Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 novembre 2013 – Gamesa Eólica / UAMI – Enercon (Gradazione di colori verdi)
(causa T‑245/12)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Impedimento assoluto alla registrazione – Domanda di marchio comunitario raffigurante una gradazione di colori verdi – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Articolo 62 del regolamento n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1) (v. punti 18-20)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Segni idonei a costituire un marchio – Colori o combinazioni cromatiche – Presupposto – Carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b), e 3] (v. punti 24-30)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1° marzo 2012 (procedimento R 260/2011‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gamesa Eólica SL e la Enercon GmbH. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 1° marzo 2012 (procedimento R 260/2011‑1) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Gamesa Eólica, SL. |