Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 - Ella Valley Vineyards / UAMI - Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)
(Causa T-32/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: C. de Haas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois-Perret, Francia)
Conclusioni della ricorrente
Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 novembre [2009], in quanto essa ha violato l'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009;
condannare l'UAMI a sopportare le spese della società ELLA VALLEY VINEYARDS, conformemente agli artt. 87-93 del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "ELLA VALLEY VINEYARDS", per prodotti della classe 33 (domanda di registrazione n. 3 360 914)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Hachette Filipacchi Presse SA
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo francese ed il marchio denominativo comunitario "ELLE", per prodotti della classe 16 (marchio comunitario n. 3 475 365)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, dal momento che il pubblico interessato non stabilirà alcun collegamento tra i marchi in questione e che l'utilizzo del marchio "ELLA VALLEY VINEYARDS" non trarrebbe indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori "ELLE".
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