Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014 – Lumene / UAMI (THE YOUTH EXPERTS)
(causa T‑484/13)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo THE YOUTH EXPERTS – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso – Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso – Articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 14)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Competenza delle commissioni di ricorso – Nuovo esame completo del merito – Presupposto – Ricevibilità del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 59, prima frase, e 64, § 1) (v. punti 22‑24)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 30)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 31)
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Applicazione di criteri di valutazione specifici – Inammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 32‑34)
6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Slogan che presenta un carattere di fantasia [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 35)
7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Formula promozionale a carattere elogiativo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 36, 37)
8. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo THE YOUTH EXPERTS [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 42‑45)
9. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 56)
10. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione della sola normativa comunitaria – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 59)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2013 (procedimento R 187/2013‑2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo THE YOUTH EXPERTS come marchio comunitario. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2013 (procedimento R 187/2013‑2) è annullata nella parte riguardante i «[p]reparati per il candeggio e altre sostanze per il bucato [e i] preparati per pulizia, lucidatura, strofinamento e abrasione» della classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e i «prodotti igienici per la medicina[, i] cerotti, materiale per fasciature[, le] sostanze per otturazioni dentali e per impronte dentali[, i] disinfettanti[, i ] prodotti antiparassitari[, i] fungicidi [e gli] erbicidi» della classe 5 ai sensi di detto Accordo. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |