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Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2015 - Evropaïki Dynamiki/Frontex

(Causa T-554/10) 1

(«Appalti pubblici di servizi – Gara d'appalto – Servizi informatici, hardware e licenze software – Rigetto delle offerte di un offerente – Obbligo di motivazione – Criteri di selezione e di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni che respingono le offerte della ricorrente per la gara d’appalto Frontex/OP/87/2010, riguardante un contratto quadro per «Servizi TIC» nell’ambito delle tecnologie di gestione e di sicurezza informatica (GU 2010/S 66-098323), e per la gara d’appalto Frontex/OP/98/2010, riguardante il progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur nell’ambito del coordinamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2010/S 90-134098) nonché tutte le decisioni connesse, comprese quelle di affidare i contratti ad altri offerenti e, dall’altro, ricorso di risarcimento volto a risarcire il danno asseritamente subito per aver aggiudicato i contratti ai suddetti offerenti.

Dispositivo

La decisione dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) del 18 ottobre 2010, recante rigetto dell’offerta presentata dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto 2010/S 66-098323, per il lotto n° 1 (sistemi informatici), per la fornitura di servizi informatici, hardware e licenze software, è annullata.

La decisione di Frontex del 18 ottobre 2010, recante rigetto dell’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto 2010/S 66-098323, per il lotto n° 6 (sistemi di gestione dei contenuti aziendali), per la fornitura di servizi informatici, hardware e licenze software, è annullata.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute da Frontex e quest’ultima sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

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1 GU C 30 del 29.1.2011.