Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 14 dicembre 2005 − Arysta Lifescience / UAMI – BASF (CARPOVIRUSINE)
(Causa T‑169/04)
«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Richiesta di marchio comunitario denominativo CARPOVIRUSINE — Marchio nazionale denominativo anteriore CARPO — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi CARPOVIRUSINE e CARPO [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71‑72)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione 4 marzo 2004 della prima commissione di ricorso dell’UAMI (procedimento R 289/2003‑1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Calliope SAS e la BASF AG |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: | Arysta Lifescience SAS |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo «CARPOVIRUSINE» – domanda n. 1422641, depositata per prodotti della classe 5 (insetticidi ecc.) |
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: | BASF AG |
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: | Marchio nazionale e internazionale denominativo «CARPO» per prodotti della classe 5 |
Decisione della divisione di opposizione: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La ricorrente è condannata alle spese. |