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Ricorso proposto il 1 giugno 2011 - Kieffer Omnitec / Commissione

(Causa T-288/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrentee : Kieffer Omnitec (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Delvaux e V. Bertrand, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;

annullare la decisione con cui la Commissione europea ha escluso a sua offerta e ha aggiudicato l'appalto ad un'altra offerente, della quale la ricorrente è stata informata con lettera del 1 aprile 2011, ricevuta il 5 aprile successivo;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione del 1 aprile 2011, con cui è stata respinta l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto intesa alla conclusione di un contratto di manutenzione delle installazioni HVAC, sprinkler e idrosanitarie del palazzo Joseph Bech sito in Lussemburgo ed è stato attribuito l'appalto ad un'altra offerente (GU 2010/S 241 - 367523).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 89, nn. 1 e 2, e 92 del regolamento finanziario, dell'art. 135, nn. 1 e 5, del regolamento d'esecuzione e dell'art. 49 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 1, nonché dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di proporzionalità nella misura in cui la Commissione europea richiede all'offerente che fornisca "l'attestazione ISO valida per l'integralità della sua attività di manutenzione, rilasciata dall'ente certificatore". La ricorrente contesta alla Commissione europea, in primo luogo, di non aver formulato il criterio di selezione in modo chiaro e preciso, in assenza di precisazioni nel capitolato d'oneri con riferimento al numero della certificazione ISO richiesta; in secondo luogo, di aver chiesto alle partecipanti alla gara una certificazione ISO "per l'integralità della loro attività di manutenzione" e non soltanto per l'appalto interessato e, in terzo luogo, di non aver consentito alle partecipanti alla gara di dimostrare che esse presentavano un livello qualitativo analogo a quello della certificazione ISO.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione derivante dall'art. 296 TFUE e dall'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, nonché sulla violazione del capitolato d'oneri e dei suoi allegati e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione europea avrebbe escluso l'offerta della società A+P KIEFFER OMNITEC considerando che la ricorrente non soddisfaceva il criterio n. 16, non avendo essa prodotto i documenti probatori pertinenti idonei a dimostrare che i candidati disponevano delle qualificazioni richieste. La ricorrente afferma, da una parte, che il criterio n. 16 avrebbe riguardato "la dichiarazione indicante i mezzi effettivi annuali dotati del profilo richiesto durante gli ultimi tre anni, che fossero presenti in capo a tutti i membri dell'eventuale raggruppamento" e che la pagina 27/37 dell'allegato II del capitolato d'oneri avrebbe fatto riferimento soltanto alle conoscenze linguistiche dei candidati e, dall'altra, che la ricorrente avrebbe per contro fornito la prova che uno dei candidati disponeva delle qualifiche richieste alla pagina 28/38 dell'allegato II del capitolato d'oneri, producendo documenti probanti. Per quanto riguarda l'altro candidato, i documenti dell'appalto non esigevano che fossero soddisfatte le qualificazioni richieste per il soggetto preposto all'esecuzione dei lavori.

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1 - GU L 134, pag. 114.