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Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 - Ella Valley Vineyards / UAMI - Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

(Causa T-32/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: C. de Haas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois-Perret, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 novembre [2009], in quanto essa ha violato l'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009;

condannare l'UAMI a sopportare le spese della società ELLA VALLEY VINEYARDS, conformemente agli artt. 87-93 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "ELLA VALLEY VINEYARDS", per prodotti della classe 33 (domanda di registrazione n. 3 360 914)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Hachette Filipacchi Presse SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo francese ed il marchio denominativo comunitario "ELLE", per prodotti della classe 16 (marchio comunitario n. 3 475 365)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, dal momento che il pubblico interessato non stabilirà alcun collegamento tra i marchi in questione e che l'utilizzo del marchio "ELLA VALLEY VINEYARDS" non trarrebbe indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori "ELLE".

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