Language of document : ECLI:EU:T:2015:64

Causa T‑488/13

GEA Group AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica della decisione della commissione di ricorso mediante telecopia – Ricevimento della telecopia – Tardività – Assenza di forza maggiore o di caso fortuito – Irricevibilità manifesta»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2015

1.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Notifica – Notifica mediante telefax – Calcolo dei termini – Data di ricevimento

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 61, § 2, 65, § 1, e 70, § 2)

2.      Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione formata da elementi oggettivi e soggettivi – Limiti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2)

3.      Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Nuove offerte di prova presentate nella fase delle osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità o della replica limitata alla questione della ricevibilità – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1)

1.      Secondo la regola 61, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, come modificato, le notifiche cui procede l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere effettuate mediante telecopia. La notifica mediante telecopia può concernere qualsiasi decisione dell’Ufficio e, pertanto, anche le decisioni delle commissioni di ricorso.

La regola 65, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, intitolata «Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione», precisa che «[l]a notifica si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dall’apparato di telefax del ricevente». La regola 70, paragrafo 2, di detto regolamento, dedicata al «Computo dei termini», stabilisce altresì che, «[s]alvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica, si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato».

La giurisprudenza distingue tra, da un lato, la comunicazione di un atto al suo destinatario, richiesta ai fini di una regolare notifica, e, dall’altro, la conoscenza effettiva di detto atto, che non è necessaria per considerare la notifica regolare. Secondo detta giurisprudenza, l’esistenza di una valida notifica al destinatario non è assolutamente subordinata al fatto che ne prenda conoscenza effettiva la persona che, secondo le norme interne dell’ente destinatario, è competente in materia, poiché una decisione è notificata ritualmente se viene comunicata al destinatario e questi è messo in grado di prenderne conoscenza. Ai fini della valutazione della regolarità della notifica, è quindi preso in considerazione soltanto il suo elemento esterno, ossia la regolare trasmissione al destinatario, non già il suo elemento interno, che concerne il funzionamento interno dell’ente destinatario.

Ne deriva che, al fine di stabilire la data di ricevimento di una notifica, deve essere preso in considerazione soltanto l’aspetto esterno della stessa, ossia il formale e regolare ricevimento da parte dell’ente destinatario, a prescindere dal ricevimento effettivo e dalla presa di conoscenza all’interno di detto ente. Tale considerazione non è rimessa in discussione da quanto richiesto dalla citata giurisprudenza, secondo cui la notifica implica che il destinatario debba essere messo in grado di prendere conoscenza dell’atto notificato. Infatti, viene in considerazione l’obbligo in capo al notificante di creare le condizioni per un’effettiva presa di conoscenza da parte del destinatario, vale a dire un obbligo di mezzi (corrispondente all’elemento esterno della notifica), non già un obbligo a suo carico di ingerirsi nel funzionamento interno di tale destinatario al fine di garantire detta presa di conoscenza, ossia un obbligo di risultato (corrispondente all’elemento interno della notifica).

Il Tribunale ha quindi dichiarato che la produzione da parte dell’Ufficio di rapporti di trasmissione di una telecopia che contengono elementi i quali conferiscono agli stessi carattere probatorio è sufficiente per dimostrare il ricevimento di detta telecopia da parte del suo destinatario. Infatti, le telecopiatrici sono progettate in modo tale che qualsiasi problema di trasmissione – ma altresì di ricevimento – sia segnalato da un messaggio di errore, indicante appunto al mittente il motivo del mancato ricevimento, come comunicatogli dalla telecopiatrice del destinatario, e che, in assenza della comunicazione di un simile problema, sia prodotto un messaggio di effettiva trasmissione. Quindi, in assenza di un messaggio di errore e in presenza di un rapporto di trasmissione contenente la dicitura «ok», si può ritenere che la telecopia inviata sia stata ricevuta dal suo destinatario.

Inoltre, se soltanto la presa di conoscenza della telecopia controversa permettesse di dimostrarne il ricevimento da parte del rappresentante della ricorrente, per l’Ufficio sarebbe impossibile fornire la prova dell’effettiva notifica di una decisione e della data in cui quest’ultima è stata ricevuta dal suo destinatario, anche qualora detta decisione gli sia stata debitamente notificata. Il dies a quo del termine di ricorso contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio dipenderebbe da circostanze aleatorie e indipendenti dalla diligenza con cui l’Ufficio ha notificato la decisione, mentre i termini di ricorso sono stati istituiti proprio allo scopo di garantire la certezza del diritto.

(v. punti 14, 15, 19‑22)

2.      I termini di ricorso sono inderogabili. Conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, può derogarsi ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore.

Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee a chi intende avvalersene, e un elemento soggettivo, attinente all’obbligo, per l’interessato, di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini previsti. Pertanto, la nozione d forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe obiettivamente stata in grado d evitare la scadenza di un termine di ricorso.

Per quanto concerne l’elemento oggettivo del caso fortuito e della forza maggiore, si deve ritenere che il malfunzionamento della telecopiatrice del rappresentante della ricorrente non sia una «circostanza indipendente» da tale rappresentante, benché possa essere qualificato come «circostanza anomala» ai sensi della citata giurisprudenza.

Infatti, l’apparecchio di cui trattasi è uno strumento interno dello studio legale che rappresenta la ricorrente, il quale si trova sotto la sua esclusiva responsabilità, allo stesso titolo dei dipendenti che vi lavorano. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, i problemi di trasmissione nell’ambito di una società non sono considerati casi fortuiti o di forza maggiore. È stato dichiarato anche che l’errore attribuibile ad un terzo incaricato da uno studio legale di procedere ad atti che rientrano nella sfera di responsabilità di detto studio non può essere considerato una circostanza estranea alla parte ricorrente rappresentata dallo stesso studio. Quindi, nella fattispecie, anche se – e non è questo il caso – lo studio legale che rappresenta la ricorrente fosse ricorso a una società esterna per la gestione dei propri apparecchi informatici e di telecopia, il guasto di tale attrezzatura non potrebbe essere considerato una circostanza che non dipende da esso.

L’affermazione secondo cui il malfunzionamento in questione si sarebbe prodotto per la prima volta e, pertanto, sarebbe stato imprevedibile non consente di renderlo una circostanza indipendente dal rappresentante della ricorrente. Tale imprevedibilità potrebbe, tutt’al più, svolgere un ruolo in sede di valutazione della possibilità per l’interessato di evitare il verificarsi del malfunzionamento della telecopiatrice e, quindi, nell’ambito dell’analisi dell’elemento soggettivo del caso fortuito e della forza maggiore.

(v. punti 26, 27, 32‑34)

3.      Il divieto di deposito tardivo di offerte di prova previsto dall’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale non riguarda né le offerte di prova contenute nelle osservazioni su un’eccezione di irricevibilità né quelle contenute nella replica allo scopo di rispondere alle affermazioni relative all’irricevibilità che compaiono nel controricorso. La facoltà di proporre nuovi mezzi di prova nelle osservazioni su un’eccezione di irricevibilità deve essere considerata come inerente al diritto del ricorrente di rispondere agli argomenti dedotti dal convenuto nella sua eccezione di irricevibilità, poiché nessuna norma procedurale esige dalla parte ricorrente la produzione di prove relative alla ricevibilità del suo ricorso fin dalla fase dell’atto introduttivo.

(v. punto 30)