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Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 – Eni / Commissione

(Cause T-240/12 e T-211/13) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Parziale annullamento e riforma della decisione della Commissione ad opera del Tribunale – Riapertura del procedimento – Nuova comunicazione degli addebiti – Chiusura del procedimento – Non luogo a provvedere»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Conte, R. Striani e T. Vecchi, agenti)

Oggetto

Nella causa T-240/12, la domanda di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta in una lettera del 23 aprile 2012 con la quale la stessa comunicava alla ricorrente la sua intenzione di riaprire il procedimento e di inviare una nuova comunicazione degli addebiti, e, nella causa T-211/13, la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione C(2013) 1200 def., del 26 febbraio 2013, e C(2013) 1199 def., del 27 febbraio 2013, di riaprire il procedimento e di inviare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti nel caso AT. 40032 – BR/ESBR – Recidiva, a seguito del parziale annullamento da parte del Tribunale della decisione C(2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione).

Dispositivo

Le cause T-240/12 e T-211/13 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

Non vi è più luogo a provvedere sui presenti ricorsi.

Eni SpA e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1     GU C 217 del 21.7.2012.