Language of document : ECLI:EU:T:2023:640

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

18 ottobre 2023 (*)

«Politica commerciale – Regolamento (UE) 2020/502 – Misure adottate dagli Stati Uniti sulle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio – Decisione dell’Unione di sospensione di concessioni commerciali e di altri obblighi equivalenti – Dazi doganali addizionali sulle importazioni di prodotti provenienti dagli Stati Uniti – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato»

Nella causa T‑402/20,

Zippo Manufacturing Co., con sede in Bradford, Pennsylvania (Stati Uniti),

Zippo GmbH, con sede in Emmerich am Rhein (Germania),

Zippo SAS, con sede in Parigi (Francia),

rappresentate da R. MacLean e D. Sevilla Pascual, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Flett, G.-D. Balan e M. Mataija, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da G. De Baere, presidente, G. Steinfatt e K. Kecsmár (relatore), giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

–        l’ordinanza del 6 maggio 2021 che ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2020;

–        la misura di organizzazione del procedimento del 12 luglio 2022 e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 9 e il 10 agosto 2022;

–        il mezzo istruttorio del 21 settembre 2022 e la risposta della Commissione depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2022,

in seguito all’udienza del 29 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il loro ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, la Zippo Manufacturing Co. (in prosieguo: la «ZMC»), la Zippo GmbH e la Zippo SAS, ricorrenti, chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU 2020, L 109, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui è ad esse applicabile.

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla proposizione del ricorso

2        Le ricorrenti appartengono al medesimo gruppo societario. Esse sono attive nella produzione, distribuzione e commercializzazione di accendini antivento meccanici in metallo, con il marchio Zippo, nonché nel servizio post-vendita di tali prodotti. I prodotti in parola sono fabbricati dalla ZMC, che si presenta come l’unico produttore noto di questo tipo di prodotti negli Stati Uniti.

3        La società ZMC esporta parte dei suoi prodotti verso l’Unione europea. Essi sono soggetti a dazi doganali al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione, alla sottovoce 9613 80 00 della nomenclatura combinata (in prosieguo: il «codice NC 9613 80 00»), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1). Il codice NC 9613 80 00 riguarda gli «altri accendini ed accenditori», che si collocano tra gli «accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini».

4        I prodotti in questione sono venduti dalla ZMC alle sue società figlie, la Zippo GmbH e la Zippo SAS, e a distributori indipendenti autorizzati, ai fini della loro commercializzazione nel territorio dell’Unione. Detti prodotti sono venduti su base franco a bordo (FOB), sicché i rischi relativi a tali prodotti vengono trasmessi ai distributori, collegati o indipendenti, al momento della loro consegna al porto o all’aeroporto degli Stati Uniti ai fini della loro esportazione. Gli accordi di distribuzione tra la ZMC e detti distributori precisano altresì che questi ultimi sopportano il costo di tutti i dazi doganali.

5        Il 24 gennaio 2020 gli Stati Uniti d’America hanno adottato misure sotto forma di un aumento delle tariffe doganali applicate alle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e determinati prodotti derivati dall’acciaio, con effetto a decorrere dall’8 febbraio 2020 e con durata illimitata.

6        Definite dagli Stati Uniti d’America come misure di sicurezza, tali misure costituivano, secondo la Commissione europea, misure di salvaguardia adottate al fine di limitare le importazioni allo scopo di proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza estera e garantirne, così, la prosperità commerciale. La Commissione ha dunque ritenuto che occorresse adottare misure in esecuzione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 2014, L 189, pag. 50).

7        Il 6 marzo 2020, in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 654/2014, la Commissione ha chiesto il parere delle parti interessate, mediante un modulo messo a disposizione sul sito internet della direzione generale (DG) del Commercio della Commissione. La raccolta di informazioni è terminata il 13 marzo 2020. Tra le misure ipotizzate al termine di detta raccolta, la Commissione indicava la possibilità di applicare dazi doganali addizionali a taluni prodotti originari degli Stati Uniti e in particolare, nel corso di una prima fase, ai prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00. È pacifico tra le parti che le ricorrenti non hanno partecipato a tale raccolta di informazioni.

8        Il 6 aprile 2020 la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, che è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 7 aprile 2020.

9        L’articolo 1 del citato regolamento così dispone:

«1.      La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso entro il 7 aprile 2020, il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC che, salvo sua disapprovazione, l’Unione europea sospende, a decorrere dall’8 maggio 2020, l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui all’accordo [generale sulle tariffe doganali e sul commercio] del 1994 agli scambi con gli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 2.

2.      Di conseguenza l’Unione applica dazi doganali addizionali alle importazioni nell’Unione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati Uniti:

a)       Nella prima fase, a decorrere dall’8 maggio 2020, si applicano dazi addizionali ad valorem del 20% e del 7% alle importazioni dei seguenti prodotti:

Codice NC

Dazio ad valorem addizionale

9613 80 00

20%

3926 30 00

7%

(…)».

10      A termini dell’articolo 2 dello stesso regolamento:

«L’Unione applica i dazi doganali addizionali di cui all’articolo 1 sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell’Unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia».

11      Con lettera del 22 maggio 2020 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione tutte le comunicazioni preparatorie e i documenti di lavoro relativi all’adozione del regolamento impugnato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). A seguito della risposta della Commissione, il 24 luglio 2020, e della domanda di conferma delle ricorrenti del 14 agosto 2020 la Commissione ha concesso, il 27 novembre 2020, l’accesso completo a diversi dei documenti in questione e l’accesso parziale a taluni dei citati documenti e ha respinto le domande di accesso per quanto riguarda il resto di tali documenti.

12      Per di più, con lettera del 2 giugno 2020 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di escludere i loro prodotti dall’ambito di applicazione del regolamento impugnato, ai sensi del considerando 19 di quest’ultimo. Con lettera del 16 giugno 2020 la Commissione ha respinto tale richiesta.

13      A seguito dell’annuncio da parte degli Stati Uniti d’America della modifica delle loro misure di salvaguardia a decorrere dal 1º gennaio 2022, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083, del 26 novembre 2021, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU 2021, L 426, pag. 41). Tale regolamento sospende, in particolare, i dazi addizionali ad valorem applicati ai prodotti che rientrano nell’ambito del codice NC 9613 80 00, previsti dal regolamento impugnato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

 Conclusioni delle parti

14      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 2 dello stesso, nei limiti in cui tali disposizioni sono ad esse applicabili;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

16      Con la sua eccezione, sollevata ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione sostiene che le ricorrenti non sono individualmente interessate dal regolamento impugnato. Detto regolamento assumerebbe la forma di un atto dell’Unione di portata generale, che riguarderebbe le ricorrenti in forza di una situazione determinata oggettivamente da quest’ultimo in relazione alla sua finalità, ossia un riequilibrio commerciale nei confronti degli Stati Uniti d’America a seguito dell’estensione delle loro misure di salvaguardia a taluni prodotti derivati dall’acciaio o dall’alluminio. Pertanto, essa conclude che il ricorso è irricevibile.

17      All’udienza la Commissione ha ribadito le sue obiezioni quanto al fatto che, al momento dell’adozione del regolamento impugnato, le ricorrenti sarebbero appartenute a una cerchia chiusa di operatori. Essa ha nondimeno indicato che, nel corso del processo di adozione del regolamento impugnato, essa era a conoscenza della circostanza che gran parte della misura prevista da detto regolamento per quanto riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00 sarebbe stata applicata ai prodotti delle ricorrenti. Per contro, essa ha negato di aver saputo, nel corso di detto processo, che esse erano le sole imprese interessate. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nelle loro memorie, le esportazioni di queste ultime verso l’Unione sono aumentate dopo l’introduzione dei dazi doganali addizionali di cui trattasi.

18      Le ricorrenti affermano di essere individualmente e direttamente interessate dal regolamento impugnato, alla stregua di un destinatario dell’atto, e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

19      Occorre ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro, tale persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (v. sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

20      Le condizioni di ricevibilità previste da tale disposizione devono essere interpretate alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione di tali condizioni, espressamente previste dal Trattato FUE (sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

21      Occorre altresì ricordare che il carattere normativo dell’atto impugnato non esclude che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone giuridiche o fisiche interessate (sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio, C‑309/89, EU:C:1994:197, punto 19; v., altresì, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punto 72 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, T‑480/93 e T‑483/93, EU:T:1995:162, punto 66).

 Sulla condizione relativa all’incidenza individuale

22      Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 263, quarto comma, TFUE autorizza le persone fisiche e giuridiche a proporre un ricorso contro un atto di portata generale come un regolamento solo se esso, oltre a riguardare direttamente tali persone, le colpisce anche in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo al destinatario di una decisione. In altre parole, le violazioni addotte dalla ricorrente devono essere idonee ad identificarla alla stessa stregua del destinatario dell’atto (v. sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

23      In primo luogo, occorre respingere le obiezioni della Commissione fondate sulla natura del regolamento impugnato.

24      Infatti, la circostanza che il regolamento impugnato abbia, per natura, un effetto erga omnes non esclude la possibilità che un siffatto atto comporti misure applicabili individualmente ad alcuni operatori economici (v., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2003, VVG International e a./Commissione, T‑155/02, EU:T:2003:125, punti da 40 a 42). Pertanto, benché l’applicazione del regolamento impugnato venga effettuata in forza di una situazione oggettivamente determinata, le ricorrenti possono, nondimeno, far valere elementi idonei a identificarle alla stessa stregua del destinatario dell’atto.

25      In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la ZMC è l’unica produttrice-esportatrice nota negli Stati Uniti dei prodotti soggetti ai dazi addizionali di cui trattasi. Infatti, basandosi sui dati provenienti da Eurostat, identici a quelli utilizzati dalla Commissione ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, le ricorrenti affermano che, una volta aggiunti i costi di trasporto aereo, di trasporto terrestre e di assicurazione, nonché gli altri costi di spedizione correlati, e dopo aver applicato il tasso di cambio pertinente, il valore delle esportazioni della ZMC verso l’Unione dei prodotti in questione è molto vicino al valore totale delle importazioni originarie degli Stati Uniti contraddistinte dal codice NC 9613 80 00 per il 2019.

26      Di conseguenza, occorre ricordare che, pur se il fatto di essere la produttrice-esportatrice più importante dei prodotti soggetti alle misure di cui trattasi non è tale, da solo, da individuare la ZMC, esso non è irrilevante, nella misura in cui fa parte di un complesso di elementi costitutivi di una situazione particolare che, in relazione al provvedimento di cui trattasi, contraddistingue la ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore economico (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie, all’udienza la Commissione è stata invitata a pronunciarsi sugli elementi numerici forniti dalle ricorrenti. Orbene, se è vero che la Commissione ha espresso riserve sul fatto che la ZMC sia l’unica produttrice-esportatrice dei prodotti in questione, essa ha tuttavia ammesso che i dati forniti dalle ricorrenti e i dati provenienti da Eurostat erano simili. Se ne deve concludere che la Commissione non ha fornito alcuna prova contraria agli elementi addotti dalle ricorrenti a tal riguardo.

28      Inoltre, per quanto riguarda l’obiezione della Commissione relativa all’esistenza di una cerchia chiusa di operatori a causa del fatto che ogni esportatore attuale o potenziale, stabilito nel territorio degli Stati Uniti, di prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00 sarebbe parimenti interessato dal regolamento impugnato, occorre individuare il complesso di elementi che potrebbe contraddistinguere individualmente la ricorrente ai sensi della giurisprudenza rilevante (v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 17, e del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 66).

29      In tale contesto, sotto un primo profilo, occorre rilevare che il regolamento impugnato stabilisce dazi doganali addizionali sui prodotti provenienti dagli Stati Uniti e contraddistinti dal codice NC 9613 80 00 e che tali prodotti rientrano nell’attività economica delle ricorrenti. Sotto un secondo profilo, la totalità dei prodotti esportati dalla ZMC verso l’Unione proviene dal territorio degli Stati Uniti. Sotto un terzo profilo, senza essere state validamente contraddette dalla Commissione, le ricorrenti hanno fornito prove documentali, in particolare due attestazioni provenienti da organizzazioni professionali, e dati numerici diretti a dimostrare che la ZMC è l’unica produttrice-esportatrice di prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00 da detto territorio verso l’Unione. Sotto un quarto profilo, i dati utilizzati dalla Commissione ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, provenienti da Eurostat, si sovrappongono ai dati relativi alla ZMC prodotti dalle ricorrenti. Sotto un quinto profilo, se è vero che la Commissione ha sostenuto, nel corso dell’udienza, che la procedura di adozione di misure di riequilibrio non prevede alcuna fase formale diretta a individuare produttori o esportatori che possano essere interessati da dette misure, essa ha nondimeno riconosciuto che, nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato, era al corrente dell’esistenza di «Zippo», identificato come un «grande esportatore americano» dei prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00, e del fatto che un’ampia parte delle esportazioni rientranti in tale linea tariffaria, oggetto del regolamento impugnato, sarebbe costituita da esportazioni di «Zippo». Sotto un sesto profilo, la Commissione ha altresì spiegato, nel corso dell’udienza, che la selezione dei prodotti oggetto delle misure di riequilibrio veniva effettuata, in particolare, allo scopo di «indurre la controparte, nella fattispecie gli Stati Uniti d’America, a rinunciare alle loro misure di salvaguardia incompatibili con l’OMC» e che, in tale contesto, essa teneva conto dello Stato degli Stati Uniti di cui detti prodotti erano originari. Sotto un settimo profilo, le ricorrenti affermano, senza essere contraddette su tale punto dalla Commissione, che lo Stato della Pennsylvania, dove ha sede la ZMC, costituisce uno degli Stati degli Stati Uniti di cui si è tenuto conto ai fini di detta selezione.

30      In tali circostanze e alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 20, occorre considerare che dagli elementi del fascicolo, sui quali le parti si sono pronunciate in udienza, risulta che esiste un complesso di elementi di fatto e di diritto costitutivi di una situazione particolare che caratterizza una delle ricorrenti, ossia la ZMC, dal punto di vista del regolamento impugnato, rispetto a qualsiasi altro operatore economico e, pertanto, che dimostra l’incidenza individuale nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

31      In tali circostanze, occorre concludere che la ZMC è individualmente interessata dal regolamento impugnato.

 Sulla condizione relativa all’incidenza diretta

32      Secondo costante giurisprudenza, il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42, e del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 58).

33      Inoltre, occorre ricordare, da un lato, che il requisito di un atto che non comporta alcuna misura di esecuzione non deve essere confuso con la condizione relativa all’incidenza diretta e, dall’altro, che, nell’ambito dell’analisi dell’incidenza diretta, la mera esistenza di misure di esecuzione non è sufficiente ad escludere tale incidenza, dal momento che il criterio giuridico rilevante è quello dell’inesistenza di qualsivoglia potere discrezionale lasciato ai destinatari dell’atto in questione, i quali sono incaricati della sua applicazione (v. sentenza del 18 maggio 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione, T‑245/19, EU:T:2022:295, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nel caso di specie, occorre verificare se la ZMC, che è individualmente interessata dal regolamento impugnato, sia altresì direttamente interessata da quest’ultimo.

35      In primo luogo, occorre osservare che dall’articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del regolamento impugnato risulta segnatamente che, salvo disapprovazione del Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’Unione europea sospende, a decorrere dall’8 maggio 2020, l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GU 1994, L 336, pag. 11; in prosieguo: il «GATT del 1994») agli scambi con gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00 e che, a partire da tale data, dazi addizionali ad valorem del 20% vengono applicati alle importazioni di detti prodotti. Inoltre, l’articolo 2 di detto regolamento prevede che l’Unione applica tali dazi doganali addizionali sempre e purché gli Stati Uniti d’America applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell’Unione.

36      Occorre pertanto ritenere che gli Stati membri, incaricati dell’applicazione del regolamento impugnato, non abbiano alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’aliquota dei dazi doganali addizionali di cui trattasi sulle importazioni nell’Unione e l’imposizione di tali dazi ai prodotti in questione e che, dunque, il secondo criterio menzionato al precedente punto 32 sia soddisfatto [v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler, T‑643/11, EU:T:2014:1076, punto 28 (non pubblicato), nonché del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio, T‑431/12, EU:T:2018:251, punto 50, e ordinanza del 10 settembre 2020, Cambogia e CRF/Commissione, T‑246/19, EU:T:2020:415, punti 66, 68 e 108].

37      In secondo luogo, per quanto riguarda il primo criterio menzionato dalla giurisprudenza citata al precedente punto 32, occorre anzitutto rilevare che il pagamento dei dazi doganali addizionali di cui trattasi non è a carico della ZMC, come ricordato al precedente punto 4.

38      Nondimeno, dalla giurisprudenza risulta che la circostanza che la citata ricorrente non corrisponda detti dazi non è decisiva e che la constatazione dell’incidenza diretta può fondarsi su altri elementi (v., in tal senso, ordinanza del 10 settembre 2020, Cambogia e CRF/Commissione, T‑246/19, EU:T:2020:415, punto 107).

39      Nel caso di specie, sotto un primo profilo, occorre prendere in considerazione il fatto che i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00 erano soggetti, prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato, a un’aliquota consolidata del 2,7%, risultante, in particolare, dall’applicazione delle concessioni multilaterali ai sensi del GATT del 1994. Sotto un secondo profilo, il regolamento impugnato ha sospeso temporaneamente dette concessioni e ha applicato dazi addizionali ad valorem del 20% ai citati prodotti. Sotto un terzo profilo, conformemente all’articolo 2 del regolamento impugnato e fino alla sospensione di quest’ultimo da parte del regolamento di esecuzione 2021/2083, detti dazi venivano applicati dall’Unione sempre e purché gli Stati Uniti d’America applicassero o riapplicassero le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell’Unione. Sotto un quarto profilo, come risulta dalla lettura dei considerando 9 e 11 del regolamento impugnato, la Commissione ha ritenuto che le misure di riequilibrio appropriate dovessero essere costituite da misure di politica commerciale comprensive, in particolare, dell’istituzione di dazi doganali addizionali e proporzionati agli effetti delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti d’America, senza tuttavia essere eccessivi. Sotto un quinto profilo, siffatti dazi rispondevano alle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti d’America, le quali potevano avere notevoli ripercussioni economiche negative sulle industrie dell’Unione interessate, come si evince dalla lettura dei considerando 7 e 8 del regolamento impugnato. Sotto un sesto profilo, come indicato al precedente punto 29, le ricorrenti sostengono che la ZMC è l’unica produttrice-esportatrice nota con sede negli Stati Uniti dei prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00 soggetti ai dazi doganali addizionali di cui trattasi. Sotto un settimo profilo, detti prodotti sono importati nell’Unione, in particolare, da società figlie della ZMC debitrici dei citati dazi. Sotto un ottavo profilo, dagli elementi presentati dalle ricorrenti in risposta a una misura di organizzazione del procedimento risulta che, nel corso del 2021, periodo durante il quale tali dazi erano in vigore, la quota dei prodotti importati nell’Unione da dette società figlie ha costituito più dell’80% dei volumi di prodotti della ZMC importati nell’Unione.

40      Pertanto, da un lato, occorre ritenere che, analogamente alle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti d’America, le misure di riequilibrio istituite dal regolamento impugnato siano destinate, mediante l’applicazione di dazi doganali addizionali e proporzionati agli effetti di dette misure di salvaguardia, ad avere ripercussioni economiche negative sull’attività delle imprese degli Stati Uniti che esportano verso l’Unione i prodotti a cui si applicano tali misure, tra le quali figura la ZMC, in qualità di unica produttrice-esportatrice di prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00, per i motivi esposti al precedente punto 29. Inoltre, nel caso di specie dette ripercussioni sono accentuate rispetto alla ZMC a causa della sua qualità di casa madre di società che importano nell’Unione dagli Stati Uniti più dell’80% del volume dei citati prodotti e che, pertanto, si fanno carico della maggior parte del pagamento dei dazi addizionali istituiti dal regolamento impugnato. Occorre quindi ritenere che, per quanto riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00, la ZMC era direttamente interessata dalle ripercussioni negative volute dalla Commissione al momento dell’adozione del regolamento impugnato.

41      Dall’altro lato, sospendendo l’applicazione dell’aliquota consolidata del 2,7% sull’importazione dei prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00 e applicando a detti prodotti dazi addizionali ad valorem del 20%, il regolamento impugnato incide sul diritto di accesso al mercato dell’Unione di cui tali prodotti beneficiavano fino alla loro entrata in vigore (v., per analogia, ordinanza del 10 settembre 2020, Cambogia e CRF/Commissione, T‑246/19, EU:T:2020:415, punti 60 e 61). Orbene, dal momento che lo status della ZMC quale unica produttrice-esportatrice di tali prodotti con sede negli Stati Uniti non è stato validamente confutato dalla Commissione, occorre ritenere che il regolamento impugnato incida anche sul diritto di accesso al mercato dell’Unione dei prodotti della ZMC e che, pertanto, detto regolamento produca effetti giuridici diretti rispetto a quest’ultima.

42      La circostanza, invocata dalla Commissione, che, successivamente all’entrata in vigore del regolamento impugnato, il volume dei prodotti esportati dalla ZMC verso il territorio dell’Unione sia aumentato, non modifica tale conclusione. Infatti, da un lato, le ricorrenti sostengono che tale aumento risulta, in particolare, dalla riorganizzazione della distribuzione dei loro prodotti e dall’incremento dei punti-vendita nel mercato dell’Unione. Inoltre, in assenza dei dazi doganali imposti dal regolamento impugnato, tale aumento avrebbe potuto essere maggiore. Per di più, occorre rilevare che i dazi doganali di cui trattasi sono stati applicati nel corso di un periodo relativamente breve, dall’8 maggio 2020 al 31 dicembre 2021. Dall’altro lato, la circostanza che non sia possibile osservare le ripercussioni negative perseguite mediante un regolamento istitutivo di misure di riequilibrio, come il regolamento impugnato, non è determinante ai fini della valutazione del criterio dell’incidenza diretta, in quanto è sufficiente che l’atto in questione modifichi automaticamente e immediatamente la situazione giuridica della ricorrente. Orbene, per le ragioni esposte ai precedenti punti 40 e 41, il regolamento impugnato ha prodotto effetti diretti sulla situazione giuridica della ZMC in modo automatico e immediato.

43      Pertanto, occorre concludere che la ZMC è direttamente interessata dal regolamento impugnato ed è, pertanto, legittimata ad agire, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

44      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, che si basa su ragioni di economia processuale, se un medesimo atto è impugnato da più ricorrenti e risulta che uno di essi è legittimato ad agire, non è necessario esaminare la legittimazione ad agire degli altri ricorrenti (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 37, e del 24 ottobre 2019, EPSU e Goudriaan/Commissione, T‑310/18, EU:T:2019:757, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

45      Nel caso di specie, tenuto conto della conclusione che la ZMC è legittimata ad agire per l’annullamento del regolamento impugnato, non occorre verificare se la Zippo GmbH e la Zippo SAS dispongano della legittimazione ad agire necessaria per proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro il medesimo regolamento.

46      Peraltro, occorre rilevare che le ricorrenti hanno interesse ad agire contro il regolamento impugnato, circostanza che la Commissione, del resto, non contesta.

47      A tal riguardo, la circostanza che, successivamente all’entrata in vigore del regolamento impugnato, i dazi addizionali ad valorem di cui trattasi siano stati sospesi dal regolamento di esecuzione 2021/2083, dopo la proposizione del ricorso, è, alla luce dell’oggetto di quest’ultimo, priva di conseguenze sull’interesse ad agire delle ricorrenti. Infatti, detto regolamento di esecuzione non ha né abrogato né espunto il regolamento impugnato dall’ordinamento giuridico dell’Unione, di cui continua, dunque, a far parte. Per di più, il regolamento di esecuzione 2021/2083 prevede che tale sospensione debba cessare il 31 dicembre 2023. Orbene, le ricorrenti conservano un interesse ad agire anche per evitare che le illegittimità contestate non si ripetano in futuro, in particolare nel contesto dell’eventuale mantenimento dei dazi doganali addizionali in questione (v., in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2015, Parlamento/Consiglio, C‑595/14, EU:C:2015:847, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, e del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio, T‑431/12, EU:T:2018:251, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).

48      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

 Nel merito

49      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

50      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.

51      Le ricorrenti affermano che il processo di raccolta di informazioni condotto dalla Commissione, al quale si fa riferimento al considerando 10 del regolamento impugnato, non ha rispettato il principio di buona amministrazione. Anzitutto, tale processo non sarebbe stato trasparente, dato che sarebbe stato organizzato in una parte del sito internet della DG «Commercio» che sarebbe stata quasi invisibile e alla quale sarebbe stato difficile avere accesso. Inoltre, anche se la Commissione non era tenuta a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni relative a detto processo, una simile pubblicazione sarebbe stata conforme al principio di buona amministrazione. Infine, tale processo non avrebbe consentito alle ricorrenti di essere ascoltate prima dell’adozione del regolamento impugnato e, in considerazione della gravità delle misure previste rispetto ai loro interessi, il loro diritto di essere ascoltate non sarebbe stato rispettato, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

52      La Commissione sostiene che il processo di raccolta di informazioni svolto nell’ambito della preparazione del regolamento impugnato ha pienamente soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento n. 654/2014. La Commissione indica di aver ricevuto i contributi delle parti interessate, confermando così l’efficacia della comunicazione relativa a detto processo. Inoltre, il diritto di essere ascoltato non imporrebbe alla Commissione di contattare individualmente ogni impresa le cui attività economiche possano essere interessate da misure di riequilibrio. Tale diritto sarebbe debitamente tutelato mediante la pubblicazione online di un avviso pubblico, che consentirebbe alle parti interessate di essere informate e di manifestare il loro interesse, anche richiedendo informazioni, consigli o un colloquio.

53      In primo luogo, occorre respingere la critica delle ricorrenti quanto alla scelta e alla mancanza di trasparenza della modalità di comunicazione utilizzata dalla Commissione al fine di organizzare la raccolta di informazioni prevista all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, prima dell’adozione del regolamento impugnato.

54      Infatti, quando la Commissione intende adottare un atto di esecuzione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, al fine, in particolare, di riequilibrare le concessioni nelle relazioni commerciali con i paesi terzi, conformemente all’articolo 3, lettera c), di detto regolamento, l’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che essa chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per merci o servizi specifici o settori specifici, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso, da un lato, e che tiene conto dei contributi ricevuti, dall’altro.

55      Orbene, come riconosciuto dalle ricorrenti stesse, occorre rilevare che, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, la Commissione non era tenuta a informare le parti interessate dello svolgimento di detta raccolta di informazioni esclusivamente mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che essa poteva garantire la pubblicità di tale raccolta anche con «altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati».

56      Nel caso di specie, dai documenti del fascicolo risulta che, per quanto riguarda il regolamento impugnato, la pubblicità della raccolta di informazioni svolta prima della sua adozione, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, è stata effettuata tramite una pagina, intitolata «Consultazioni», del sito internet della DG «Commercio». A partire da detta pagina internet, il pubblico poteva avere accesso alle informazioni relative alle consultazioni condotte dai servizi della Commissione in materia di politica commerciale, in particolare al fine di contribuirvi.

57      Inoltre, alla luce dei medesimi documenti del fascicolo, occorre constatare che, prima dell’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha chiesto informazioni alle parti interessate mediante un formulario che doveva essere compilato da queste ultime, accessibile a partire dalla stessa pagina del sito internet della DG «Commercio». Il documento di presentazione al quale detto formulario era allegato precisava, in particolare, il contesto della raccolta di informazioni di cui trattasi, le misure previste dalla Commissione in seguito a quest’ultima e il termine entro il quale le parti interessate potevano trasmetterle, per posta elettronica, informazioni e pareri, vale a dire entro le ore 12.00 del 13 marzo 2020, ora di Bruxelles (Belgio). Anche se è pacifico tra le parti che le ricorrenti non hanno partecipato a tale consultazione, la Commissione ha per contro confermato, in risposta ai quesiti del Tribunale in udienza, di aver ricevuto contributi di sei parti interessate, nessuno dei quali riguardava, tuttavia, i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00.

58      Pertanto, occorre ritenere che, procedendo come descritto ai precedenti punti 56 e 57, la Commissione non abbia violato l’articolo 9 del regolamento n. 654/2014.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate, occorre ricordare che tutti gli atti dell’Unione devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro legittimità, che spetta al giudice dell’Unione controllare nell’ambito del sistema completo di mezzi di ricorso istituito dal Trattato FUE (sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 285).

60      Occorre altresì ricordare che la Commissione è tenuta ad osservare i diritti fondamentali dell’Unione nel corso di un procedimento amministrativo in materia di difesa contro misure di politica commerciale da parte di paesi non membri dell’Unione, tra i quali vi è il diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta. Secondo la giurisprudenza relativa al principio di buona amministrazione, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongano di un potere discrezionale, il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2012, JBF RAK/Consiglio, T‑555/10, non pubblicata, EU:T:2012:262, punto 112 e giurisprudenza ivi citata, del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, punto 189 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 marzo 2020, Eurofer/Commissione, T‑835/17, EU:T:2020:96, punto 143).

61      Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta prevede che il diritto a una buona amministrazione comporti il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo (sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 43).

62      Il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi. Inoltre, occorre specificare che il diritto di essere ascoltato persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro lato, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Il diritto di essere ascoltato mira in particolare a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa e ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro (v. sentenza del 4 giugno 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punti 68 e 69 nonché giurisprudenza ivi citata).

63      Si deve rilevare che la Corte ha affermato l’importanza del diritto di essere ascoltato e la sua portata assai ampia nell’ordinamento giuridico dell’Unione, considerando che tale diritto si applica a qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo. Secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di essere ascoltato deve essere rispettato quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente una simile formalità [v. sentenza del 1° giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 326 e giurisprudenza ivi citata].

64      Perciò, tenuto conto della sua natura di principio fondamentale e generale di diritto dell’Unione, l’applicazione del principio dei diritti della difesa, che comprende il diritto di essere ascoltato, non può essere né esclusa né limitata da una disposizione regolamentare e il suo rispetto deve pertanto essere garantito sia in caso di assenza totale di una disciplina specifica sia in presenza di una regolamentazione che non tenga di per sé conto del suddetto principio [v. sentenza del 1° giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 327 e giurisprudenza ivi citata].

65      Infatti, il diritto di essere ascoltato, in quanto principio e diritto fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, è applicabile allorché l’amministrazione prevede di adottare un atto lesivo, vale a dire un atto che potrebbe incidere negativamente sugli interessi del singolo o dello Stato membro interessato e la cui applicazione non dipenda dall’esistenza di una regola espressa in tal senso prevista dal diritto secondario (sentenza del 18 giugno 2014, Spagna/Commissione, T‑260/11, EU:T:2014:555, punto 64).

66      A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che nessuna disposizione del regolamento n. 654/2014 esclude o limita esplicitamente il diritto di essere ascoltate delle imprese i cui prodotti siano soggetti a misure di riequilibrio previste da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

67      Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, nei limiti in cui prevede l’obbligo della Commissione di chiedere informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per merci o servizi specifici o settori specifici, non costituisce un’attuazione del diritto di dette imprese di essere ascoltate. Infatti, gli interessi particolari di queste ultime non si sovrappongono agli interessi economici dell’Unione, in particolare qualora si tratti di un’impresa di uno Stato terzo. Indubbiamente, laddove un’impresa abbia partecipato a una simile raccolta di informazioni, non si può escludere che essa, in ragione delle informazioni o dei pareri dalla stessa presentati, abbia fatto valere utilmente ed effettivamente i propri interessi o elementi relativi alla sua situazione individuale. Tuttavia, qualora un’impresa, i cui interessi possano essere lesi dalle misure previste da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, non abbia partecipato a una tale raccolta di informazioni, non si può ritenere che il suo diritto di essere ascoltata, quale garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, non sia stato violato per il solo motivo che la Commissione ha adempiuto al suo obbligo di organizzare detta raccolta, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento.

68      Dall’altro lato, occorre tener conto del fatto che le misure previste dal regolamento impugnato hanno ad oggetto, sulla base dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, il riequilibrio di concessioni nelle relazioni commerciali con gli Stati Uniti d’America, sotto forma di misure di politica commerciale consistenti nella sospensione di concessioni tariffarie e nell’istituzione di dazi doganali addizionali, in particolare per quanto riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00.

69      Pertanto, i produttori dei prodotti interessati da detti dazi doganali maggiorati ed esportati da tale Stato terzo verso l’Unione non sono destinatari delle misure di riequilibrio in questione, che si inseriscono, in linea di principio, nell’ambito delle relazioni commerciali tra l’Unione e lo Stato terzo medesimo.

70      Tuttavia, occorre rilevare che, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, la Commissione può esercitare il diritto di riequilibrio sotto forma di misure di politica commerciale sostanzialmente equivalenti al livello delle concessioni interessate dalle misure di salvaguardia adottate dallo Stato terzo di cui trattasi, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento.

71      Orbene, nel caso di specie, come risulta dal considerando 7 del regolamento impugnato, la Commissione ha ritenuto che le misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti d’America potessero avere notevoli ripercussioni economiche negative sulle industrie dell’Unione interessate. In tali circostanze, come esposto al precedente punto 40, occorre ritenere che, analogamente alle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti d’America, secondo il regolamento impugnato, le misure di riequilibrio istituite da quest’ultimo siano destinate, mediante l’applicazione di dazi doganali addizionali e proporzionati agli effetti di dette misure di salvaguardia, ad avere ripercussioni economiche negative sull’attività delle imprese degli Stati Uniti che esportano verso l’Unione i prodotti a cui si applicano tali misure.

72      Pertanto, una misura di riequilibrio prevista da un atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, anche se non viene adottata all’esito di una procedura individuale nei confronti delle imprese esportatrici dei prodotti da essa interessati, può costituire una misura tale da incidere in modo negativo sugli interessi di dette imprese.

73      Orbene, la giurisprudenza della Corte, citata al precedente punto 63, ha accolto un’interpretazione estensiva del diritto di essere ascoltato, secondo cui quest’ultimo è garantito a chiunque nel corso del procedimento che possa sfociare in un atto lesivo nei suoi confronti. Pertanto, non si può escludere che le imprese esportatrici dei prodotti interessati dalle misure di riequilibrio previste da un regolamento adottato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, in particolare sotto forma di dazi doganali addizionali, possano avvalersi del diritto di essere ascoltate, quale garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, nell’ambito della procedura di adozione di dette misure.

74      Nel suo controricorso e in udienza la Commissione ha affermato che la procedura di adozione di un atto di esecuzione, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, non prevede l’identificazione dei produttori o degli esportatori i cui prodotti possano essere oggetto di misure di riequilibrio. Tuttavia, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e in considerazione della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 62 e 63, qualora lo svolgimento della procedura di adozione di detto atto conduca la Commissione a identificare una persona fisica o giuridica i cui interessi possano essere lesi dalle misure previste dal medesimo atto, occorre ritenere che tale persona debba poter far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale che militano in favore del fatto che l’atto in questione sia adottato, non sia adottato o abbia un contenuto piuttosto che un altro.

75      Nel caso di specie in udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, la Commissione ha confermato di essere a conoscenza, nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato, non solo del fatto che i prodotti delle ricorrenti figuravano tra quelli ai quali dovevano applicarsi i dazi doganali addizionali in questione, ma anche della circostanza che detti dazi li riguardavano in ampia parte.

76      Inoltre, occorre rilevare che l’identificazione dei prodotti del marchio Zippo nel corso del procedimento di adozione del regolamento impugnato non risulta dalla raccolta di informazioni condotta dalla Commissione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014. Infatti, come indicato al precedente punto 57, la Commissione ha precisato, nel corso dell’udienza, di non aver ricevuto contributi relativi ai prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00. Pertanto, occorre ritenere che la Commissione abbia, di propria iniziativa, identificato i prodotti delle ricorrenti come oggetto delle misure di riequilibrio previste mediante il regolamento impugnato.

77      Da quanto precede risulta che, nelle circostanze della presente causa, le ricorrenti avevano il diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato.

78      Tuttavia, l’esercizio del diritto di essere ascoltato può essere soggetto a limitazioni, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, a norma del quale:

«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

79      Secondo la giurisprudenza costante, infatti, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti [v. sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 207 e giurisprudenza ivi citata, e del 1° giugno 2022, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/Commissione, T‑570/17, EU:T:2022:314, punto 337 e giurisprudenza ivi citata].

80      Nel caso di specie, poiché la Commissione contesta la sussistenza stessa del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate, essa non sostiene che considerazioni relative al perseguimento di finalità di interesse generale avrebbero giustificato una restrizione di detto diritto nelle circostanze della presente causa. Per contro, essa afferma, in sostanza, che l’intera procedura di adozione del regolamento impugnato era soggetta ai termini risultanti dalle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia e che la raccolta di informazioni doveva necessariamente inserirsi in tale contesto. Si deve intendere che, così facendo, la Commissione sostiene che, nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, essa non avrebbe materialmente avuto il tempo necessario per ascoltare le ricorrenti nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato, tenuto conto del tempo da dedicare alle diverse fasi di detta procedura, e in particolare alla raccolta di informazioni prevista all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 654/2014, e dei termini imposti dalle disposizioni applicabili dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia. In udienza la Commissione ha affermato, inoltre, che le misure di riequilibrio di cui trattasi dovevano essere adottate il 1º aprile 2020, al fine di rispettare disposizioni dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, e che una raccolta di informazioni di una settimana nel mese di marzo 2020 era il massimo che essa poteva fare.

81      A tal riguardo, come sostenuto dalla Commissione, occorre rilevare che il processo di adozione del regolamento impugnato doveva inserirsi all’interno dei termini derivanti dalle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, le quali prevedono, in particolare, che la sospensione delle concessioni commerciali dello Stato terzo che ha adottato misure di salvaguardia deve avvenire al più tardi a 90 giorni dall’introduzione di tali misure e alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento di un avviso scritto di tale sospensione da parte del consiglio per gli scambi di merci dell’OMC. Pertanto, conformemente a tali disposizioni, tenuto conto del fatto che le misure adottate dagli Stati Uniti d’America, alle quali risponde il regolamento impugnato, sono entrate in vigore l’8 febbraio 2020, le misure di riequilibrio adottate dalla Commissione dovevano, dal canto loro, entrare in vigore entro un termine di 90 giorni, ossia al più tardi l’8 maggio 2020. Inoltre, almeno 30 giorni prima di tale data, la Commissione doveva aver informato il consiglio per gli scambi di merci dell’OMC, ossia entro il 7 aprile 2020.

82      Orbene, occorre osservare che, al fine di rispettare tali termini, il regolamento impugnato è stato adottato il 6 aprile 2020.

83      Inoltre, come risulta dai precedenti punti 75 e 76, la Commissione aveva identificato di propria iniziativa i prodotti del marchio Zippo come interessati dalle misure di riequilibrio previste dal regolamento impugnato, allora in corso di adozione.

84      In simili circostanze, spettava alla Commissione, da un lato, assicurarsi del rispetto dei termini derivanti dalle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia e, dall’altro, ascoltare le ricorrenti, che avevano il diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato, come si è concluso al precedente punto 77.

85      Orbene, nel caso di specie la Commissione si limita a dedurre l’esistenza di dette disposizioni, senza tuttavia indicare in che modo il rispetto dei termini che ne derivano impediva di ascoltare le ricorrenti. A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre prendere in considerazione il fatto che detti termini e la data in cui il regolamento impugnato doveva essere adottato erano noti alla Commissione. Sotto un secondo profilo, la scelta della Commissione di rispondere, mediante misure di riequilibrio adottate ai sensi del regolamento n. 654/2014, alle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti d’America è stata formalizzata il 6 marzo 2020 attraverso la richiesta di consultazioni presentata all’OMC in applicazione dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, come risulta dalla nota a piè di pagina di cui al considerando 4 del regolamento impugnato. Sotto un terzo profilo, sebbene la Commissione abbia dichiarato, nel corso dell’udienza, che una raccolta di informazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 654/2014 «di una settimana nel mese di marzo [2020] era il massimo [che essa poteva] fare», essa non spiega in che modo il fatto di ascoltare le ricorrenti, in base al diritto di essere ascoltate, avrebbe richiesto più tempo né perché la ricezione delle loro osservazioni non avrebbe potuto svolgersi parallelamente o successivamente a detta raccolta, nel periodo compreso tra il 6 marzo 2020, data della richiesta di consultazioni presentata all’OMC, e il 1º aprile 2020, data alla quale la Commissione ha indicato che le misure di riequilibrio di cui trattasi dovevano essere adottate. Sotto un quarto profilo, come indicato al precedente punto 57, la Commissione ha ricevuto solamente sei contributi di parti interessate durante la detta raccolta e occorre osservare che la stessa non adduce alcun argomento per spiegare in che modo il trattamento delle osservazioni delle ricorrenti, aggiunto a quello dei sei contributi in parola ricevuti dal 6 al 13 marzo 2020, avrebbe avuto come conseguenza che essa non sarebbe stata in grado di adottare il regolamento impugnato nel rispetto dei termini derivanti dalle disposizioni dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, garantendo al contempo alle ricorrenti il loro diritto di essere ascoltate conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

86      Pertanto, poiché la Commissione non ha fornito la prova della propria impossibilità di ascoltare utilmente le ricorrenti nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato, nonostante abbia riconosciuto di averle identificate di propria iniziativa in tale contesto, si deve ritenere che essa disponesse del tempo necessario per consentire alle ricorrenti di esercitare il loro diritto di essere ascoltate.

87      Indubbiamente, l’asserita violazione del principio di buona amministrazione potrebbe condurre all’annullamento del regolamento di cui trattasi solo nei limiti in cui tale irregolarità possa aver inciso sull’esito della procedura, pregiudicando così concretamente i diritti di difesa della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio, T‑310/12, non pubblicata, EU:T:2015:295, punti 224 e 225 nonché giurisprudenza ivi citata). In tal caso, tuttavia, non si può imporre alla ricorrente di dimostrare che la decisione della Commissione avrebbe avuto un diverso contenuto, bensì solo che una simile ipotesi non è totalmente esclusa, dal momento che detta parte avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale (v. sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio, T‑310/12, non pubblicata, EU:T:2015:295, punto 214 e giurisprudenza ivi citata).

88      A tal riguardo, nel ricorso le ricorrenti affermano in particolare che, al momento dell’adozione del regolamento impugnato, le misure di riequilibrio previste nei confronti dei loro prodotti costituivano la forma più severa delle misure di riequilibrio previste, in termini sia di ampiezza che di importo, comparate a quelle che riguardavano altre industrie degli Stati Uniti. Esse evidenziano altresì il carattere particolarmente severo di una misura che riguarda una sola impresa e fa gravare interamente su di essa le conseguenze delle misure di riequilibrio di cui trattasi o, ancora, il fatto che i loro prodotti non hanno alcun nesso con quelli oggetto delle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti d’America, sicché le misure adottate dalla Commissione non sono, quindi, idonee a compensare gli effetti di dette misure di salvaguardia. Esse sostengono anche che, mirandole specificamente, la Commissione ha adottato una misura discriminatoria, mentre aveva la possibilità di scegliere altri prodotti che avrebbero riguardato più imprese e di ripartire più equamente le misure di riequilibrio in questione.

89      Nel caso di specie occorre ritenere che le ricorrenti, se avessero potuto esercitare il loro diritto di essere ascoltate durante la procedura di adozione del regolamento impugnato, avrebbero potuto, in particolare, far valere gli argomenti richiamati al precedente punto 88.

90      Orbene, poiché la ZMC è l’unica produttrice-esportatrice dei prodotti di cui trattasi, per le ragioni esposte al precedente punto 29, non si può escludere che il regolamento impugnato avrebbe avuto un contenuto diverso se le ricorrenti fossero state ascoltate dalla Commissione prima della sua adozione.

91      Pertanto, da quanto precede risulta che la Commissione ha violato il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato e, dunque, il principio di buona amministrazione, e che tale violazione può aver inciso sull’esito della procedura.

92      In tali circostanze, occorre accogliere il quinto motivo di ricorso e, pertanto, annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso né statuire sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti dalle ricorrenti con lettera del 10 gennaio 2023.

 Sulle spese

93      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda delle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, è annullato nei limiti in cui riguarda i prodotti rientranti nell’ambito del codice NC 9613 80 00.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.