Language of document : ECLI:EU:T:2013:243

Causa T‑244/12

Unister GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo fluege.de – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 maggio 2013

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo fluege.de

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato dei diversi impedimenti – Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lettere da b) a d) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)‑d)]

6.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Modifica dei termini della controversia come presentata dinanzi alla commissione di ricorso – Inammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 16)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 17, 18)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

4.      È descrittivo dei prodotti considerati nella domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, dal punto di vista del consumatore medio germanofono dell’Unione europea, il segno fluege.de, la cui registrazione è richiesta per «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio», «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi» e «Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei», rientranti, rispettivamente, nelle classi 35, 39 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Essendo spontaneamente percettibile da detto pubblico come un nome di dominio che fa riferimento all’indirizzo di una pagina Internet nel settore aereo e dei voli, il marchio richiesto è descrittivo dei servizi di «trasporto» rientranti nella classe 39 e, più in particolare, nell’ambito di detti servizi, dei servizi di trasporto aereo. Quanto agli altri servizi, definiti molto ampiamente nella domanda di marchio, essi possono essere tutti forniti nel settore considerato e in stretta relazione con il trasporto aereo e i voli.

Il fatto di affiancare ad un termine descrittivo e privo di carattere distintivo un elemento corrispondente a un dominio di primo livello non comporta che si conferisca al segno che ne risulta – quindi spontaneamente identificabile dal pubblico rilevante come un nome di dominio e, pertanto, come un riferimento a un indirizzo Internet – un carattere distintivo. Infatti, la parte distintiva di tale nome di dominio non è il dominio di primo livello, eventualmente costituito da un punto e da un gruppo di lettere corrispondente all’estensione nazionale, ma al massimo il dominio di secondo livello, al quale si affianca il dominio di primo livello.

Un nome di dominio di per sé fa riferimento, al massimo, soltanto ad un indirizzo Internet, e non a un’origine commerciale di prodotti o di servizi di un produttore o di un fornitore determinato. La prassi in materia di attribuzione di nomi di dominio e l’uso dei nomi di dominio non determinano l’attitudine di un nome di dominio ad essere registrato come marchio comunitario tenuto conto degli impedimenti assoluti alla registrazione definiti dal regolamento n. 207/2009.

Occorre al riguardo ricordare la necessità di distinguere fra i diritti relativi alla registrazione di un nome di dominio, da un lato, e i diritti relativi alla registrazione di un segno in quanto marchio comunitario, dall’altro. Pertanto, il fatto che una parte possieda un nome di dominio non implica che detto nome di dominio possa, per tale motivo, essere registrato come marchio comunitario. Per far ciò occorre, infatti, che esso soddisfi tutte le condizioni stabilite dal regolamento n. 207/2009 in materia. Così, è quindi inconferente qualsiasi argomento che potrebbe essere collegato alla mancanza di un imperativo di disponibilità a causa di un asserito diritto esclusivo acquisito sul nome di dominio di cui trattasi.

(v. punti 20, 26, 28‑31, 38, 41)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 51)