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Impugnazione proposta il 26 maggio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2011, causa F-120/07, Strack/Commissione

(causa T-268/11 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 marzo 2011, causa F-120/07, Strack/Commissione;

condannare le parti a sostenere ciascuna le proprie spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce sostanzialmente tre motivi.

Primo motivo: violazione del diritto dell'Unione nell'interpretazione dell'art. 4 dell'allegato V dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo "Statuto")

In primo luogo il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il "TFP"), in violazione del diritto dell'Unione e della giurisprudenza costante, avrebbe interpretato l'art. 4, n. 1, dell'allegato V dello Statuto come se non disciplinasse il riporto dei giorni di congedo in caso di malattia prolungata.

Secondo motivo: violazione del diritto dell'Unione per determinazione erronea dell'ambito di applicazione e dell'efficacia giuridica dell'art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto

In secondo luogo il TFP avrebbe, ancora in violazione del diritto dell'Unione e con insufficiente motivazione, interpretato erroneamente l'ambito di applicazione dell'art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto come obbligo generale delle istituzioni di garantire agli impiegati, relativamente a tutte le condizioni di lavoro riguardanti la tutela della salute, quantomeno gli standard di cui alle direttive emanate ai sensi dell'art. 153 TFUE. L'art. 1 sexies, n. 2, introdotto con la riforma dello Statuto del 2004, avrebbe tuttavia soltanto lo scopo di ovviare ad una lacuna relativa alle norme tecniche, mancanti nello Statuto, tese ad assicurare la salute e la sicurezza degli impiegati nella sede delle Istituzioni (ad es. norme antincendio, norme relativa a sostanze pericolose, ventilazione, ergonomia, etc.). In tal modo lo Statuto consentirebbe ormai di utilizzare gli standard tecnici minimi di cui alle direttive o, rispettivamente, alla loro trasposizione nel diritto nazionale. Tale norma tuttavia non potrebbe e non dovrebbe riguardare le condizioni di lavoro relative al riporto dei giorni di congedo e alla compensazione per i giorni di congedo di cui non si è usufruito, condizioni regolate in modo esauriente dal legislatore dello Statuto. Nel giungere a tale conclusione, il TFP avrebbe violato non solo le relative norme statutarie e la giurisprudenza del Tribunale, bensì anche l'esigenza di certezza del diritto.

Terzo motivo: vizi di procedura

In terzo luogo il TFP avrebbe violato norme di procedura, poiché avrebbe verificato d'ufficio, come primo motivo, una violazione dell'art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto, ed avrebbe di fatto disapplicato una norma statutaria senza che fosse stata sollevata un'eccezione di illegittimità e senza che il Consiglio e il Parlamento dell'Unione europea avessero avuto la possibilità di intervenire nella causa.

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