegato come, benché l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 lo obbligasse a ponderare l’indicatore di rischio IPS in ragione degli indicatori di rischio ivi enunciati, esso dovesse verificare che anche gli enti con il profilo di rischio più basso potessero ancora beneficiare della loro appartenenza a un IPS nell’ambito del calcolo dei contributi ex ante. In tale ottica, nei considerando da 114 a 116 della decisione impugnata e al punto 131 dell’allegato III di detta decisione, il SRB ha indicato che, al fine di conseguire tale obiettivo, esso aveva fissato tre intervalli per ponderare l’indicatore di rischio IPS e aveva assegnato gli enti che presentavano il profilo di rischio più debole al terzo intervallo per il quale non era prevista alcuna correzione dell’indicatore di cui trattasi. Da tali spiegazioni emerge altresì che, nella stessa logica, il SRB ha assegnato gli enti che presentavano un profilo di rischio medio e quelli che presentavano il profilo di rischio più elevato, rispettivamente, al secondo e al primo intervallo, applicando loro un fattore di adeguamento pari a 7/9 e a 5/9 per il suddetto indicatore di rischio.

408    A quest’ultimo proposito, nel punto 131 dell’allegato III della decisione impugnata il SRB ha aggiunto che, applicando i fattori di adeguamento menzionati nel precedente punto 407, anche gli enti con il profilo di rischio più elevato beneficiavano ancora, per quanto attiene al calcolo dei contributi ex ante, di oltre il 50% del beneficio massimo che potevano ottenere in ragione della loro appartenenza a un IPS.

409    Tali spiegazioni consentono alla ricorrente di comprendere le ragioni che hanno guidato il SRB nella ponderazione dell’indicatore di rischio IPS e al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

410    Per quanto attiene, dall’altro lato, alle ragioni per cui la ricorrente è stata assegnata a un determinato indicatore di rischio IPS, basti osservare che, al considerando 115 della decisione impugnata, il SRB ha spiegato che esso aveva classificato gli enti interessati in funzione della media matematica equamente ponderata degli indicatori riscalati trasformati dei nove sotto-indicatori di rischio della categoria di rischio IV.

411    Una siffatta motivazione è sufficiente e l’argomento della ricorrente non può, pertanto, essere accolto.

v)      Fase 5

412    Nella fase 5 il SRB compie le operazioni di seguito indicate.

413    In un primo momento, il SRB aggrega gli indicatori di rischio i all’interno di ciascuna categoria di rischio j secondo una media aritmetica ponderata, applicando la formula prevista a tal fine nell’allegato I, titolo «Fase 5», punto 1, del regolamento delegato 2015/63.

414    Tale formula è risolta sulla base, da un lato, della ponderazione dell’indicatore di rischio interessato nell’ambito della specifica categoria di rischio, denominata, e, dall’altro, dell’indicatore riscalato trasformato. Orbene, ponderazioni siffatte figurano non soltanto nell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento delegato 2015/63, ma anche nella scheda individuale della ricorrente e a pagina 5 dell’allegato II della decisione impugnata. Inoltre, l’indicatore riscalato trasformato è stato ottenuto nel corso della fase 4.

415    In tali circostanze, la ricorrente non poteva sostenere di non avere accesso ai dati necessari per risolvere la suddetta formula.

416    In un secondo momento, il SRB aggrega le categorie di rischio j per ottenere l’«indicatore composito», denominato, secondo una media geometrica ponderata, applicando la formula a tal fine prevista nell’allegato I, titolo «Fase 5», punto 2, del regolamento delegato 2015/63.

417    Tale formula è risolta sulla base della ponderazione delle categorie di rischio, denominata, prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 e dei valori ottenuti a seguito dell’aggregazione degli indicatori di rischio in seno a ciascuna categoria di rischio nell’ambito dell’operazione descritta ai precedenti punti 413 e 414. Questi ultimi valori sono comunicati alla ricorrente nella sua scheda individuale.

418    In un terzo momento, il SRB adatta l’indicatore composito applicando la formula a tal fine prevista nell’allegato I, titolo «Fase 5», punto 3, del regolamento delegato 2015/63, vale a dire 1 000, per ottenere l’«indicatore composito finale», denominato. Di conseguenza, gli enti con un profilo di rischio più elevato ottengono un indicatore composito finale superiore.

419    In tale contesto, la ricorrente sostiene che, nell’ambito della fase 5, il SRB avrebbe dovuto spiegare, da un lato, la procedura di aggregazione degli indicatori di rischio all’interno di ciascuna categoria di rischio, tenendo conto, segnatamente, delle ponderazioni relative degli indicatori prescritte all’articolo 7 del regolamento delegato 2015/63 e illustrando come fosse giunto all’aggregazione dei suddetti indicatori e, dall’altro, in che modo era stato ottenuto l’indicatore composito. Tanto più che, nel periodo di contribuzione 2021, alcuni di detti medesimi indicatori non sono stati applicati dal SRB e si è reso, pertanto, necessario ripartirne la ponderazione.

420    A tal proposito, occorre anzitutto osservare che, come emerge dai precedenti punti da 412 a 418, il processo di aggregazione degli indicatori di rischio si fonda sulle formule previste nell’allegato I, titolo «Fase 5», punti da 1 a 3, del regolamento delegato 2015/63.

421    Inoltre, sempre dai suddetti punti emerge che la ricorrente disponeva di tutti gli elementi necessari per risolvere tali formule.

422    Infine, nel considerando 94 della decisione impugnata il SRB ha spiegato che, posto che taluni indicatori di rischio non erano stati applicati nel periodo di contribuzione 2021, le ponderazioni degli indicatori di rischio disponibili erano state proporzionalmente riscalate in modo da far sì che la somma delle loro ponderazioni raggiungesse il 100%, fermo restando che un siffatto ridimensionamento era previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

423    Alla luce di quanto precede, la ricorrente disponeva di informazioni sufficienti per comprendere le operazioni previste nella fase 5 e attuate dal SRB.

vi)    Fase 6

424    Nella fase 6 il SRB compie le due operazioni di seguito indicate.

425    In un primo momento, il SRB calcola il fattore di correzione, denominato, riscalando l’indicatore composito finale che risulta dalla fase 5 su una scala compresa tra 0,8 e 1,5, conformemente alla formula prevista nell’allegato I, titolo «Fase 6», punto 1, del regolamento delegato 2015/63.

426    Per risolvere detta formula il SRB si fonda su tre tipologie di dati, vale a dire:

–        l’indicatore composito finale dell’ente interessato;

–        l’argomento di funzione minimo dell’indicatore composito finale, denominato , che corrisponde al valore minimo di detto indicatore per tutti gli enti che contribuiscono al SRF per i quali un siffatto indicatore è calcolato;

–        l’argomento di funzione massimo dell’indicatore composito finale, denominato , che corrisponde al valore massimo di detto stesso indicatore per tutti i suddetti enti.

427    L’indicatore composito finale dell’ente interessato risulta dalla fase 5. Inoltre, le funzioni minima e massima, citate nel precedente punto 426, sono dati identici per tutti gli enti il cui contributo annuale di base è corretto in funzione del loro profilo di rischio. Tali dati sono indicati nella scheda individuale di ciascun ente e nella pagina 4 dell’allegato II della decisione impugnata, nella quarta e nella quinta colonna della tabella ivi contenuta, intitolate rispettivamente «k» e «l». Pertanto, la ricorrente aveva accesso ai dati necessari per risolvere la formula contenuta nell’allegato I, titolo «Fase 6», punto 1, del regolamento delegato 2015/63.

428    In un secondo momento, il SRB calcola il contributo finale dell’ente interessato, denominato, conformemente alla formula illustrata nell’allegato I, titolo «Fase 6», punto 2, del regolamento delegato 2015/63.

429    Tale calcolo è effettuato sulla base di cinque dati, vale a dire:

–        il livello-obiettivo annuale corretto conformemente all’allegato I, titolo «Fase 6», punto 2, del regolamento delegato 2015/63, denominato «Target»;

–        le passività nette dell’ente considerato corrette a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, che costituiscono il numeratore del contributo annuale di base, denominato;

–        la somma dei contributi annuali di base corretti in funzione del rischio di tutti gli enti interessati, denominata;

–        le passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, che costituisce il denominatore del contributo annuale di base, denominato;

–        il fattore di correzione dell’ente considerato.

430    Le passività nette della ricorrente, corrette a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato 2015/63, e il suo fattore di correzione, nonché le passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti sono state comunicate alla ricorrente nella sua scheda individuale. Inoltre, l’allegato II della decisione impugnata ha indicato, alla pagina 4, il livello-obiettivo annuale corretto – nella prima colonna, recante il titolo «h», della tabella ivi riportata – nonché la somma dei contributi annuali di base corretti in funzione del rischio di tutti gli enti interessati, fermo restando che detta somma è riprodotta nella terza colonna, dal titolo «j», di detta stessa tabella.

431    Infine, spiegazioni aggiuntive in merito alla fase 6 sono state fornite dal SRB nei considerando da 118 a 121 della decisione impugnata.

432    In tali circostanze, la ricorrente disponeva di informazioni sufficienti per comprendere i calcoli della fase 6.

433    Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

434    Per quanto attiene al calcolo del fattore di correzione, nella fase 6, citata nei precedenti punti 425 e 426, la ricorrente sostiene a torto che, non essendo stati comunicati gli indicatori compositi finali di tutti gli enti, essa non sarebbe in grado di sapere se i valori degli argomenti delle funzioni minime e massime degli indicatori compositi finali citati nel precedente punto 426 rappresentino eccezioni che determinano una distorsione dei fattori di correzione.

435    Su tale aspetto, dalla giurisprudenza citata nel precedente punto 263, emerge che l’obbligo di motivazione non impone che la ricorrente abbia accesso a tutti gli elementi che le consentono di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante. Tra gli elementi che il SRB non è tenuto a comunicare alla ricorrente figurano anche gli indicatori compositi finali di tutti gli enti. I loro valori possono, infatti, costituire informazioni sulla situazione economica degli enti interessati e, segnatamente, sul livello di rischio da essi assunto sui mercati, posto che agli enti con un profilo di rischio più elevato è assegnato un indicatore composito finale superiore. Ciò premesso, il SRB ha potuto legittimamente ritenere che la divulgazione degli indicatori compositi finali di tutti gli enti avrebbe violato il suo obbligo di tutelare il segreto commerciale degli enti interessati. Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata nel precedente punto 265, le spiegazioni fornite dal SRB al considerando 118 della decisione impugnata e i dati comunicati mediante la scheda individuale e nella pagina 4 dell’allegato II a detta decisione possono essere considerati sufficienti.

436    Parimenti, con riferimento al calcolo del contributo finale nella fase 6 di cui ai precedenti punti 428 e 429, la ricorrente non può sostenere che, malgrado la riproduzione della formula impiegata per detto calcolo e la spiegazione delle sue diverse componenti all’interno della decisione impugnata, il SRB non illustri come esso sia pervenuto, per quanto la riguarda, al risultato del calcolo indicato nella scheda individuale.

437    Da un lato, come emerge dai considerando da 119 a 121 della decisione impugnata, il contributo finale della ricorrente è stato calcolato secondo la formula spiegata nell’allegato I, titolo «Fase 6», punto 2, del regolamento delegato 2015/63. Dall’altro, come osservato al precedente punto 430, la ricorrente poteva rinvenire i dati necessari per risolvere detta formula nella sua scheda individuale e nelle colonne h e j della tabella di cui alla pagina 4 dell’allegato II della decisione impugnata.

438    Da quanto precede emerge che utilizzando, da un lato, le formule di cui all’allegato I del regolamento delegato 2015/63 e, dall’altro, i dati presenti negli allegati I e II della decisione impugnata, la ricorrente è effettivamente in grado di verificare, fase per fase, il calcolo del suo contributo ex ante da parte del SRB.

439    La terza censura della quinta parte del secondo motivo di ricorso deve pertanto essere respinta.

h)      Sulla settima parte, vertente sullesistenza di decisioni intermedie non pubblicate 

440    La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente, poiché il SRB ha adottato decisioni intermedie che non sono state pubblicate e non le sono state comunicate.

441    Il SRB contesta tale argomento.

442    Dalla giurisprudenza emerge che la motivazione contenuta nella decisione che fissa i contributi deve essere considerata insufficiente quando si fonda, per taluni elementi rispetto ai quali il SRB deve fornire una motivazione, unicamente su altri atti giuridici, come le decisioni intermedie, che il SRB ha adottato per precisare e, in taluni casi, completare la fissazione di detti contributi, ma che non sono state pubblicate o in altro modo comunicate agli enti (v. sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/SRB, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, punti 194 e 199, e del 28 novembre 2019, Portigon/SRB, T‑365/16, EU:T:2019:824, punti 171 e 176).

443    Nella specie, in risposta a una misura istruttoria del Tribunale del 9 novembre 2022, il SRB ha prodotto le decisioni intermedie pertinenti ai fini del calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021. Tali decisioni, che sono state poi notificate alla ricorrente nella loro versione non riservata, contengono, in particolare, posizioni interne che erano dirette al personale del SRB nell’ottica di guidarlo nell’ambito del procedimento di calcolo dei contributi ex ante.

444    Tuttavia, come emerge dalla sintesi della decisione impugnata di cui ai precedenti punti da 5 a 18, essa contiene una motivazione vertente sulla fissazione dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021.

445    Inoltre, la ricorrente non ha individuato alcun elemento contenuto nelle decisioni intermedie che non sia stato ripreso nella decisione impugnata stessa e di cui non sia stato tenuto conto ai fini della determinazione dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021.

446    Di conseguenza, nulla indica che l’esistenza di decisioni intermedie abbia in qualche modo inciso sulla portata delle informazioni di cui la ricorrente disponeva al fine di poter verificare la legittimità della fissazione del suo contributo ex ante e di contestarla dinanzi al giudice dell’Unione. In particolare, come emerge dall’esame delle parti dalla prima alla sesta del secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha potuto comprendere tutti gli elementi del calcolo del contributo ex ante, fatta eccezione per la determinazione del livello-obiettivo annuale, sulla base della sola decisione impugnata.

447    Pertanto, la decisione impugnata si differenzia dalla decisione del SRB che fissa i contributi ex ante oggetto delle cause sfociate nelle sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/SRB (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, Portigon/SRB (T‑365/16, EU:T:2019:824). Infatti, quest’ultima decisione non conteneva, segnatamente, alcuna indicazione in merito alla determinazione, da parte del SRB, della categoria di rischio IV, posto che tali indicazioni erano presenti soltanto nelle decisioni intermedie oggetto di dette cause (sentenze del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/SRB, T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823, punto 195, e del 28 novembre 2019, Portigon/SRB, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 172).

448    Infine, la ricorrente non ha spiegato come – tenuto conto delle considerazioni esposte nei precedenti punti da 444 a 446 – la pubblicazione delle decisioni intermedie le avrebbe consentito di esercitare, in condizioni migliori, i suoi diritti dinanzi ai giudici dell’Unione e neppure come una siffatta pubblicazione avrebbe consentito a questi ultimi di esercitare più efficacemente il proprio controllo.

449    Date tali circostanze, la sola mancata pubblicazione o comunicazione delle decisioni intermedie non può, da sola, integrare un difetto di motivazione della decisione impugnata.

450    Alla luce di quanto precede, la settima parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta.

i)      Conclusione sul secondo motivo di ricorso

451    Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la terza parte del secondo motivo di ricorso. Le altre parti di detto motivo di ricorso devono essere respinte.

3.      Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a causa della non verificabilità della decisione impugnata 

452    La ricorrente sostiene che il SRB ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione impugnata sarebbe praticamente impossibile. Da un lato, né il Tribunale né la ricorrente disporrebbero di dati relativi ad enti diversi da quest’ultima, benché tali dati siano necessari per verificare il calcolo del contributo ex ante da essa versato. Dall’altro lato, quand’anche il Tribunale avesse accesso ai dati in questione esso non li potrebbe utilizzare per ripercorrere le diverse fasi del calcolo conformemente all’allegato I del regolamento delegato 2015/63, poiché esso non dispone del software impiegato dal SRB per calcolare i contributi ex ante.

453    Il SRB contesta tale argomento.

454    Come osservato al precedente punto 43, competeva al Consiglio e alla Commissione, in sede di istituzione del sistema di calcolo dei contributi ex ante mediante il regolamento delegato 2015/63 e il regolamento di esecuzione 2015/81, conciliare il rispetto del segreto commerciale con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, con la conseguenza che i dati coperti da detto segreto non possono essere comunicati agli interessati e non possono, segnatamente, essere inclusi nella motivazione delle decisioni che stabiliscono l’importo dei contributi ex ante.

455    Inoltre, in forza dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 88 del regolamento n. 806/2014, nel comunicare la decisione impugnata il SRB era altresì tenuto ad assicurare che non fossero divulgati agli enti dati coperti dal segreto commerciale.

456    Ciò posto, come osservato al precedente punto 48, grava sul giudice dell’Unione verificare la fondatezza delle ragioni fatte valere dal SRB per opporsi alla comunicazione dei dati utilizzati ai fini del calcolo di detti contributi.

457    Nella specie, dall’esame compiuto ai precedenti punti da 292 a 302 emerge che il SRB poteva opporsi a che fossero comunicati alla ricorrente dati individuali relativi agli altri enti.

458    Inoltre, per le stesse ragioni richiamate al precedente punto 54, occorre osservare che deve essere respinto l’argomento secondo cui l’utilizzo, da parte del SRB, di un software per il calcolo dei contributi ex ante preclude l’esercizio di un ulteriore controllo giurisdizionale.

459    In tali condizioni, il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto.

4.      Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione di numerose disposizioni di diritto primario e di diritto derivato in ragione dellapplicazione di un fattore per lindicatore di rischio IPS alla ricorrente

460    Il sesto motivo di ricorso si articola in quattro parti.

a)      Sulla prima parte, vertente sulla violazione dellarticolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 e dellarticolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59

461    La ricorrente ricorda che, con riferimento all’indicatore di rischio IPS, la decisione impugnata le ha applicato un fattore di adeguamento pari a [riservato]. Orbene, l’applicazione di un siffatto fattore non soddisferebbe i requisiti dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013, né dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59. Infatti, il IPS di cui la ricorrente è membro proteggerebbe tutti gli enti che ne fanno parte allo stesso modo, cosicché una distinzione tra detti enti con riferimento all’indicatore di rischio IPS contrasterebbe con la formulazione e con lo spirito delle disposizioni in parola.

462    Il SRB contesta tale argomento.

463    Da un lato, come emerge dai precedenti punti 132 e 139, nulla nella formulazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 o dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 vietava alla Commissione di prevedere nell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 che il SRB, quando applica l’indicatore di rischio IPS, deve tener conto della ponderazione relativa all’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

464    Dall’altro, dai considerando da 114 a 116 della decisione impugnata e dal punto 131 dell’allegato III di detta decisione emerge che il SRB si è conformato agli obblighi su di esso gravanti in forza dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, la cui illegittimità non è stata peraltro dimostrata.

465    La prima parte del sesto motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.

b)      Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dellarticolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità

466    Con riferimento all’indicatore di rischio IPS, la ricorrente ritiene che la sua classificazione in [riservato] e, quindi, l’intervenuta assegnazione del fattore di adeguamento [riservato] – che ha comportato [riservato] – siano sproporzionati e ledano la sua libertà di impresa, sancita all’articolo 16 della Carta, nonché il principio di proporzionalità, sancito al suo articolo 52, paragrafo 1.

467    L’attribuzione di un siffatto fattore di adeguamento per l’indicatore di rischio IPS sarebbe manifestamente ingiustificata e arbitraria, poiché la ricorrente disporrebbe di un buon livello di capitalizzazione e di un profilo di rischio positivo e la probabilità di una sua risoluzione, quindi, debole. Ciò emergerebbe, in particolare, dalla lettura dei risultati dell’analisi degli indicatori di rischio compiuta dalla ricorrente e delle statistiche della BCE sulla base delle informazioni disponibili nel 2019.

468    Il SRB contesta tale argomento.  

469    In via preliminare, occorre osservare che la ricorrente si limita a invocare una violazione della libertà d’impresa sancita all’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità, senza sviluppare alcun argomento mirato vertente su detti principi.

470    Alla luce della giurisprudenza citata nel precedente punto 217, le censure della ricorrente devono essere respinte nella misura in cui si riferiscono alla violazione di detti principi.

471    Inoltre, se l’argomento della ricorrente deve essere inteso nel senso che essa sostiene, in realtà, che il SRB è incorso in un errore manifesto di valutazione nell’attribuirle [riservato] per l’indicatore di rischio IPS, occorre osservare quanto segue.

472    Per quanto attiene all’indicatore di rischio IPS, il SRB e la Commissione hanno precisato che il dissesto di un ente con un bilancio ampio e complesso, come la ricorrente, potrebbe esaurire integralmente i fondi di un IPS, a differenza del dissesto di un ente con un bilancio più contenuto e semplice. Di conseguenza, il rischio che la ricorrente debba ricorrere al SRF non è necessariamente coperto dalla sua appartenenza a un IPS. Orbene, la ricorrente non ha fornito elementi per contestare detta affermazione.

473    Inoltre, la ricorrente non può fondarsi sulla propria analisi degli indicatori di rischio o sulle statistiche della BCE per contestare la valutazione dell’indicatore di rischio IPS compiuta dal SRB.

474    Da un lato, detta analisi e dette statistiche non si riferiscono a tutti gli enti i cui dati sono stati presi in considerazione per il calcolo dell’indicatore di rischio IPS della ricorrente. Infatti, nella propria analisi la ricorrente confronta sé stessa unicamente con altri sei enti tedeschi. Per contro, come emerge dall’allegato II della decisione impugnata, il SRB ha preso in considerazione i dati di 1 627 enti per stabilire gli intervalli relativi all’indicatore di rischio IPS sulla base dell’unione e dei dati di 776 enti per stabilire gli intervalli relativi all’indicatore di rischio IPS sulla base nazionale.

475    Lo stesso vale per le statistiche della BCE. Queste ultime riguardano soltanto 113 enti, vale a dire una frazione degli enti i cui dati sono stati considerati dal SRB ai fini della determinazione degli intervalli relativi all’indicatore di rischio IPS.

476    Dall’altro, l’analisi compiuta dalla ricorrente e le statistiche della BCE vertono su fattori che non sono pertinenti ai fini della ponderazione dell’indicatore di rischio IPS.

477    Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, nel ponderare l’indicatore di rischio IPS, il SRB deve tener conto dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» applicabile all’ente interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento delegato.

478    Orbene, né i diversi fattori di cui all’analisi degli indicatori di rischio compiuta dalla ricorrente, vale a dire il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale TIER 1, la quota di crediti deteriorati [non-performing loan quote (NPL)], il coefficiente di copertura, il coefficiente di tolleranza (forbearance) e la quota di esposizioni deteriorate [non-performing exposures (NPE)], né i fattori di cui alle statistiche della BCE, vale a dire il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria, sono inclusi nell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, e nemmeno nell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento delegato.

479    La seconda parte del sesto motivo di ricorso deve pertanto essere respinta.

c)       Sulla terza parte, vertente sulla violazione dellarticolo 20 della Carta e del principio della parità di trattamento

480    La ricorrente sostiene che l’applicazione nei suoi confronti del fattore di adeguamento [riservato] per l’indicatore di rischio IPS comporta un’ingiustificata differenza di trattamento rispetto ad enti cui è attribuito [riservato] per l’indicatore di rischio IPS, cosicché la decisione impugnata viola l’articolo 20 della Carta e il principio della parità di trattamento.

481    In particolare, l’appartenenza a un IPS sarebbe una circostanza idonea a rendere tutti gli enti interessati comparabili e non vi sarebbe alcun criterio oggettivo idoneo a giustificare una differenza di trattamento tra i diversi enti appartenenti a un IPS. L’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» non sarebbe un criterio adeguato, come illustrato nell’ambito del quinto motivo di ricorso.

482    Inoltre, l’attribuzione alla ricorrente del fattore di adeguamento [riservato] comporterebbe una differenziazione manifestamente inadeguata tenuto conto della probabilità di un suo dissesto, di una sua risoluzione e di un suo ricorso al SRF.

483    Il SRB contesta tale argomento.

484    Da un lato, come osservato ai precedenti punti da 160 a 163, la ricorrente non può sostenere che tutti gli enti rientranti in un IPS si trovino in una situazione comparabile.

485    Dall’altro, come constatato al precedente punto 165, gli elementi relativi all’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» utilizzati per ponderare l’indicatore di rischio IPS tra i diversi enti rientranti in un IPS costituiscono criteri oggettivi che sono, inoltre, coerenti con uno degli obiettivi del SMR, vale a dire, incoraggiare gli enti ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose.

486    Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 159, la terza parte del sesto motivo di ricorso deve quindi essere respinta.

d)      Sulla quarta parte, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

487    La quarta parte si articola in due censure.

1)      Sulla prima censura, secondo cui il SRB non avrebbe correttamente motivato la decisione impugnata

488    La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, il SRB non ha spiegato adeguatamente, da un lato, le ragioni per cui è opportuno creare tre intervalli per la ponderazione dell’indicatore di rischio IPS, in luogo, per esempio, di due o cinque intervalli e, dall’altro, perché il fattore di adeguamento del primo intervallo debba essere di 5/9 e quello del secondo intervallo di 7/9 al fine di «diversificare gli effetti della partecipazione a un [IPS] in funzione di fattori aggiuntivi legati al livello di rischio degli enti».

489    Il SRB contesta tale argomento.

490    Occorre osservare che la ricorrente ripropone, in sostanza, una parte degli argomenti da essa invocati con riferimento alla fase 4 a fondamento della terza censura della quinta parte del secondo motivo di ricorso.

491    Pertanto, la prima censura della quarta parte del sesto motivo di ricorso deve essere respinta per i medesimi motivi illustrati ai precedenti punti da 407 a 409.

2)      Sulla seconda censura, secondo cui il SRB avrebbe violato il suo obbligo di istruttoria

492    La ricorrente sostiene che, assegnandola all’intervallo [riservato] per l’indicatore di rischio IPS, il SRB non ha tenuto conto di tutti i fatti pertinenti in maniera completa, scrupolosa e imparziale. Infatti, esso non avrebbe esaminato in che modo la protezione concessa dal IPS di cui la ricorrente è membro opera a beneficio dei suoi membri. Parimenti, esso non avrebbe verificato se e in che misura l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 poteva giustificare la formazione di un intervallo e una differenziazione fondata sul rischio rispetto ad altri membri del IPS cui la ricorrente appartiene. Lo stesso varrebbe per l’esame della questione se, e in che misura, il profilo di rischio della ricorrente unitamente ad altre circostanze del caso di specie non avrebbero giustificato un’assegnazione ad essa più favorevole.

493    In tale contesto, il SRB sarebbe inoltre incorso in errori di valutazione. Infatti, la procedura di assegnazione agli intervalli porterebbe a risultati erronei, segnatamente in caso di fusione di due enti appartenenti a un IPS. In un tal caso, l’assegnazione degli altri enti agli intervalli subirebbe delle modifiche, poiché vi sarebbero meno enti da ripartire tra i diversi intervalli, mentre i criteri determinanti per il riconoscimento dell’indicatore di rischio IPS menzionati all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento delegato 2015/63 resterebbero immutati.

494    Il SRB contesta tale argomento.

495    Il principio di buona amministrazione, come sancito dall’articolo 41 della Carta, impone alle istituzioni e agli organi dell’Unione l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T‑263/07, EU:T:2009:351, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

496    Nel caso di specie, occorre osservare, in primis, che, ai fini della ponderazione dell’indicatore di rischio IPS, il SRB può unicamente tener conto degli elementi enunciati nell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, vale a dire dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento delegato.

497    In secondo luogo, il SRB è tenuto a calcolare l’indicatore di rischio IPS sulla base dei dati trasmessi dagli enti conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63.

498    In tali circostanze, non può essere addebitato al SRB di non aver preso in considerazione, ai fini del calcolo del contributo ex ante della ricorrente, gli elementi da quest’ultima invocati, come quelli menzionati nel precedente punto 492, che non sono previsti nell’articolo 7, paragrafo 4 e nemmeno nell’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63.

499    In terzo luogo, va respinta la censura vertente sul fatto che il SRB avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione quando ha stabilito gli intervalli per la ponderazione dell’indicatore di rischio IPS.

500    Anzitutto, dai precedenti punti da 159 a 165, emerge che il SRB è legittimato ad operare una distinzione tra i membri di un IPS per valutare il profilo di rischio dei diversi enti ai fini del calcolo del loro contributo ex ante.

501    Inoltre, come risulta dal suesposto esame del quinto motivo di ricorso, il SRB poteva operare queste distinzioni sulla base del criterio enunciato nell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63, secondo cui esso pondera l’indicatore di rischio IPS sulla base dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione».

502    Infine, la ricorrente non ha presentato al Tribunale alcun elemento concreto volto a contestare l’applicazione di detto criterio.

503    In quarto luogo, come spiegato, sostanzialmente, dal SRB, senza essere contestato dalla ricorrente, se due enti appartenenti a un IPS si fondono, tale circostanza comporta una riduzione del numero di enti che devono essere assegnati agli intervalli stabiliti per ponderare l’indicatore di rischio IPS e detto elemento sarà automaticamente preso in considerazione nel calcolo finale di quest’ultimo indicatore di rischio, a condizione che la fusione di cui trattasi abbia avuto luogo entro la fine dell’anno di riferimento menzionato all’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63.

504    La quarta parte del sesto motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.

e)      Conclusione sul sesto motivo di ricorso

505    Alla luce di quanto sopra, il sesto motivo di ricorso dev’essere respinto.

5.      Sullottavo motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 52 della Carta, in ragione dellinadeguatezza del fattore di correzione 

506    La ricorrente sostiene che i fattori di correzione che le sono stati applicati – vale a dire il fattore che le è stato applicato per il calcolo del suo contributo ex ante sulla base dell’unione e quello che le è stato applicato per il calcolo di detto contributo sulla base nazionale – non sono conformi al suo profilo di rischio, cosicché la decisione impugnata viola l’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, sancito al suo articolo 52, paragrafo 1.

507    La ricorrente deduce, in particolare, di disporre di una buona capitalizzazione e di un profilo di rischio positivo. La probabilità di una sua risoluzione sarebbe debole. Ciò emergerebbe, in particolare, dalla lettura dei risultati dell’analisi da essa compiuta e delle statistiche della BCE sulla base delle informazioni disponibili nel 2019.

508    Inoltre, per quanto attiene all’indicatore di rischio IPS, il SRB non avrebbe fornito alla ricorrente alcuna ragione oggettiva per giustificare la sua assegnazione all’intervallo [riservato], malgrado la protezione totale conferita dal IPS cui essa appartiene. Ciò comporterebbe un contributo ex ante [riservato], cosicché la decisione impugnata violerebbe l’articolo 16 della Carta, il principio di proporzionalità e l’articolo 20 della Carta.

509    Il SRB contesta tale argomento.

510    In via preliminare, occorre osservare che la ricorrente si limita a invocare delle violazioni dei principi sanciti negli articoli 16 e 20 della Carta e del principio di proporzionalità, senza sviluppare un qualche argomento mirato vertente su detti principi.

511    Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 217, l’argomento della ricorrente deve essere respinto nella misura in cui si riferisce alla violazione di detti principi.

512    Inoltre, e in ogni caso, se detto argomento deve essere inteso nel senso che la ricorrente sostiene, in realtà, che il SRB è incorso in un errore manifesto di valutazione nel calcolare i suoi fattori di correzione, occorre osservare quanto segue.

513    In primo luogo, per le medesime ragioni illustrate nei precedenti punti da 500 a 502, va respinta la censura secondo cui il SRB avrebbe assegnato la ricorrente a un intervallo errato per l’indicatore di rischio IPS.

514    In secondo luogo, la ricorrente non può basarsi sulla propria analisi degli indicatori di rischio per contestare il calcolo dei fattori di correzione ad essa applicati. Da un lato, dal considerando 112 della decisione impugnata emerge che il SRB ha tenuto conto di sedici indicatori di rischio per il calcolo dei contributi ex ante. Orbene, l’analisi della ricorrente verte solo su uno di detti sedici indicatori, vale a dire il coefficiente di capitale primario di classe 1. Dall’altro lato, nell’analisi di cui trattasi la ricorrente si confronta con altri sei enti tedeschi. Per contro, come emerge dall’allegato II della decisione impugnata, il SRB ha preso in considerazione i dati di 1 627 enti per calcolare il suo contributo ex ante sulla base dell’unione e i dati di 776 enti per calcolare detto contributo sulla base nazionale.

515    Parimenti, la ricorrente non si può fondare sulle statistiche della BCE per contestare il calcolo dei suoi fattori di correzione. Da un lato, dette statistiche vertono soltanto su due dei sedici indicatori di rischio presi in considerazione dal SRB per il calcolo dei contributi ex ante, vale a dire sul «coefficiente di capitale primario di classe 1» e sul coefficiente di leva finanziaria. Dall’altro lato, dette statistiche riguardano unicamente 113 enti e, quindi, una frazione degli enti i cui dati sono stati presi in considerazione dal SRB ai fini del suddetto calcolo.

516    Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’ottavo motivo di ricorso.

6.      Sul nono motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 16, 20, 41 e 52 della Carta in ragione di manifesti errori di valutazione

517    La ricorrente sostiene che il SRB ha violato il suo potere discrezionale e, quindi, gli articoli 16, 20 e 41 della Carta, oltre al principio di proporzionalità sancito all’articolo 52 della stessa, in ragione di numerosi manifesti errori di valutazione i cui sarebbe incorso in sede di calcolo del contributo ex ante ad essa applicabile.

518    In primo luogo, il SRB non avrebbe debitamente preso in considerazione, né determinato:

–        l’impatto che i contributi prociclici possono avere sulla situazione finanziaria degli enti in sede di determinazione del livello-obiettivo annuale previsto all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014;

–        l’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione»;

–        l’indicatore di rischio IPS;

–        la riscalatura delle ponderazioni degli indicatori di rischio all’interno di una categoria di rischio in caso di mancata applicazione di taluni indicatori di rischio.

519    In secondo luogo, gli indicatori di rischio e le ponderazioni compiute in applicazione del regolamento delegato 2015/63 autorizzerebbero la formazione di intervalli e un raggruppamento all’interno di essi tali da generare, a carico della ricorrente, un onere manifestamente ingiustificato nel merito, sproporzionato e discriminatorio. Come illustrato in relazione al settimo motivo di ricorso, l’allegato I di detto regolamento delegato porterebbe a una situazione in cui la forcella tra i valori massimi e minimi è sproporzionatamente ampia per il primo e l’ultimo intervallo e in cui più intervalli sono vuoti, mentre altri contengono un numero manifestamente eccessivo di enti. A tal proposito, il SRB avrebbe violato il suo potere discrezionale e avrebbe mancato di compiere gli adattamenti dei contributi ex ante imposti dai principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

520    Il SRB contesta tale argomento.

521    Anzitutto, va osservato che la ricorrente si limita a invocare violazioni dei principi sanciti negli articoli 16, 20 e 41 della Carta, nonché del principio di proporzionalità, sancito nell’articolo 52 di quest’ultima, senza sviluppare alcun argomento autonomo e mirato vertente su detti principi.

522    Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 217, l’argomento della ricorrente deve essere respinto nella misura in cui si riferisce alla violazione di detti principi.

523    Inoltre, nella misura in cui la ricorrente sostiene che il SRB è incorso in manifesti errori di valutazione in sede di definizione degli intervalli e di assegnazione degli enti a detti intervalli, la censura di cui trattasi non è fondata su argomenti specifici. In particolare, la ricorrente non precisa in che modo il potere discrezionale riconosciuto al SRB sia legato ai fattori indicati nel precedente punto 518, né come, precisamente, il SRB avrebbe dovuto tenere conto di detti fattori.

524    Parimenti, benché la ricorrente addebiti al SRB di aver omesso di compiere i «necessari adattamenti individuali» dei risultati dell’applicazione della formula matematica figurante nell’allegato I, titolo «Fase 2», punto 2, del regolamento delegato 2015/63, che rispondono al principio della parità di trattamento e di proporzionalità, essa non precisa la natura di detti adattamenti.

525    Infine, la ricorrente ha presentato un’argomentazione ambigua per quanto concerne il metodo di binning. Da un lato, rinviando ai suoi argomenti illustrati nell’ambito del settimo motivo di ricorso, essa contesta al SRB di non aver riconosciuto che l’applicazione della fase 2 comportava una forcella di valori sproporzionatamente ampia per il primo e l’ultimo intervallo, che vari intervalli erano vuoti e che i primi intervalli contenevano un numero eccessivo di enti. Con la sua censura, la ricorrente lascia intendere che, a suo avviso, il metodo di binning non sarebbe conforme a disposizioni giuridiche sovraordinate, senza però invocare un’eccezione di illegittimità nell’ambito del presente motivo di ricorso. Orbene, una siffatta eccezione deve essere invocata in maniera chiara per consentire all’autore dell’atto di difenderne la legittimità (v., in tal senso, ordinanza del 20 gennaio 2009, Sack/Commissione, C‑38/08 P, EU:C:2009:21, punti 21 e 22). Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che il SRB avrebbe, per i medesimi motivi, violato le prescrizioni dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63. In tali circostanze, è impossibile per il Tribunale identificare con precisione la portata degli argomenti dedotti dalla ricorrente su tale punto e valutarne la fondatezza.

526    Alla luce di quanto precede, il nono motivo di ricorso deve essere respinto.

7.      Sullundicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e su una incompatibilità degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 con norme giuridiche sovraordinate

527    È pacifico che la ricorrente ha dedotto l’undicesimo motivo di ricorso per la prima volta nella replica. Ciononostante, essa ritiene che detto motivo sia ricevibile in quanto fondato su elementi di fatto e di diritto che sarebbero emersi nel corso del procedimento giurisdizionale. Infatti, l’elemento necessario per comprendere se il livello-obiettivo annuale oltrepassi il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale, previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, sarebbe stato portato a sua conoscenza mediante la decisione SRB/ES/2022/18 del SRB, dell’11 aprile 2022, sul calcolo dei contributi ex ante al SRF per l’anno 2022.

528    Il SRB conclude, da un lato, eccependo l’irricevibilità del presente motivo in ragione della sua tardività e, dall’altro, chiedendone il rigetto nel merito.

529    Conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento o costituiscano l’ampliamento di un motivo già enunciato, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del procedimento e strettamente connesso con questo (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

530    Orbene, da un lato, è pacifico che, ai fini della fissazione dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2021, nella scheda descrittiva menzionata nel precedente punto 326, il SRB ha indicato l’importo del livello-obiettivo finale da esso previsto sotto forma di una forcella compresa tra EUR 70 e 75 miliardi. Dall’altro lato, dall’atto introduttivo emerge che la ricorrente aveva avuto conoscenza di tale scheda prima dell’introduzione del suo ricorso poiché essa vi ha fatto riferimento nel quadro del suo argomento invocato a sostegno del secondo motivo di ricorso.

531    In tali circostanze, la ricorrente non può sostenere di essere venuta a conoscenza solo dopo la proposizione del ricorso degli elementi di fatto da essa invocati a sostegno dell’undicesimo motivo di ricorso e che ne giustificherebbero la formulazione in sede di replica.

532    Inoltre, la ricorrente non ha sostenuto che il presente motivo di ricorso costituiva un ampliamento di un motivo già enunciato in precedenza.

533    In tali circostanze, l’undicesimo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

534    Inoltre, anche ammettendo che l’undicesimo motivo di ricorso sia ricevibile, il Tribunale non sarebbe nelle condizioni di valutarne la fondatezza. Infatti, come emerge dai precedenti punti da 308 a 340, la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione riguardante la determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 e deve essere annullata per tale motivo. Orbene, un siffatto vizio di motivazione impedisce al Tribunale di esaminare la fondatezza dell’undicesimo motivo di ricorso.

C.      Conclusione

535    Da tutto quanto precede risulta che la terza parte del secondo motivo di ricorso è fondata, mentre le altre parti di detto motivo e tutti gli altri motivi dedotti devono invece essere rigettati. Posto che la terza parte del secondo motivo di ricorso può, da sola, fondare l’annullamento della decisione impugnata, occorre procedere al suo annullamento nella parte in cui riguarda la ricorrente.

V.      Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

536    In caso di annullamento della decisione impugnata, il SRB chiede al Tribunale di mantenerne gli effetti sino alla sua sostituzione o, quantomeno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

537    In udienza, la ricorrente ha indicato che essa, sostanzialmente, non si opponeva a tale richiesta nella misura in cui la decisione impugnata fosse annullata sulla base della violazione di una forma sostanziale.

538    Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il giudice dell’Unione può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi.

539    A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che, in considerazione di motivi relativi alla certezza del diritto, gli effetti di tale atto possono essere mantenuti, in particolare, qualora gli effetti immediati del suo annullamento comportino gravi conseguenze negative e qualora la legittimità dell’atto impugnato sia contestata non a causa della sua finalità o del suo contenuto, ma per motivi attinenti alla violazione di forme sostanziali (v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 175 e giurisprudenza ivi citata).

540    Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata adottata in violazione di forme sostanziali. Per contro, nell’ambito del presente procedimento, il Tribunale non ha riscontrato errori che inficino la legittimità nel merito della decisione di cui trattasi.

541    Inoltre, in linea con quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 177), occorre riconoscere che pronunciare l’annullamento della decisione impugnata senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione con un nuovo atto potrebbe pregiudicare l’attuazione della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63, che costituiscono una parte essenziale dell’unione bancaria, la quale contribuisce alla stabilità della zona euro.

542    In tali circostanze, occorre mantenere gli effetti della decisione impugnata, nella parte riguardante la ricorrente, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al SRF della ricorrente per il periodo di contribuzione 2021.

VI.    Sulle spese

543    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il SRB è rimasto soccombente, occorre condannarlo a farsi carico le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

544    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Commissione si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2021.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Landesbank Baden-Württemberg.

4)      La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 dicembre 2023.

Firme


Indice


I. Fatti

II. Decisione impugnata

III. Conclusioni delle parti

IV. In diritto

A. Sulle eccezioni di illegittimità degli articoli da 4 a 9 e 20, nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63

1. Sul quarto motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità degli articoli da 4 a 9 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui violerebbero i principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto

a) Sulla prima parte, vertente su una presunta violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva

b) Sulla seconda parte, vertente su una presunta violazione del principio della certezza del diritto

1) Sulla prima censura, vertente sul fatto che gli articoli da 4 a 9 e l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 non consentirebbero agli enti di calcolare anticipatamente i contributi ex ante da essi dovuti

2) Sulla seconda censura, vertente sulla possibilità per la Commissione di prevedere un altro metodo di calcolo dei contributi ex ante

3) Sulla terza censura, vertente sulla violazione dell’articolo 12 del regolamento 2016/1011

c) Conclusione sul quarto motivo di ricorso

2. Sul quinto motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui esso violerebbe numerose disposizioni di rango superiore

a) Sulla prima parte, vertente sull’incompatibilità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con l’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 e l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013

b) Sulla seconda parte, vertente sull’incompatibilità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio» e con il principio della parità di trattamento

1) Sulla prima censura, vertente su una violazione del «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio»

2) Sulla seconda censura, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento

c) Sulla terza parte, vertente sull’incompatibilità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con il principio della certezza del diritto

d) Sulla quarta parte, vertente sull’incompatibilità dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato 2015/63 con il principio che impone di tenere pienamente conto delle circostanze di fatto

e) Conclusione sul quinto motivo di ricorso

3. Sul settimo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità degli articoli 6, 7 e 9, nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui violerebbero numerose disposizioni di grado superiore

4. Sul decimo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 e il «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio»

B. Sui motivi di ricorso vertenti sulla legittimità della decisione impugnata

1. Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1

2. Sul secondo motivo di ricorso, vertente su difetti di motivazione

a) Osservazioni preliminari

b) Sulla prima parte, vertente sulla lingua facente fede della decisione impugnata

c) Sulla seconda parte, vertente sulla complessità della motivazione del calcolo del contributo ex ante

d) Sulla sesta parte, vertente sulla conservazione dei dati degli altri enti

e) Sulla terza parte, vertente sulla motivazione del livello-obiettivo annuale

f) Sulla quarta parte, vertente sull’insufficiente motivazione del contributo annuale di base

g) Sulla quinta parte, vertente sull’insufficiente motivazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio

1) Sulla prima censura, vertente sull’impossibilità di verificare l’assoggettamento di tutti gli enti interessati a un contributo corretto in funzione del profilo di rischio

2) Sulla seconda censura, vertente sulla presa in considerazione dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione»

3) Sulla terza censura, vertente sulla motivazione delle fasi da 1 a 6 della correzione del contributo annuale in funzione del profilo di rischio della ricorrente

i) Fase 1

ii) Fase 2

iii) Fase 3

iv) Fase 4

v) Fase 5

vi) Fase 6

h) Sulla settima parte, vertente sull’esistenza di decisioni intermedie non pubblicate

i) Conclusione sul secondo motivo di ricorso

3. Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a causa della non verificabilità della decisione impugnata

4. Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione di numerose disposizioni di diritto primario e di diritto derivato in ragione dell’applicazione di un fattore per l’indicatore di rischio IPS alla ricorrente

a) Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013 e dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59

b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità

c) Sulla terza parte, vertente sulla violazione dell’articolo 20 della Carta e del principio della parità di trattamento

d) Sulla quarta parte, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

1) Sulla prima censura, secondo cui il SRB non avrebbe correttamente motivato la decisione impugnata

2) Sulla seconda censura, secondo cui il SRB avrebbe violato il suo obbligo di istruttoria

e) Conclusione sul sesto motivo di ricorso

5. Sull’ottavo motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 52 della Carta, in ragione dell’inadeguatezza del fattore di correzione

6. Sul nono motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 16, 20, 41 e 52 della Carta in ragione di manifesti errori di valutazione

7. Sull’undicesimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e su una incompatibilità degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 con norme giuridiche sovraordinate

C. Conclusione

V. Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

VI. Sulle spese


*      Lingua processuale: il tedesco.


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