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Ricorso proposto il 1º febbraio 2010 - Internationaler Hilfsfonds / Commissione

(Causa T-36/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e.V. (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni della Commissione 9 ottobre 2009 e 1º dicembre 2009 nella parte in cui negano alla ricorrente l'accesso a documenti confidenziali.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 9 ottobre 2009 con la quale si è opposto parziale diniego alla sua richiesta di accedere ai documenti confidenziali del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011, nonché la lettera della Commissione 1º dicembre 2005, con cui è stato notificato alla ricorrente che non poteva adottarsi entro i termini una decisione relativa alla sua seconda richiesta di accesso al fascicolo del contratto LIEN 97-2011.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma sostanzialmente che la Commissione non poteva legittimamente negarle l'accesso ai documenti richiesti invocando l'eccezione di cui all'art. 4, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 1. A questo proposito viene altresì sostenuto che esisterebbe un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti non ancora resi pubblici.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).