Language of document : ECLI:EU:C:2014:2135

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 3 settembre 2014 (1)

Causa C‑375/13

Harald Kolassa

contro

Barclays Bank plc

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Contratto concluso dai consumatori – Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato sul mercato secondario, presso un intermediario con sede in un altro Stato membro, titoli emessi da una banca con sede in un terzo Stato membro – Competenza per i ricorsi proposti contro la banca emittente di detti titoli»





I –    Introduzione

1.        Può una banca con sede nel Regno Unito e che ha emesso certificati sul mercato primario in Germania essere convenuta in giudizio a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dinanzi al giudice austriaco del luogo del domicilio di un investitore leso il quale ha acquistato tali certificati sul mercato secondario? Tale questione è alla base del presente rinvio pregiudiziale. Il sig. Kolassa e la Barclays Bank plc (in prosieguo: la «Barclays Bank») sono le parti nella controversia principale.

2.        Lo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria) ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli articoli 5, punto 1, lettera a), e punto 3, nonché 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

3.        Nelle presenti conclusioni, citerò più volte la giurisprudenza della Corte riguardante la Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), poiché, atteso che il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle di detto regolamento, laddove le disposizioni di tali atti possano essere qualificate come equivalenti (4).

II – Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

4.        Il considerando 11 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

5.        Il capo II di tale regolamento (articoli da 2 a 31) riguarda le norme sulla competenza. La sezione 1 di detto capo II (articoli da 2 a 4) è intitolata «Disposizioni generali». L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6.        La sezione 2 del capo II (articoli da 5 a 7) dello stesso regolamento è intitolata «Competenze speciali». Ai sensi del suo articolo 5:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

7.        L’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, collocato nella sezione 4 del capo II (articoli da 15 a 17) dello stesso, al suo paragrafo 1 così dispone:

«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

8.        L’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

9.        L’articolo 24 di detto regolamento, collocato nella sezione 7 del capo II, così recita:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

10.      La sezione 8 del capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», consta degli articoli 25 e 26, i quali sono così formulati:

«Articolo 25

Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 26

1.     Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

2.     Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

(…)».

B –    Il diritto austriaco

11.      L’articolo 11 della legge sui mercati di capitali (Kapitalmarktgesetz), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, prevede in particolare le condizioni di responsabilità dell’emittente di un prospetto per quanto attiene al danno derivante ad un investitore dall’affidamento prestato sulle informazioni contenute in tale prospetto.

12.      L’articolo 26 della legge sui fondi di investimento (Investmentfondsgesetz), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dispone in particolare che all’acquirente di quote di un fondo comune d’investimento estero devono essere consegnati gratuitamente, prima della conclusione del contratto, il regolamento e/o lo statuto della società d’investimento, un prospetto della società d’investimento straniera e una copia della richiesta di conclusione del contratto e che il prospetto deve contenere tutti i dati che, all’atto della presentazione della richiesta, sono essenziali ai fini della valutazione delle quote del fondo comune d’investimento estero.

III – Fatti all’origine della controversia principale e questioni pregiudiziali

13.      La Barclays Bank, banca con sede a Londra (Regno Unito) e che possiede una filiale anche a Francoforte sul Meno (Germania), ha emesso certificati e li ha collocati presso investitori istituzionali, tra cui la DAB Bank AG con sede a Monaco di Baviera (Germania). Non vi è stata alcuna collocazione presso soggetti privati.

14.      I certificati sono stati emessi in linea con un prospetto di base del 22 settembre 2005 e con le condizioni generali del 20 dicembre 2005, compresi gli allegati. Su richiesta della Barclays Bank il prospetto di base è stato notificato anche in Austria. I certificati sono stati emessi nel 2006. La scadenza del rimborso è prevista per il 2016.

15.      Una società con sede a Francoforte sul Meno era incaricata di gestire l’acquisizione in quanto camera di compensazione e presso tale società è conservato anche il certificato globale.

16.      La DAB Bank AG ha trasferito i certificati alla sua controllata in Austria, la direktanlage.at AG, la quale li ha rivenduti a soggetti privati, tra i quali al sig. Kolassa, domiciliato in Austria, che ha investito una certa somma per l’acquisto di detti certificati.

17.      Detti ordini sono stati inoltrati ed eseguiti, di volta in volta, a nome delle società interessate. In conformità delle sue condizioni generali di contratto, la direktanlage.at AG ha evaso la richiesta del sig. Kolassa «in conto titoli», il che significa che essa ha conservato i certificati a Monaco di Baviera, a titolo di fondo di copertura, a nome proprio e nell’interesse del suo cliente. Al sig. Kolassa veniva riconosciuto soltanto un diritto alla consegna dei certificati a concorrenza della quota detenuta nel fondo di copertura, mentre i certificati non potevano essere trasferiti a suo nome.

18.      Il certificato rappresenta infatti un prestito societario sotto forma di obbligazione al portatore. L’importo da rimborsare e, quindi, il valore del certificato, segue un indice composto da un portafoglio di più fondi sottostanti con l’effetto che il valore del certificato è direttamente indicizzato su detto portafoglio. Il portafoglio doveva essere costituito e amministrato da una società a responsabilità limitata con sede in Germania.

19.      Il gestore di tale società si è servito della propria influenza su di essa per immettere nuovi capitali nel sistema di truffa a catena da questi organizzata su larga scala. Nel 2011, è stato condannato in Germania a una pena detentiva di dieci anni e otto mesi per truffa, falso materiale in atto pubblico ed evasione fiscale.

20.      Il valore dei certificati viene attualmente stimato in EUR 0.

21.      Il sig. Kolassa ha così citato dinanzi allo Handelsgericht Wien la Barclays Bank agendo, da un lato, a titolo di responsabilità contrattuale (derivante dal rapporto obbligazionario, dall’acquisizione dei titoli obbligazionari e dalla violazione di obblighi precontrattuali di protezione e di informazione) e, dall’altro, a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (sulla base dei vizi del prospetto e dei controlli, in particolare per violazione della legge sui mercati di capitali e della legge sui fondi di investimento). Quanto alla competenza giurisdizionale del giudice adito, il sig. Kolassa si richiama in via principale all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 e, in subordine, all’articolo 5, punti 1, lettera a), e 3, dello stesso regolamento.

22.      La Barclays Bank contesta sia gli addebiti mossi dal sig. Kolassa sia la competenza giurisdizionale del giudice adito.

23.      Tenuto conto delle argomentazioni dedotte dalle parti e dei numerosi procedimenti pendenti in parallelo, lo Handelsgericht Wien ha ritenuto necessario e opportuno sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)     Se la locuzione “in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale” contenuta nell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretata nel senso che:

i)      un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato sul mercato secondario un’obbligazione al portatore e agisca poi nei confronti dell’emittente a titolo di responsabilità derivante dal prospetto, per la violazione degli obblighi di informazione e di controllo e sulla base delle condizioni inerenti al titolo obbligazionario de quo, possa invocare detta fattispecie attributiva della competenza qualora sia subentrato, a titolo derivativo, per effetto dell’acquisto del titolo da un terzo, nel rapporto contrattuale sorto tra l’emittente e l’originario sottoscrittore del titolo obbligazionario;

ii)      [in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, lettera a), i)], il ricorrente possa avvalersi del foro competente di cui all’articolo 15 del regolamento [n. 44/2001] anche quando il terzo, che abbia ceduto al consumatore l’obbligazione al portatore, l’abbia precedentemente acquisita per fini non estranei alla propria attività professionale, vale a dire qualora il ricorrente subentri nel rapporto obbligazionario di un non consumatore, e

iii)      [in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, lettera a), i) e ii)], il consumatore ricorrente possa avvalersi del foro del consumatore di cui all’articolo 15 del regolamento [n. 44/2001] anche quando non sia egli stesso titolare del certificato obbligazionario, bensì il terzo dal medesimo incaricato di acquistare i titoli, il quale non è, a sua volta, un consumatore e detiene detti certificati convenzionalmente, a titolo fiduciario e a nome proprio, nell’interesse del ricorrente al quale riconosca soltanto un diritto alla consegna ai sensi del diritto delle obbligazioni.

b)      [In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera a), i)], se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento [n. 44/2001] attribuisca, al giudice adito ex contractu a seguito dell’acquisto di obbligazioni, anche una competenza accessoria per le azioni derivanti da fatto illecito che traggano origine dal medesimo acquisto.

2)      a)     Se la locuzione “in materia contrattuale” contenuta nell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretata nel senso che

i)      un ricorrente che abbia acquistato sul mercato secondario un’obbligazione al portatore e agisca poi nei confronti dell’emittente a titolo di responsabilità derivante dal prospetto, per la violazione degli obblighi di informazione e di controllo e sulla base delle condizioni inerenti al titolo obbligazionario de quo, possa invocare detta fattispecie attributiva della competenza qualora sia subentrato a titolo derivativo, per effetto dell’acquisto del titolo da un terzo, nel rapporto contrattuale sorto tra l’emittente e l’originario sottoscrittore del titolo obbligazionario, e

ii)      [in caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a), i)] il ricorrente possa avvalersi del foro competente di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento [n. 44/2001] anche quando non sia egli stesso titolare del certificato obbligazionario, bensì il terzo dal medesimo incaricato di acquistare i titoli, il quale detiene detti certificati convenzionalmente, a titolo fiduciario e a nome proprio, nell’interesse del ricorrente al quale riconosca soltanto un diritto alla consegna ai sensi del diritto delle obbligazioni.

b)      [In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a), i)], se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento [n. 44/2001] attribuisca, al giudice adito ex contractu a seguito dell’acquisto di obbligazioni, anche una competenza accessoria per le azioni derivanti da fatto illecito che traggano origine dal medesimo acquisto.

3)      a)     Se le azioni da responsabilità derivante dal prospetto a norma della legge sul mercato dei capitali e le azioni fondate sulla violazione dei doveri di protezione e di informazione connessi all’emissione di obbligazioni al portatore costituiscano azioni da fatto illecito civile, doloso o colposo, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001].

[In caso di risposta affermativa alla terza questione, lettera a), primo paragrafo] se ciò valga anche quando una persona che non sia titolare del certificato obbligazionario, ma vanti, invece, solo un diritto obbligatorio alla restituzione nei confronti del soggetto che detiene per suo conto i titoli in via fiduciaria, esperisca dette azioni nei confronti dell’emittente.

b)      Se la locuzione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, contenuta nell’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001], debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui l’acquisto dei titoli avvenga a causa di informazioni deliberatamente errate,

i)      per luogo in cui si verifica il danno si intende il luogo di domicilio della parte lesa quale centro dei suoi interessi patrimoniali.

ii)      [In caso di risposta affermativa alla terza questione, lettera b), i)], se ciò valga anche quando l’ordine d’acquisto e il trasferimento della valuta possano essere revocati sino al regolamento (“settlement”) dell’operazione e il regolamento abbia avuto luogo in un altro Stato membro in un momento successivo all’addebito sul conto della parte lesa.

4)      Se, nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento [n. 44/2001], il giudice debba, in caso di circostanze controverse rilevanti ai fini sia della competenza, sia della sussistenza del diritto azionato (“circostanze doppiamente rilevanti”), procedere ad un’istruttoria completa ovvero se, nel conoscere della questione di competenza, debba presumere la correttezza delle affermazioni della parte ricorrente».

IV – Analisi

24.      Il giudice del rinvio afferma di non aver rilevato l’esistenza di un rapporto contrattuale «diretto» tra le parti e ritiene necessaria l’interpretazione della Corte per individuare la categoria autonoma del regolamento n. 44/2001 (materia contrattuale o extracontrattuale) nella quale devono essere inquadrate le domande azionate dal sig. Kolassa.

A –    Sulla prima questione

25.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se, in una causa come quella di cui al procedimento principale, risultino soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, con la conseguenza che il sig. Kolassa potrebbe, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, intentare un’azione in Austria contro la Barclays Bank.

26.      Le condizioni che devono essere soddisfatte per fondare la competenza di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento sono tre: in primo luogo, deve trattarsi di un consumatore, cioè di un soggetto che non svolge un’attività commerciale o professionale (5); in secondo luogo, la pretesa azionata deve essere correlata ad un contratto di consumo, concluso tra il consumatore e un soggetto che svolge attività commerciali o professionali; infine, in terzo luogo, tale contratto deve rientrare in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), dello stesso articolo 15.

27.      Il giudice del rinvio non precisa quale delle tre ipotesi previste dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 potrebbe essere applicabile [lettere a), b) o c)]. A parer mio, non può che trattarsi dell’ipotesi di cui alla lettera c), che riguarda il caso di una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività. L’applicazione delle norme sulla competenza di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) (vendita a rate di beni mobili materiali) e b) (prestito con rimborso rateizzato o altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni), del regolamento n. 44/2001 deve essere esclusa, per la semplice ragione che i certificati non sono configurabili come beni mobili materiali ai sensi di detto articolo 15, paragrafo 1, lettere a) o b).

28.      La prima e la terza condizione sembrano soddisfatte nel caso di specie. Il sig. Kolassa ha agito in qualità di consumatore, in quanto l’operazione di cui trattasi non rientra nelle sue attività commerciali o professionali. Inoltre, il prospetto relativo al certificato in questione è stato pubblicato in Austria e la Barclays Bank ha allora diretto la sua attività verso tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001.

29.      L’elemento chiave della prima questione è tuttavia sapere se sia ravvisabile un «contratt[o] conclus[o] da un (…) consumatore».

30.      Secondo il governo dei Paesi Bassi, dai fatti descritti dal giudice del rinvio si può desumere che il sig. Kolassa e la Barclays Bank abbiano effettivamente assunto degli obblighi reciproci. Più precisamente, l’argomentazione del governo dei Paesi Bassi è così strutturata: la Barclays Bank avrebbe l’obbligo, tenendo conto delle modalità di calcolo descritte nel prospetto, di rimborsare il titolo obbligazionario al sig. Kolassa, mentre quest’ultimo avrebbe l’obbligo di versare il prezzo dell’obbligazione. Certamente, il sig. Kolassa non riceverebbe il certificato da parte del fiduciario e otterrebbe solo un diritto alla consegna del titolo al portatore, tuttavia detto certificato rappresenterebbe pur sempre un diritto al versamento, da parte della Barclays Bank, di un importo determinato al consumatore. La Barclays Bank avrebbe quindi un debito nei confronti di chi ha acquistato l’obbligazione, sebbene il certificato, in conformità delle condizioni generali del fiduciario, resti in custodia presso quest’ultimo. Ciò significherebbe che il sig. Kolassa dovrebbe in ogni caso essere considerato come detentore dell’obbligazione nel senso economico del termine.

31.      Dal suo canto, il sig. Kolassa aggiunge che occorre interpretare l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 estensivamente, poiché esso mira a tutelare il consumatore.

32.      Tale argomentazione non mi convince.

33.      Secondo giurisprudenza costante le nozioni contenute nel regolamento n. 44/2001, in particolare nel suo articolo 15, paragrafo 1, devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo principalmente riferimento al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (6). Orbene, la nozione di «contratt[o] conclus[o] da un (…) consumatore» è indipendente dalle qualificazioni del diritto nazionale.

34.      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 – come risulta dal testo stesso sia della sua parte introduttiva sia della lettera c) in esso contenuta – esige che un «contratto» sia stato «concluso» dal consumatore con una persona che svolge attività commerciali o professionali (7). Tale constatazione è inoltre suffragata dal titolo della sezione 4 del capo II di tale regolamento, nella quale figura l’articolo 15 in questione, che disciplina la «[c]ompetenza in materia di contratti conclusi [(8)] da consumatori (9)».

35.      Ritengo che non vi sia stata conclusione di un contratto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e che, pertanto, tale articolo non si applichi ad un caso come quello di specie.

36.      Certamente, il sig. Kolassa, in qualità di consumatore austriaco, intendeva partecipare all’operazione di investimento organizzata dalla Barclays Bank in qualità di società emittente inglese, che era stata pubblicizzata in Austria a mezzo di un prospetto specifico. Egli sostiene che la banca con cui ha concluso un contratto, la direktanlage.at AG, non si assumeva alcun rischio economico.

37.      Tuttavia, una constatazione siffatta non può avvalorare la conclusione secondo la quale tra il sig. Kolassa e la Barclays Bank esisteva un contratto.

38.      Il solo contratto concluso dal sig. Kolassa è stato quello con la direktanlage.at AG. Sono consapevole del fatto che, in base al diritto nazionale applicabile, la Barclays Bank ha certi obblighi verso il sig. Kolassa (10). Nondimeno, tali obblighi non derivano dalla conclusione di un contratto tra il sig. Kolassa e la direktanlage.at AG.

39.      Non vedo peraltro perché adottare un’interpretazione più estensiva o «economica» dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, la quale sarebbe in contrasto con la lettera di tale disposizione, con la motivazione che sarebbe necessario tutelare il consumatore in quanto soggetto più debole.

40.      L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 costituisce una deroga tanto alla regola generale sulla competenza sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla norma sulla competenza speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del regolamento medesimo, secondo la quale il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (11).

41.      A tale proposito, benché non vi sia dubbio che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 miri a tutelare i consumatori, ciò non comporta che tale tutela sia assoluta (12). Tale disposizione è formulata in maniera chiara e realizza un bilanciamento tra gli interessi del consumatore e quelli della persona che svolge attività commerciali o professionali. Trattandosi di un’eccezione alla regola generale, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente (13).

42.      L’oggetto principale del regolamento n. 44/2001 è assicurare la certezza del diritto in materia di determinazione della competenza giurisdizionale nel mercato interno. Il considerando 11 di detto regolamento prevede quindi che le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità.

43.      Ammettere la competenza del foro del consumatore in una situazione come quella del caso di specie contrasterebbe con tale prevedibilità.

44.      Propongo alla Corte di non sacrificare il chiaro tenore letterale dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 e la ratio dello stesso nel sistema di detto regolamento al fine di adottare un approccio «economico» volto alla tutela del consumatore. Sarebbe compito del legislatore dell’Unione agire in tal senso ove dovesse ravvisare un’esigenza siffatta (14).

45.      Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso esige la conclusione di un contratto tra le parti di una controversia. Ove un consumatore abbia acquistato un certificato che rappresenta un prestito societario sotto forma di obbligazione al portatore non presso l’emittente di tale certificato, ma presso un terzo che a sua volta l’ha ottenuto dall’emittente, tra il consumatore e l’emittente del certificato non è stato concluso alcun contratto.

B –    Sulla seconda questione

46.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio pone, in sostanza, le stesse domande fin qui esaminate, ma con riferimento stavolta all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, a mente del quale, «in materia contrattuale», una persona può essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita.

47.       Nella sua questione, il giudice del rinvio sembra partire dall’idea che la persona lesa sia subentrata all’originario sottoscrittore nel rapporto contrattuale sorto tra quest’ultimo e l’emittente del titolo obbligazionario. Se il giudice del rinvio dovesse ritenere che il sig. Kolassa sia subentrato al sottoscrittore, acquisendo tutti i diritti e obblighi della direktanlage.at AG e divenendo così parte del contratto concluso con la Barclays Bank, si tratterebbe a mio avviso di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001. Le considerazioni che seguono muovono dal presupposto che così non sia nel caso di specie, giacché lo stesso giudice del rinvio, nelle sue considerazioni sul rinvio pregiudiziale, afferma che in base al diritto civile austriaco generale il sig. Kolassa non è contrattualmente legato alla Barclays Bank.

48.      Tanto la Corte quanto la dottrina (15) danno un’interpretazione diversa delle nozioni di contratto contenute, rispettivamente, negli articoli 15 e 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

49.      Per quanto riguarda l’articolo 5, punto 1, la Corte dà un’interpretazione autonoma e lata della locuzione «materia contrattuale» (16). In particolare, tale articolo non esige, a giudizio della Corte, la conclusione di un contratto (17). Nondimeno, affinché si possa applicare detta disposizione, è indispensabile individuare un’obbligazione contrattuale, posto che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

50.      Infatti, secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza Handte (18), la locuzione «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (19), non può essere intesa come afferente a una situazione nella quale non esista alcun impegno liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra. Nel caso menzionato, si trattava di contratti internazionali relativi a merci tra loro concatenati in cui le obbligazioni contrattuali delle parti variavano da un contratto all’altro, in modo che i diritti contrattuali che il subacquirente poteva invocare nei confronti del proprio venditore immediato non necessariamente corrispondevano agli obblighi che il produttore aveva assunto nei confronti del primo acquirente (20).

51.      Nel caso di specie, le operazioni tra le diverse parti risultano più difficili da classificare. Tuttavia, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza Handte (EU:C:1992:268), ci troviamo di fronte a contratti concatenati e non si può ritenere che tra il sig. Kolassa e la Barclays Bank sussista un «impegno liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra».

52.      Alla luce di tale giurisprudenza risulta che tra il sig. Kolassa e la Barclays Bank non intercorre alcun rapporto contrattuale riconducibile al disposto dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

53.      Tengo a ribadire che, come ha evidenziato il giudice del rinvio, a norma del diritto nazionale applicabile, la Barkclays Bank ha alcuni obblighi verso il sig. Kolassa. Non si tratta tuttavia di obblighi di natura contrattuale ai sensi della disposizione summenzionata.

54.      Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso esige un rapporto contrattuale inteso come un impegno liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra. Un rapporto siffatto non è riscontrabile nel caso di un soggetto privato che ha acquistato un certificato che rappresenta un prestito societario sotto forma di obbligazione al portatore non presso l’emittente di tale certificato, ma presso un terzo che a sua volta l’ha ottenuto dall’emittente.

C –    Sulla terza questione

55.      La terza questione ha ad oggetto la norma sulla competenza speciale prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Il giudice del rinvio intende appurare se un’azione fondata sul carattere asseritamente incompleto ovvero poco chiaro del prospetto informativo relativo all’operazione nonché sulla presunta assenza di controllo della gestione dei fondi ai quali i certificati erano collegati possa essere qualificata come azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.

56.      La ratio principale della norma sulla competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è fondata, secondo una giurisprudenza costante della Corte, sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (21). Infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità rispetto alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (22).

57.      In primo luogo, il giudice del rinvio chiede se, nell’ambito dell’emissione di un’obbligazione al portatore, i diritti che traggono origine dalla responsabilità assunta dall’emittente per il prospetto nonché dalla violazione dei doveri di protezione e di informazione costituiscano diritti che sorgono da fatto illecito civile, doloso o colposo, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.

58.      La risposta a tale sottoquestione è certamente affermativa. Innanzitutto, tale nozione – autonoma – comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (23). Orbene, l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento non esclude di per sé determinate materie. Ciò è confermato dalla dottrina, che sottolinea che tale articolo è, in via di principio, applicabile ai danni subiti dagli investitori (24) e, in particolare, alla responsabilità per il prospetto (25).

59.      Quanto alla determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il giudice del rinvio chiede se per luogo dell’evento dannoso si intenda il luogo di domicilio della parte lesa quale centro dei suoi interessi patrimoniali, vale a dire l’Austria.

60.      Secondo giurisprudenza consolidata, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’eventuale responsabilità da fatto illecito civile doloso o colposo non coincida con il luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può riferirsi a due luoghi diversi: quello in cui è insorto il danno (26) e quello in cui si è verificato l’evento generatore (27) dello stesso (28).

61.      Nella sentenza Kronhofer (EU:C:2004:364), inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles doveva essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo del domicilio dell’attore in cui si troverebbe il «centro dei suoi interessi patrimoniali», per il solo motivo che egli vi avrebbe subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente (29). Per quanto riguarda tale competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, la Corte si è allineata alle conclusioni dell’avvocato generale Léger, il quale, nelle sue conclusioni relative alla causa summenzionata, aveva rilevato che nulla giustificava l’attribuzione della competenza ai giudici di uno Stato contraente diverso da quello sul cui territorio sono localizzati sia il fatto generatore sia la concretizzazione del danno, vale a dire l’insieme degli elementi costitutivi della responsabilità (30). Una tale attribuzione di competenza non risponderebbe ad alcuna esigenza oggettiva sotto il profilo probatorio e dell’economia processuale (31).

62.      Pertanto, si pone la questione di individuare quali siano, nel presente procedimento, gli elementi costitutivi di un’eventuale responsabilità.

63.      Benché i fatti esposti nella decisione di rinvio non forniscano indicazioni sufficientemente concrete per fugare ogni dubbio quanto alla determinazione del luogo in cui è avvenuto il danno, appare tuttavia evidente che i fatti della presente causa non sono paragonabili a quelli della causa che ha dato luogo alla sentenza Kronhofer (EU:C:2004:364). Si rammenta che, in quest’ultima causa, il sig. Kronhofer, ricorrente nel procedimento principale e domiciliato in Austria, aveva concluso per telefono con soggetti privati domiciliati in Germania un contratto relativo ad opzioni di acquisto su azioni e aveva così trasferito l’importo dovuto su un conto investimenti in Germania.

64.      Nel caso di specie, invece, la Barclays Bank ha pubblicato un prospetto in Austria, il che costituisce un indizio di un evento dannoso che può fondare una competenza giurisdizionale in forza dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

65.      Ritengo che, qualora un prospetto sia pubblicato in uno o più Stati membri, si possa trattare in ciascun caso di un evento dannoso che può fondare una competenza giurisdizionale in forza dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

66.      In tale contesto, sarei propenso, come suggerisce la Commissione nelle sue osservazioni, a richiamare la sentenza Shevill e a. (32), nella quale la Corte ha fornito un’interpretazione dell’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» secondo la quale, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, la vittima poteva esperire nei confronti dell’editore un’azione di danni anche dinanzi ai giudici di ciascuno Stato in cui la pubblicazione era stata diffusa e in cui la vittima assumeva aver subito una lesione della sua reputazione, essendo tale azione limitata al danno subito nel paese del giudice adito. Ciò trova conferma nella sentenza eDate Advertising e a. (33).

67.      Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Tale prima disposizione ricomprende la responsabilità giuridica derivante dal prospetto. Il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che ricomprende il luogo del domicilio del detentore dei certificati, se la pubblicazione del prospetto nello Stato membro del domicilio del detentore è causa del danno economico.

D –    Sulla quarta questione

68.      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ambito dell’esame della competenza, egli debba procedere ad un’istruttoria completa ovvero se debba presumere la correttezza delle affermazioni della sola parte ricorrente nel procedimento principale.

69.      In via preliminare, occorre ricordare che la competenza giurisdizionale è determinata dalle norme autonome del regolamento n. 44/2001, mentre il merito della causa è deciso ai sensi della normativa nazionale applicabile, determinata in base alle norme sul conflitto di leggi relative alle obbligazioni contrattuali (34) o extracontrattuali (35).

70.      Il giudice del rinvio non spiega il motivo per cui richiama gli articoli 25 e 26 del regolamento n. 44/2001. A mio avviso, detti articoli non sono attinenti alla questione sollevata. L’articolo 25, stando alla sua formulazione, fa riferimento solo alle competenze esclusive dell’articolo 22 del regolamento n. 44/2001.

71.      La questione della portata dell’esame si pone per tutte le norme sulla competenza del regolamento n. 44/2001.

72.      Mi sembra che la giurisprudenza esistente ci indichi già diverse strade per rispondere a tale questione, strade peraltro già indicate nella decisione di rinvio.

73.      Il regolamento n. 44/2001 non precisa la portata degli obblighi di controllo che incombono ad un giudice nazionale al momento dell’esame della propria competenza. Risulta da una giurisprudenza costante che l’oggetto della Convenzione di Bruxelles non era quello di unificare le norme di diritto processuale degli Stati contraenti, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra gli Stati contraenti e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (36). Risulta peraltro da una costante giurisprudenza che, per quanto attiene alle norme processuali, occorre fare riferimento alle norme nazionali applicabili dal giudice adito, purché la loro applicazione non comprometta l’effetto utile della Convenzione di Bruxelles (37).

74.      La Corte ha così dichiarato che un ricorrente può avvalersi del foro dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles anche se l’esistenza del contratto su cui si fonda il ricorso è controversa tra le parti (38). La Corte ha inoltre ritenuto conforme allo spirito di certezza del diritto la possibilità per il giudice nazionale adito di pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza in base alle norme di detta Convenzione, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (39).

75.      Più di recente, la Corte ha affermato che, in sede di esame della competenza giurisdizionale internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda di accertamento negativo in base alle norme del diritto nazionale, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (40). La Corte ha peraltro dichiarato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il giudice adito può considerare accertate, al solo scopo di verificare la propria competenza in forza di detta disposizione, le affermazioni del ricorrente quanto ai presupposti della responsabilità da illecito civile doloso o colposo (41).

76.      Ciò detto, per fondare la propria competenza, il giudice chiamato a dirimere una controversia non può basarsi esclusivamente sugli elementi addotti dalla parte ricorrente, come sembra suggerire il giudice del rinvio. Per garantire l’effetto utile del regolamento n. 44/2001, detto giudice deve basarsi su tutti gli elementi a sua disposizione.

77.      Alla luce di quanto detto, ritengo che l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 sarebbe svuotato del suo valore normativo se alla parte convenuta non fosse data la possibilità di addurre i propri argomenti circa la competenza del giudice adito, possibilità peraltro prevista espressamente da tale disposizione.

78.      Detto ciò, il giudice adito non deve ritardare l’esame della competenza procedendo a un’istruzione probatoria, ma deve procedere ad una valutazione prima facie della propria competenza.

79.      Ritengo quindi che norme nazionali di diritto processuale quali quelle descritte dal giudice del rinvio, che prevedono che il giudice adito debba unicamente assicurarsi della fondatezza apparente delle affermazioni della parte ricorrente, senza eventualmente prendere in considerazione gli elementi addotti dalla parte convenuta, siano contrarie all’effetto utile del regolamento n. 44/2001.

80.      Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione dichiarando che, ai fini della determinazione della propria competenza sulla base delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, il giudice adito di una controversia deve, nell’ambito di un controllo prima facie, valutare tutti gli elementi a sua disposizione, compresi gli eventuali elementi addotti dalla parte convenuta.

V –    Conclusione

81.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Handelsgericht Wien dichiarando quanto segue:

1)      L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso esige che tra le parti di una controversia sia stato concluso un contratto. Ove un consumatore abbia acquistato un certificato che rappresenta un prestito societario sotto forma di obbligazione al portatore non presso l’emittente di tale certificato, ma presso un terzo che a sua volta l’ha ottenuto dall’emittente, tra il consumatore e l’emittente del certificato non è stato concluso alcun contratto.

2)      L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso esige che vi sia un rapporto contrattuale, inteso come impegno liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra. Un rapporto siffatto non è riscontrabile nel caso di un soggetto privato che ha acquistato un certificato che rappresenta un prestito societario sotto forma di obbligazione al portatore non presso l’emittente di tale certificato, ma presso un terzo che a sua volta l’ha ottenuto dall’emittente.

3)      L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Tale prima disposizione ricomprende la responsabilità giuridica derivante dal prospetto. Il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che ricomprende il luogo del domicilio del detentore dei certificati, se la pubblicazione del prospetto nello Stato membro del domicilio del detentore è causa del danno economico.

4)      Ai fini della determinazione della propria competenza sulla base delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, il giudice adito di una controversia deve, nell’ambito di un controllo prima facie, valutare tutti gli elementi a sua disposizione, compresi gli eventuali elementi addotti dalla parte convenuta.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU 2001, L 12, pag. 1.


3 –      GU 1972, L 299, pag. 32. Convenzione come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e, per rettifica, pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione del 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997 C 15, pag. 1).


4 –      Sentenza TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).


5 –      V., in particolare, sentenza Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).


6 –      V., in tal senso, sentenze Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 33); Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punto 55); Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542, punto 28), e Česká spořitelna (EU:C:2013:165, punto 25).


7 –      Sentenza Ilsinger (C‑180/06, EU:C:2009:303, punto 53).


8 –      Il corsivo è mio.


9 –      Sentenza Ilsinger (EU:C:2009:303, punto 53).


10 –      Il rappresentante della Barclays Bank ha affermato in udienza che il certificato in questione rientra nella sfera del diritto civile tedesco. Si tratterebbe di un titolo al portatore, ai sensi degli articoli 793 e seguenti del codice civile tedesco. Da tale titolo deriverebbero alcuni diritti per il sig. Kolassa, quale il diritto al rimborso alla scadenza. Tali diritti sarebbero previsti dalla legge e non deriverebbero da un rapporto contrattuale.


11 –      Sentenze Pammer e Hotel Alpenhof (EU:C:2010:740, punto 53) e Mühlleitner (EU:C:2012:542, punto 26).


12 –      Sentenze Pammer e Hotel Alpenhof (EU:C:2010:740, punto 70) e Mühlleitner (EU:C:2012:542, punto 33).


13 –      V. sentenza Mühlleitner (EU:C:2012:542, punto 27).


14 –      Per alcuni tentativi di rafforzamento della tutela dell’investitore (consumatore), v. von Hein, J., «Verstärkung des Kapitalanlegerschutzes: Das Europäische Zivilprozessrecht auf dem Prüfstand», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2011, pagg. da 369 a 373 e, in particolare, pag. 372.


15 –      V., ad esempio, Kropholler, J., e von Hein, J., Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., Verlag Recht und Wirtschaft, Francoforte sul Meno, 2011, articolo 5, EuGVO, punto 6; Geimer, R., Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3a ed., Verlag C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2010, articolo 5, EuGVVO, punto 24, e Bach, I., «Was ist wo Vertrag und was wo nicht?», Internationales Handelsrecht, 2010, pagg. da 17 a 25 e, in particolare, pag. 23.


16 –      Sentenza Engler (EU:C:2005:33, punti 33 e 48). In tale sentenza, la Corte richiama le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs, secondo le quali un approccio di tale natura sembra riflettere l’intento implicito dei termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche di tale disposizione, termini che sono nettamente più ampi di quelli dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001. V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Engler (C‑27/02, EU:C:2004:414, punto 38).


17 –      Sentenze Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499, punto 22) e Česká spořitelna (EU:C:2013:165, punto 46).


18 –      C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 15. V. anche sentenza OTP Bank (C‑519/12, EU:C:2013:674, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).


19 –      Tengo a precisare che nella sentenza Handte (EU:C:1992:268) la Corte ha interpretato l’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.


20 –      Sentenza Handte (EU:C:1992:268, punto 17).


21 –      V. sentenza Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).


22 –      Ibidem (punto 24 e giurisprudenza ivi citata).


23 –      V. sentenze Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, punti 17 e 18) nonché Engler (EU:C:2005:33, punto 29).


24 –      Sentenza Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364).


25 –      V., in particolare, Bachmann, G., «Die internationale Zuständigkeit für Klagen wegen fehlerhafter Kapitalmarktinformation», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, vol. 27, 2007, pagg. da 77 a 86 e, in particolare, pag. 81; Kropholler, J., e von Hein, J., op. cit., punto 74.


26 –      Denominato «Erfolgsort» dalla dottrina tedesca e «miejsce wystąpienia szkody» dalla dottrina polacca.


27 –      Denominato «Handlungsort» dalla dottrina tedesca e «miejsce powstania zdarzenia powodującego szkodę» dalla dottrina polacca.


28 –      V. sentenze Bier (21/76, EU:C:1976:166, punto 24); Zuid-Chemie (EU:C:2009:475, punto 23), e Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7, punto 23).


29 –      Sentenza Kronhofer (EU:C:2004:364, punto 21).


30 –      V. conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:24, paragrafo 46).


31 –      Sentenza Kronhofer (EU:C:2004:364, punto 18).


32 –      C‑68/93, EU:C:1995:61, punto 33.


33 –      C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 52.


34 –      Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).


35 –      Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40).


36 –      V., a tal proposito, sentenze Shevill e a. (EU:C:1995:61, punto 35); Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, punto 43), nonché DFDS Torline (C‑18/02, EU:C:2004:74, punto 23).


37 –      Sentenze Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203, punti 19 e 20) e Shevill e a. (EU:C:1995:61, punto 36).


38 –      Sentenza Effer (38/81, EU:C:1982:79, punto 8).


39 –      Sentenza Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 27).


40 –      Sentenza Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 50).


41 –      Sentenza Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 20).