Language of document : ECLI:EU:T:2015:640

Causa T‑550/14

Volkswagen AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (
marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo COMPETITION – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 17 settembre 2015

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Applicazione di criteri di valutazione specifici – Inammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo COMPETITION

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 12)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 13)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 14‑17)

4.      È privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, il segno denominativo COMPETITION, la cui registrazione è chiesta per «Veicoli terrestri motorizzati e loro parti» rientranti nella classe 12 dell’accordo di Nizza, per «Modellini di veicoli, modellini d’automobili e automobili giocattolo» rientranti nella classe 28, per «Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in relazione ad autoveicoli, componenti e accessori di autoveicoli» rientranti nella classe 35 e per «Conversione, riparazione, servizi di manutenzione […] di veicoli, motori e relative parti» rientranti nella classe 37. Infatti, detto segno denominativo, composto da una sola parola, corrente in inglese e in francese, che indica chiaramente un prodotto o un servizio destinato alla competizione e, quindi, di eccellente qualità, possiede un carattere elogiativo di natura pubblicitaria, la cui funzione consiste nel sottolineare le qualità positive dei prodotti e dei servizi per la presentazione dei quali esso è impiegato. A tale riguardo, esso è immediatamente percepito dal pubblico di riferimento, costituito dai consumatori anglofoni e francofoni, come un messaggio elogiativo a carattere promozionale che indica che i prodotti e i servizi di cui trattasi presentano per i consumatori un vantaggio in termini di qualità rispetto ai prodotti e ai servizi concorrenti. Peraltro, il segno denominativo COMPETITION non è, neanche come termine promozionale, sufficientemente originale o pregnante da richiedere un minimo sforzo di interpretazione, di riflessione o di analisi da parte del pubblico di riferimento, che sarebbe indotto ad associarlo immediatamente ai prodotti e ai servizi di cui trattasi.

Ne consegue che detto segno non consente al pubblico di riferimento né di identificare l’origine dei prodotti e dei servizi di cui trattasi né di distinguerli da quelli di altre imprese, e che, pertanto, non presenta carattere distintivo.

(v. punti 20, 23, 24, 36, 39)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41‑45)