Ricorso proposto l’11 luglio 2013 – ZZ / Commissione
(Causa F-22/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Pecyna, avvocato)
Convenuta: Commissione
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione che rifiuta l’assunzione del ricorrente a motivo del fatto che quest’ultimo non soddisfa i criteri di ammissibilità fissati nel bando di concorso EPSO/AD/207/11.
Conclusioni del ricorrente
annullare la decisione emessa il 26 settembre 2012 dalla Commissione europea, Direzione Generale Risorse umane e Sicurezza, Unità B.2, che rifiuta l’assunzione del ricorrente presso la Commissione (ESTAT) a partire dall’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/207/11 e che aggiunge un commento nell’elenco di riserva di detto concorso per informare i servizi della Commissione che il ricorrente non aveva soddisfatto le condizioni di ammissione a tale concorso;
se necessario, annullare la decisione emessa il 25 febbraio 2013 dal Direttore della DG HR.D.2 della Commissione europea, recante rigetto del reclamo presentato da ZZ (n. R/696/12);
condannare la Commissione alle spese.