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Ricorso proposto il 23 maggio 2011 - Xeda International / Commissione

(Causa T-269/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xeda International SA (Saint Andiol, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 3 marzo 2011, 2011/143/UE, concernente la non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 59, pag. 71).

Come conseguenza della decisione impugnata, la voce relativa all'etossichina nella decisione 2008/941/CE è stata soppressa e l'etossichina non può essere inclusa come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Di conseguenza, la ricorrente non sarà più autorizzata a produrre e vendere etossichina e prodotti a base di etossichina nell'Unione europea e perderà le sue registrazioni di prodotti negli Stati membri a partire dal 3 settembre 2011.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. A quanto asserisce la ricorrente, la decisione impugnata vieta effettivamente l'uso di etossichina nei prodotti fitosanitari sulla base di una preoccupazione scientifica e delle lacune dei dati addotte, cui si fa riferimento al punto 6 del preambolo della decisione impugnata, ciascuna delle quali o era stata risolta in maniera adeguata dalla ricorrente oppure non costituiva una preoccupazione tale da giustificare la mancata iscrizione.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente e su requisiti procedurali essenziali. A parere della ricorrente, la decisione impugnata, non concedendo alla ricorrente opportunità e tempo sufficienti per risolvere preoccupazioni sorte nel corso del procedimento, e non considerando con attenzione i suoi commenti in merito alle lacune dei dati addotte, viola i diritti della difesa della ricorrente ed il suo diritto ad essere sentita.

Terzo motivo, vertente su violazioni di principi fondamentali del diritto dell'Unione.

La ricorrente deduce che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento della ricorrente derivante dal procedimento di nuova presentazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33.

La ricorrente deduce inoltre che la decisione impugnata è sproporzionata, tenuto conto della scelta dei mezzi a disposizione della Commissione e degli svantaggi provocati rispetto ai fini perseguiti.

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