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Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 - Reagens/Commissione

(Causa T-30/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano) (rappresentanti: avv.ti B. O'Connor, L. Toffoletti, D. Gullo ed E. De Giorgi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009) 8682 def. (caso COMP/38.589 - stabilizzanti al calore), relativamente agli stabilizzanti a base di stagno, nella sua interezza ovvero nella parte che riguarda la ricorrente;

dichiarare che i termini fissati dall'art. 25 del regolamento n. 1/2003 sono applicabili e comportano l'inammissibilità dell'imposizione di una sanzione alla ricorrente;

alternativamente, dichiarare che la Commissione ha errato nel fissare una sanzione pari ad EUR 10 791 000 a carico della ricorrente e, se necessario, ridurre la sanzione ad un importo appropriato al carattere limitato dell'eventuale violazione dell'art. 101 TFEU commessa da parte della ricorrente dopo il 1996;

avviare un'indagine sull'applicazione del paragrafo 35 degli orientamenti in materia di sanzioni nei confronti della Chemson e della Baerlocher e relativamente a tutti gli argomenti dedotti dalle imprese destinatarie della decisione sugli stabilizzanti a base di stagno dopo la notifica della comunicazione degli addebiti;

condannare la commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009) 8682, nella parte in cui viene dichiarata responsabile di una violazione degli artt. 81 CE e 53 EEA (caso COMP/38.589 - stabilizzatori al calore) e le viene inflitta una sanzione.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti relativamente agli stabilizzanti a base di stagno dichiarando che la ricorrente ha partecipato ad una violazione dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFEU) dopo il 1996/1997.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto nell'applicazione dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 1 ai fatti relativi al mercato degli stabilizzanti a base di stagno e, segnatamente, dichiarando che i termini previsti da tale articolo sono stati rispettati. A suo giudizio il fatto che non sia stata provata una violazione dopo il 1996/1997 implica che una decisione diretta a sanzionarla si è prescritta in forza dei termini di cinque o dieci anni previsti da tale articolo.

In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha violato i principi di sana amministrazione e le sue aspettative legittime che la Commissione svolgesse indagini con il massimo impegno, rigorosamente e diligentemente e non ignorasse nessuna prova di concorrenza. La ricorrente afferma poi che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa non avendo esaminato adeguatamente le prove da essa fornite nella risposta alla comunicazione degli addebiti e all'udienza delle parti e non consentendole di accedere nuovamente alla versione non confidenziale del fascicolo delle indagini.

In quarto luogo, la ricorrente allega che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento delle imprese non applicando gli orientamenti per il calcolo delle ammende 2. La stessa osserva poi che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto la sanzione inflittale era sproporzionata rispetto alle sanzioni inflitte a tutti gli altri destinatari della decisione sugli stabilizzanti a base di stagno e, in particolare, alla Baerlocher.

In quinto luogo, a giudizio della ricorrente, non applicando gli orientamenti sulle sanzioni, la Commissione ha agito in modo tale da alterare la concorrenza nel mercato interno in violazione dell'art. 101 TFUE.

Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio di sana amministrazione non svolgendo le sue indagini diligentemente e tempestivamente nonché che abbia pregiudicato i suoi diritti della difesa non proseguendo le indagini allorché erano pendenti dinanzi alla Corte le domande dell'Akzo dirette alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti 3.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

3 - Sentenza 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3523.