Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 novembre 2011 – Xeda International / Commissione
(causa T‑269/11 R)
«Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva etossichina – Non iscrizione dell’etossichina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE – Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etossichina – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11‑12)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Valutazione sotto il profilo delle dimensioni dell’impresa e della situazione del gruppo cui essa appartiene (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 15‑16, 19‑20, 22, 38, 51)
3. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 17)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Decisione di non iscrizione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414 – Rischio solitamente gravante su di un’impresa operante nel settore fitosanitario – Insussistenza della gravità del danno (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 33‑34)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 3 marzo 2011, 2011/143/UE, concernente la non iscrizione dell’etossichina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 59, pag. 71), nonché, se del caso, di altre misure provvisorie. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |